Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2019-07-22, n. 201903750

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2019-07-22, n. 201903750
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201903750
Data del deposito : 22 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/07/2019

N. 05261/2019 REG.RIC.

N. 03750/2019 REG.PROV.CAU.

N. 05261/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso

NRG

5261/2019, proposto da I D, rappresentata e difesa dagli avv.ti S Delia e M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via S. Tommaso D'Aquino n. 47,


contro

Cineca, non costituito in giudizio e
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi Pisa, Universita' degli Studi Magna Graecia - Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e

nei confronti

Universita degli Studi dell'Aquila, Fabiola Trimarco, Samuele Cerulli, Ultimo Candidato Ammesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 2018/19 C/Universita’ Studi Magna Graecia Catanzaro, Ultimo Candidato Ammesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 2018/19 C/Universita’ degli Studi di Pisa, non costituiti in giudizio,

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del

TAR

Lazio, sez. III, n. 3343/2019, resa tra le parti e concernente la mancata ammissione dell’appellante ai corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.acc. 2018/2019, nonché del Decreto Interministeriale 28 giugno 2018 n. 524 nella parte in cui limita a soli 9779 il numero dei posti banditi per Medicina in lingua italiana e del Decreto Interministeriale 28 giugno 2018 n. 523 nella parte in cui limita a soli 1.096 il numero dei posti banditi per Odontoiatria imponendo una riduzione della programmazione dei posti rispetto alle effettive possibilità di ricezione degli Atenei;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi Pisa e di Universita' degli Studi Magna Graecia - Catanzaro;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di rigetto della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del 18 luglio 2019 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi per le parti gli avvocati S Delia e Federico Basilica dell'Avvocatura Generale dello Stato;


Rilevato che, ad un primo esame, l’oggetto del giudizio s’incentra sulla legittimità – sub specie della ragionevolezza ed adeguatezza – del procedimento relativo alla programmazione complessiva dei posti effettivamente disponibili ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria;

Considerato che l’aumento dei posti complessivi nelle Università italiane per detti corsi di laurea, disposto sia pur a partire dell’a. acc. 2019/2020, è indizio serio e non revocabile in dubbio della fondatezza della censura sul sottodimensionamento dei posti fin qui resi disponibili, compresi quelli per cui è causa, cosa, questa, che non smentisce, ma rende l’accesso programmato ai corsi medesimi fondato su numeri dell’offerta formativa, al contempo più realistici in sé ed adeguati ai prevedibili fabbisogni sanitari futuri;

Considerato che, pur nel rispetto del punteggio conseguito e dell’ordine acquisito nella graduatoria dal ricorrente, dev’essere in via cautelare garantito, allo stato, il proficuo inizio e svolgimento del corso di studi intrapreso, confermando quanto già disposto con i decreti cautelari.

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