Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-10-11, n. 202208691
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Testo completo
Pubblicato il 11/10/2022
N. 08691/2022REG.PROV.COLL.
N. 01981/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1981 del 2015, proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
le signore C e B C, rappresentate e difese dagli avvocati P D M e G L, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;
per la riforma
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle signore C e B C;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2022 il consigliere S M;
Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento n. 14468 del 16 giugno 2006 il Commissario di Governo per la gestione dell’emergenza rifiuti in Campania autorizzava l’occupazione d’urgenza di alcune aree localizzate nel Comune di Giugliano, di cui le originarie ricorrenti affermavano di essere proprietarie, al fine di realizzare gli interventi di integrazione e miglioramento delle infrastrutture di collegamento con l’impianto di produzione di CDR (combustibile derivato da rifiuti) di Giugliano.
2. Avverso tale atto le odierne appellate articolavano otto mezzi di gravame (da pag.4 a pag. 14).
3. Con successivi motivi aggiunti, le originarie ricorrenti, sul rilievo che all’occupazione non aveva fatto seguito, nei termini prescritti, il provvedimento di espropriazione, chiedevano la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, subentrata all’Organo commissariale, alla restituzione delle aree illegittimamente apprese ovvero al risarcimento per equivalente del danno subito per effetto dell’illegittima occupazione delle aree, oltre rivalutazione e interessi.
4. Il T.a.r., con la sentenza oggetto dell’odierna impugnativa, ha:
- respinto il ricorso principale;
- accolto i motivi aggiunti con la condanna al risarcimento dal danno dell’Amministrazione per l’occupazione sine titulo del suddetto compendio.
4.1. Nello specifico, il T.a.r. ha rimesso la determinazione del “ quantum ” alla stessa P.C.M., ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a.
4.2. Come criterio di liquidazione è stato richiamato, in via analogica, quello stabilito dall’art. 42 – bis del d.P.R. n. 327 del 2001, ed è stato quindi individuato nella misura dell’interesse del cinque per cento annuo, da calcolarsi “ sul valore venale medio del compendio occupato, per l’intervallo compreso tra il 17 luglio 2011 e la data di pubblicazione della presente decisione ”.
5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto appello, contestando, in particolare, la sussistenza del diritto di proprietà delle resistenti su alcune particelle oggetto del procedimento di occupazione.
Secondo l’Amministrazione, le resistenti sarebbero proprietarie di soli 3.789 mq, in quanto le rimanenti particelle sarebbero di proprietà del Consorzio ASI di Napoli.
5.1. La sentenza sarebbe altresì errata anche nella parte in cui ha individuato, quale dies ad quem del risarcimento la pubblicazione della sentenza, senza tenere conto che l’Amministrazione ha adottato ed eseguito, un provvedimento di restituzione, avverso il quale le sorelle Como hanno proposto impugnazione, pendente in primo grado (decreto n. 140 del 2 aprile 2014).
6. Si sono costituite in giudizio, per resistere, le signore Como che assumono di essere proprietarie di una superficie di mq 22.363 e di questi mq. 11.931 (« e non mq 15.733 come riferito per mero errore nei motivi aggiunti di ricorso ») sarebbero stati oggetto della procedura di occupazione d’urgenza
7. In via subordinata, con memoria del 13 gennaio 2022, le suddette resistenti hanno chiesto l’espletamento di una verificazione tecnica o di una consulenza tecnica d’ufficio per accertare la reale titolarità delle aree in contestazione.
7. La Sezione, con ordinanza collegiale n. 959 del 10 febbraio 2022, ha disposto una verificazione, a cura dell’Agenzia del Demanio, Direzione regionale della Campania, finalizzata a:
“ i) descrivere le aree oggetto del provvedimento del 16 giugno 2006, n. 14468, adottato dal Commissario di Governo per la gestione dell’emergenza rifiuti in Campania;
ii) descrivere le aree oggetto del contratto di transazione del 3 marzo 1999 intervenuto tra le sig.re Como e il Consorzio ASI, indicando quali sono state le aree trasferite, a seguito delle reciproche concessioni, dalle sig.re. Como al Consorzio;
iii) porre in comparazione quanto contenuto nel provvedimento amministrativo e nel contratto di transazione al fine di accertare se effettivamente tutte o alcune aree oggetto del decreto di occupazione fossero di proprietà del Consorzio, indicando, eventualmente, quali siano mediante la loro esatta identificazione ;”
8. Il verificatore, dott. V Q, ha depositato la relazione conclusiva, completa di allegati, in data 10 maggio 2022.
9. L’esito della verificazione ha confermato che “ porzioni di alcune delle aree oggetto del provvedimento amministrativo del 16 giugno 2006, n. 14468, adottato dal Commissario di Governo per la gestione dell’emergenza rifiuti in Campania nei confronti delle proprietà COMO, erano di fatto già di proprietà del Consorzio ASI Napoli in virtù del decreto di esproprio (decreto del 16/12/72 protocollo nr. 64562 IV div. Del Prefetto di Napoli dove veniva disposta l’espropriazione in favore del Consorzio ASI di Napoli di aree di proprietà delle sig. Como Bianca e Como C) e quindi del relativo contratto di transazione del 3 marzo 1999 intervenuto tra le sig.re Como e il Consorzio ASI Napoli .” (pag. 23, risposta al quesito n. 3).
Il verificatore ha riportato gli stralci cartografici con le identificazioni delle aree di proprietà già del Consorzio ASI Napoli, dai quali risulta che l’area rimasta nella proprietà delle appellate e successivamente occupata è pari a 5.253 mq.
10. In sede di replica le signore Como hanno però sostenuto che vi sarebbero due errori di calcolo commessi dal verificatore poiché:
- le particelle del foglio 26, nn° 120, 122 e 124, non risultano tra quelle indicate dal verificatore come oggetto dell’atto transattivo del 1999. Tuttavia, questi ha considerato le suddette particelle tra quelle già espropriate dal Consorzio, sottraendo quindi la relativa estensione di mq.