Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-04-19, n. 202403573

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-04-19, n. 202403573
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202403573
Data del deposito : 19 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/04/2024

N. 03573/2024REG.PROV.COLL.

N. 08569/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 8569 del 2023, proposto da
C C, rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Arpa Lazio - Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio, Regione Lazio, non costituiti in giudizio;



nei confronti

Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Pacciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Nuovo Lido S.r.l., non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Quater, n. 12441 del 24 luglio 2023.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Iliad Italia S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2024, il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti gli avvocati M G, A C e Valerio Mosca, quest’ultimo per delega dell’avvocato Filippo Pacciani;

Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il sig. C C, con ricorso introduttivo del giudizio seguito da due atti di motivi aggiunti, ha impugnato dinanzi al T per il Lazio l’autorizzazione - formatasi per silenzio, ai sensi degli articoli 87 e 88 del d.lgs. n. 259 del 2003, sull’istanza trasmessa da Iliad Italia s.p.a. in data 8 marzo 2021 - rilasciata da Roma Capitale per l’installazione di un impianto per rete di telefonia mobile in Roma, via Properzio, 2/A - via Cola di Rienzo, nonché gli atti ad esso presupposti e connessi.

Il T per il Lazio, Sezione Seconda Quater, con la sentenza n. 12441 del 24 luglio 2023, ha così provveduto a definizione della controversia:

- ha estromesso dal giudizio Wind Tre s.p.a.;

- ha dichiarato la parziale inammissibilità del ricorso introduttivo, come meglio precisato in parte motiva;

- ha dichiarato irricevibili il ricorso introduttivo e i due ricorsi per motivi aggiunti;

- ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nei confronti di Iliad Italia s.p.a., compensando le spese nei confronti di Roma Capitale e Wind Tre s.p.a.

Di talché, il sig. C ha interposto il presente appello, articolando analitici motivi, così rubricati:

Sezione A – Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui dichiara irricevibile il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti.

Error in judicando in relazione alla pronuncia di irricevibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per tardività (Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24, 103, 113 Cost., artt. 6 e 13 della CEDU, degli artt. 1 e 39, comma 1, c.p.a., dell’art. 41, comma 2, c.p.a. e art. 43, comma 1 c.p.a. Denegata giustizia).

Sezione B – Riproposizione dei motivi dedotti con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti non esaminati in primo grado.

B.1 Quanto al ricorso introduttivo “al buio”.

Illegittimità del provvedimento di autorizzazione della SRB sotto diversi profili di violazione di legge ed eccesso di potere (Violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 97 Cost., dell’art. 3 della legge n. 36/2001, del d.l. n. 179/2012, del D.P.C.M. 8 luglio 2003, dell’art. 907, degli artt. 3, 5 del Regolamento per la localizzazione, l’installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 e per la redazione del Piano, ex art. 105, comma 4, delle NTA del PRG vigente, nonché per l’adozione di un sistema di monitoraggio delle sorgenti in campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, dell’art. 10, commi 10 e 11, delle NTA al Piano Regolatore generale di Roma Capitale. Violazione del principio di proporzionalità e di precauzione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, travisamento dei presupposti di fatto, contraddittorietà).

B.2. Quanto ai primi motivi aggiunti.

I. Illegittimità dell’installazione della SRB di Iliad per decadenza del provvedimento autorizzatorio (Violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 42 Cost., dell’art. 87, comma 10, del d.lgs. n. 259 del 2003, applicabile ratione temporis, del Regolamento per la localizzazione, l’installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile. Eccesso di potere per violazione del procedimento, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto, ingiustizia manifesta).

II. Illegittimità del provvedimento di autorizzazione della SRB per mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge (Violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 42 Cost., degli artt. 1 e 4 della Convenzione di Aarhus, dell’art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 259/2003, applicabile ratione temporis, dell’art. 11 del Regolamento per la localizzazione, l’installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e autovincolo. Eccesso di potere per violazione del procedimento, difetto di istruttoria, illogicità, travisamento dei presupposti di fatto, contraddittorietà).

III. Illegittimità derivata del provvedimento di autorizzazione della SRB per difetto di istruttoria sul rispetto del valore di esposizione ai campi elettromagnetici (Violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 42, 97 Cost., dell’art. 191, paragrafo 2, del TFUE, dell’art. 3 della l. n. 36/2001, del d.l. n. 179/2012, del d.P.C.M. 8 luglio 2003, degli artt. 87 e 88 del d.lgs. n. 259/2003, applicabile ratione temporis, dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dell’art. 4 del Regolamento per la localizzazione, l’installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile, del Protocollo d’Intesa tra il Comune di Roma ed i Gestori di telefonia mobile. Violazione del principio di precauzione. Eccesso di potere per violazione del procedimento, falsità del presupposto, difetto di istruttoria, illogicità, travisamento dei presupposti di fatto, contraddittorietà).

IV. Illegittimità derivata del provvedimento di autorizzazione della SRB per difetto di istruttoria sui presupposti di fatto e violazione del Regolamento (Violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 42, 97 Cost., degli artt. 87 e 88 del d.lgs. n. 259/2003, applicabile ratione temporis, dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.P.C.M. 8 luglio 2003, degli artt. 1, 3, 4 e 11 del Regolamento per la localizzazione, l’installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile, del Protocollo d’Intesa tra il Comune di Roma ed i Gestori di telefonia mobile. Violazione del principio dell’autovincolo. Eccesso di potere per violazione del procedimento, difetto di istruttoria, illogicità, travisamento dei presupposti di fatto, contraddittorietà.

V. Illegittimità derivata del provvedimento di autorizzazione della SRB per difetto di istruttoria sulle possibili allocazioni alternative della SRB, del parere VAP e del parere della Soprintendenza capitolina (Violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 42 Cost., dell’art. 191 del TFUE, degli artt. 87 e 88 del d.lgs. n. 259/2003, applicabile ratione temporis, degli artt. 1, 3 del Regolamento per la localizzazione, l’installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile, del Protocollo d’Intesa tra il Comune di Roma ed i Gestori di telefonia mobile, degli artt. 10, comma 10, 11, 16 delle NTA al piano Regolatore Generale di Roma Capitale. Violazione del principio di proporzionalità e del principio di precauzione. Eccesso di potere per violazione del procedimento, difetto di istruttoria, illogicità, travisamento dei presupposti di fatto, contraddittorietà).

B.2 – Quanto ai secondi motivi aggiunti:

I. Illegittimità derivata del provvedimento di autorizzazione della SRB per difetto di istruttoria sui presupposti di fatto e violazione del regolamento (Violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 42 Cost., degli artt. 87 e 88 del d.lgs. n. 259/2003, applicabile ratione temporis, dell’art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000, del d.P.C.M. 8 luglio 2003, degli artt. 1, 3, 4, 11 del Regolamento per la localizzazione, l’installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile, del Protocollo d’Intesa tra il Comune di Roma ed i Gestori di telefonia mobile. Violazione del principio dell’autovincolo. Eccesso di potere per violazione del procedimento, difetto di istruttoria, illogicità, travisamento dei presupposti di fatto, contraddittorietà).

L’appellante ha chiesto, ove occorrer possa, che sia disposta una verificazione ovvero una consulenza tecnica d’ufficio, onde accertare se le emissioni provenienti dalla SRB Iliad (anche la compresenza nella zona di altri impianti) siano rispettose di tutti i valori di riferimento per l’esposizione umana, limiti, valori di attenzione e obiettivi di qualità.

Roma Capitale si è costituita in giudizio per resistere all’appello.

Iliad Italia s.p.a. ha analiticamente contestato la fondatezza delle censure dedotte, concludendo per il rigetto del gravame; la Società ha altresì riproposto, ai sensi dell’art.101, comma 2, c.p.a., l’eccezione di difetto di legittimazione attiva e carenza di interesse in primo grado da parte della ricorrente.

Questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare ai soli fini dell’art. 55, comma