Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-12-14, n. 202310770

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-12-14, n. 202310770
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202310770
Data del deposito : 14 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/12/2023

N. 10770/2023REG.PROV.COLL.

N. 00152/2021 REG.RIC.

N. 00153/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sui seguenti ricorsi riuniti:
1) ricorso numero di registro generale 152 del 2021, proposto da N A, soc. agricola Romana S.S., Agrilat soc. agr. s.s., A A, Almici L e Damiano soc. agr. s.s., Alpini Roberto e Bartolomeo soc. agr. s.s., soc. agr. Baronchelli Livio e Giovanni s.s., Baronchelli Alessandro e Carlo soc. agr. s.s., Battaglia Attilio e Figlio Gianfranco soc. agr. s.s., A E Bni Angelo Bni, soc. agr. Bellini f.lli s.s., Bellini Roberto e A soc. agr. s.s., soc. agr. Bertuzzi. F.lli S.S., Bianchini Pasquale soc. agr. s.s., Bianchini Alberto e Mauro soc. agr. s.s., soc. agr. F.lli Bicelli S.S., Boldini Franco e Bernardino soc. agr., Boldini Pietro e Giovanni soc. agr. s.s., Bondioli Giovanni, Alberto e Stefano soc. agr. s.s., soc. agr. La Fenice di Bonzani Adolfo, Davide, Fabio s.s., Bosio Aldo e Francesco Soc. agr. s.s., Soc. agr. Braga Dario e Ugo s.s., Buccella Guerrino Ermes Graziano A soc. agr. s.s., Busi Carlo e Figli soc. agr. s.s., Soc. agr. Busi Carlo Maria e Gianluigi, Caldera Sergio, Amadio, Giovanni e Fabio soc. agr. s.s., Calonghi Paolo e Andrea s.s., Campana Emiliano e Adriano soc. agr., Capelli Mario e Dario Soc. agr. s.s., Cavagnini Angelo e L Soc. agr. s.s., Fenilazzo di Cavaliere Attilio e Figli S.S., soc. agr. Ceruti di Elio e figli s.s., Chiappini Dario e Alessandro s.s. agr., Francesco Chiari, Conti Felice e Conti Giuseppe s.s. agr., L Conzadori, soc. agr. Costa F.lli di Angelo e L s.s., Costa Marco e Fabio s.s. agr., Crotti Palmiro e Giuseppe s.s. agr., Eredi Carioni Francesco sas di Carioni Tommaso &
C. soc. agr., soc. agr. F.lli Facchi S.S., Falappi Francesco, Giacomo e Maurizio s.s. agr., Falappi Severino e Luciano s.s. agr., Ferrazzoli Soc. agr., Fiorini Roberto, Fausto, Daniele, Luca s.s. agr., Foschetti Eugenio e Angelo s.s. agr., soc. agr. Frattini s.s., Gavezzoli Antonio e Domenico s.s. agr., Silvio Golini, Francesco Invernizzi, soc. agr. Invernizzi Francesco e Giuseppe s.s., Liosioli F.lli s.s. agr., az. agr. Maccagnola Francesco e Attilio G. s.s. agr., Ilario Maifredi, Giacomo Marella, Giuseppe Marzocchi, Angelo Merlo, Montersino Guido e Mauro S.S., Angelo Nicoli, Soc. agr. Buonpensiero di Oldoni Pierluigi S.S., Orizio Fabio e Ennio s.s. agr., Giovanni Orsini, soc. agr. La Canova di Pagani Gualtiero e F.lli S.S., Panelli Dario e Nerio s.s. agr., Soc. agr. Paneroni Alberto e Figli s.s., soc. agr. Pezzaioli Gabriele e Roberto s.s., Plebani Enrico Andrea e Mario s.s. agr., Polloni F.lli S.S., Maurizio Premoli, Priotto Fausto e Alberto s.s., Raccagni Santo L e Figli s.s., Ragnoli Bruno &
C. s.s. agr., az. agr. Rhetti s.s. agr., R M e R, M R, M.Rosa Erede Rossi Franco Branbillaschi, R P B s.s., La Stella S.S. di Rosso M. e S., soc. agr. Ruggeri L e L s.s., S M e Manuel s.s. agr., az. agr. Sala Rinaldo e C. s.s. agr., Salvoni Mauro e M s.s. agr., S A e C. s.s., S G e G s.s. agr., P S, G S, S D e C. soc. agr., soc. agr. F.lli Tiraboschi S.S., T G e F.lli Soc. agr., T S e G s.s. agr., T A, B e G s.s. agr., La Motta di Tomasoni F.lli s.s. agr., soc. agr. T M e A s.s., T L, A e B A s.s. Agr., M T, G V, V G e P s.s. agr., az. agr. Vicino s.s. di Vicino Pierluigi e C., Gianpaolo Vitali, G V, Z C, A e L soc. agr., soc. agr. Zani G e A S.S., A Z, Z F.lli s.s. agr., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti D M B e F T, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. D M B, sito in Roma, via L Luciani, n. 1;

contro

Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. R A M S, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. S G sito in Roma, via di Monte Fiore, n. 22;



2) ricorso numero di registro generale 153 del 2021, proposto da Bettoni Giovanni e Giuseppe s.s. agr., Giovanni Battista Camanini, az. agr. Cinaglia di Martinelli Giosuè Giuseppe e Maurizio s.s. agr., Donzelli F.lli soc. agr., Forti Francesco e G s.s. agr., Gabriele Rizzini, Vitali F.lli di Giovanni e Paolo, Giacomo Fogliata, Giassoni Mauro, Dario e M soc. agr., soc. agr. Guzzago Angelo e Cesare s.s., az. agr. Nodari P.G. e Alghisi L. s.s. agr., Rezzola Gottardo e Giuseppe s.s. agr., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati D M B e F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato D M B in Roma, via L Luciani 1;

contro

Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato R A M S, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. S G sito in Roma, via di Monte Fiore, n. 22;

per la riforma

quanto ad entrambi i ricorsi in appello, della sentenza del T.a.r. per il Lazio (sezione II- ter ) n. 11199 del 2019.


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia e di Agea (quest’ultima nel solo giudizio r.g. n. 153 del 2021);

Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il cons. G L G;

Udito nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2023 l’avv. A F, in sostituzione dell’avv. R A M S, per la Regione Lombardia;
nessuno presente per le parti appellanti e per Agea;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1.- Con l’originario ricorso introduttivo le odierne imprese appellanti impugnavano, con richiesta di annullamento, le rispettive comunicazioni inviate loro dalla Regione Lombardia, divenute esecutive in data 8 aprile 2006, contenenti la comunicazione dei quantitativi di riferimento individuali (QRI) delle quote latte per il periodo 2006/2007.

1.2.- A sostegno della domanda deducevano:

1) violazione dell’art. 2, comma 1, l. 46/1995, nel disposto risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 529 del 1995;
violazione dell’art. 6 del regolamento

CE

1788 del 2003, in quanto le comunicazioni impugnate contenevano ancora la riduzione della « quota B » nonostante detta riduzione fosse stata abrogata per effetto del decreto n. 49 del 2003. Sarebbe mancato, inoltre, il parere della Regione interessata alla riduzione della quota individuale spettante, ridotta in violazione del principio espresso dalla Corte di giustizia nella sentenza 25 marzo 2004;

2) violazione dell’art. 2, comma 2- bis , l. 119 del 2003, perché la comunicazione non sarebbe stata effettuata, con efficacia definitiva, prima dell’inizio della campagna lattiero-casearia;

3) violazione delle ordinanze del T.a.r. per il Lazio che avevano sospeso l’efficacia delle comunicazioni AIMA relative alle annate 1995 (ord. 14.10.1998, n. 2694;
11.11.1998, n. 2993;
20.1.1999, n. 203), in quanto detta sospensione avrebbe precluso l’adozione di ulteriori atti aventi come presupposto gli atti sospesi;

4) violazione dell’art. 7 della l. 241 del 1990 per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.

2.- Con sentenza n. 11199 del 2019 il T.a.r per il Lazio rigettava il ricorso così articolando il proprio iter argomentativo:

- quanto alla censurata riduzione della « quota B », essa sarebbe legittima avuto riguardo all’assetto normativo di riferimento;

- quanto alla mancata acquisizione del parere delle Regioni negli intervenuti tagli della « quota B » ai sensi del d.l. n. 46 del 1995, la doglianza sarebbe infondata considerato che le comunicazioni impugnate proverrebbero proprio dalla medesima Regione Lombardia;

- la rettifica dei quantitativi di riferimento individuali nonché il ricalcolo dei prelievi supplementari dovuti dai produttori in esubero sarebbero stati ritenuti legittimi, dalla giurisprudenza sia comunitaria che nazionale, anche dopo il termine di scadenza di ciascuna campagna lattiera, e la menzionata sentenza della Corte di giustizia del 25 marzo 2004 C-480 non avrebbe legittimato solo modifiche in melius del QRI;

- quanto agli effetti delle pregresse ordinanze cautelari del T.a.r., l’efficacia della misura cautelare non potrebbe che essere limitata al giudizio in cui è pronunciata e l’Amministrazione, avendo proseguito le ulteriori attività di accertamento delle quote latte riferite ai periodi successivi, era obbligata, in forza dei meccanismi normativi di cui al sistema comunitario e nazionale di recepimento, a porre in essere gli atti consequenziali;

- quanto alle censure riguardanti i vizi di carattere strettamente formale, e in particolare il vizio di mancato avviso di avvio del procedimento, sarebbe applicabile nel caso di specie l’art. 21- octies l. n. 241 del 1990, trattandosi di attività vincolata rispetto alle precedenti risultanze provvedimentali, non tempestivamente impugnate.

3.- Avverso la predetta sentenza hanno interposto separati appelli, chiedendone la riforma, gli originari ricorrenti i quali, con i tre motivi in cui si articolano i gravami hanno dedotto i vizi come di seguito esposti:

1) Violazione dei regolamenti CE n. 3950/02 e n. 1788/03, dell’art. 2, comma 1, l. n. 46 del 1995 e della sentenza della Corte costituzionale n. 529 del 1995. Sostengono le parti appellanti che:

- per effetto del d.l. n. 49 del 2003, convertito dalla legge n. 119 del 2003, il quantitativo di riferimento individuale non sarebbe più distinto in quota A e in quota B ma sarebbe divenuto un quantitativo unico aumentato dalle attribuzioni integrative e sarebbe pacifico che tale quantitativo non avrebbe potuto essere arbitrariamente ridotto dalla Agea e dalla Regione in violazione delle disposizioni normative in vigore e richiamando norme abrogate;

- quanto alla mancata acquisizione del parere della Regione, avrebbe errato il T.a.r. nel disattendere il correlato motivo di censura poiché il c.d. « taglio » delle quote B sarebbe avvenuto ai sensi dell’art. 2, comma 1, l. n. 46 del 1995 senza preventiva acquisizione del parere di tutte le Regioni interessate;

- la riduzione del quantitativo di riferimento avrebbe dato luogo ad una violazione dell’art. 4 regolamento CEE n. 3950/92, così come modificato dall’art. 6 del regolamento CE n. 1788/2003, laddove esso disponeva che il quantitativo di riferimento individuale per ciascuna azienda era costituito dal quantitativo di riferimento disponibile alla data del 1° aprile 1993;

2) Violazione art. 2, comma 2- bis , l. n. 119 del 2003. La comunicazione ad ogni produttore del proprio quantitativo di riferimento avrebbe dovuto essere effettuata entro il 31 marzo e, quindi, nel caso di specie si sarebbe rivelata tardiva. L’attribuzione del quantitativo di riferimento per l’annata 2006-2007, contrariamente a quanto disposto dal predetto dall’art. 2, comma 2- bis , l. n. 119 del 2003, non sarebbe avvenuta prima dell’inizio dell’annata lattiero-casearia e pertanto non avrebbe preceduto l’annata in cui le limitazioni sono risultate produttive di effetti, ma sarebbe intervenuta ad annata lattiero-casearia già iniziata;

3) Violazione delle ordinanze emesse dal T.a.r. per il Lazio in sede cautelare, di sospensione dell’effetto della comunicazione delle quote precedentemente assegnate. Dalla sospensione conseguirebbe l’inidoneità degli atti sospesi a produrre i propri effetti o a valere come presupposto di ulteriori provvedimenti, così paralizzando l’efficacia delle comunicazioni dell’AGEA e della Regione, e a prorogare i termini per l’assegnazione delle quote individuali (in una situazione, quella di specie, nella quale non vi sarebbe stata alcuna verifica, alcuna nuova attribuzione, ma semplicemente l’impiego delle comunicazioni effettuate dal 1995-96, tutte sospese, dichiarando l’attribuzione dello stesso quantitativo di riferimento individuale ora attribuito sulla base della l. n. 119 del 2003).

4.- Si è costituita in entrambi i giudizi la Regione Lombardia la quale ha depositato memorie.

4.1.- Essa ha evidenziato, in rito:

a) la circostanza che talune aziende appellanti avrebbero sede nella Regione Piemonte, sicché nessuna comunicazione nei confronti delle stesse sarebbe stata inviata dalla Regione Lombardia, ciò che determinerebbe l’inammissibilità in parte qua del ricorso;

b) la genericità delle doglianze, essendosi le aziende appellanti limitate, in maniera del tutto generica e senza riportare dati numerici, a censurare le modalità di individuazione e di assegnazione dei QRI a livello nazionale (con riferimento cioè a tutti i produttori) ma nulla dicendo con riferimento ad errori commessi nella determinazione della quota ad esse assegnata (considerato, peraltro, che le aziende appellanti non avrebbero mai contestato, né avrebbero fatto pervenire, nonostante l’invito in tal senso, istanze di revisione del quantitativo loro assegnato con riferimento alla campagna in discussione);

c) l’inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo, rilevabile in appello (sotto tale profilo le aziende si sarebbero limitate a sollevare generiche censure di sistema senza tuttavia dare alcuna prova dell’effettivo impatto, su ciascuna delle posizioni coinvolte nel presente gravame, dell’inserimento – o meno – dell’asserito « taglio quota B » di cui alla l. n. 46 del 1995).

4.2.- Detta parte pubblica ha, quindi, concluso per l’infondatezza dell’appello nel merito.

4.3.- Agea si è costituita nel solo giudizio n. 153 del 2021 mediante deposito di atto di stile.

5.- In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi.

6.- All’udienza pubblica del 19 ottobre 2023, presente il solo procuratore della Regione Lombardia, gli appelli, su richiesta dello stesso, sono stati trattenuti in decisione.

7.- Occorre, anzitutto, disporre la riunione degli appelli, trattandosi di impugnazione avverso la medesima sentenza.

8.- Gli appelli, alla stregua di quanto si dirà, non sono meritevoli di accoglimento. Tale esito esonera il Collegio, per evidenti ragioni di economia processuale, dallo scrutinio delle questioni in rito sollevate dalla Regione appellata oltre che dell’omesso deposito, a cura degli appellanti, della prova del perfezionamento della notificazione dell’appello nei confronti di Agea nel giudizio n. 152 del 2021, nel quale detta Amministrazione non è costituita in giudizio.

9.- Ciò detto, il Collegio intende dare continuità all’orientamento della Sezione ( ex aliis , sentenza 8 agosto 2023, n. 7684, qui richiamata ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., secondo cui:

- oggetto del presente giudizio è la comunicazione regionale con cui è assegnato il QRI per la campagna lattiero-casearia 2006/2007, e non anche la fase di determinazione del prelievo supplementare a seguito dell’avvenuta compensazione nazionale, ossia una questione diversa da quella in relazione alla quale la Corte di giustizia ha ritenuto contrastante con il diritto europeo non la disciplina di assegnazione delle « quote latte », quanto piuttosto il « meccanismo di compensazione » basato su categorie prioritarie, cui si riferisce l’art. 1, comma 8, del d.l. n. 43 del 1° marzo 1999, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 118/1999: in tal senso è infondata - e a tacer d’altro irrilevante - l’affermazione veicolata con la memoria delle parti appellanti secondo cui sarebbe rilevabile d’ufficio la anticomunitarietà degli atti in ragione delle conclusioni cui è giunta la Corte di giustizia UE, da ultimo con sentenza 13 gennaio 2022, C-377/19;

- è infondata la doglianza relativa alla determinazione « retroattiva » dei quantitativi di riferimento individuali ( id est : tempestiva comunicazione) in relazione all'annata lattiera, veicolata con il secondo motivo di appello (violazione dell’art. 2, comma 2- bis , l. n. 119 del 2003). La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato richiama « anche la posizione espressa dalla Corte costituzionale (cfr.: Consiglio di Stato, Sez. II, 4 marzo 2022, n. 1560;
Id., Sez. III, 21 aprile 2022, n. 3047;
nella giurisprudenza costituzione, cfr.: Corte Costituzionale, sentenza 7 luglio 2005, n. 272), e dalla Corte di giustizia UE (sentenza 25 marzo 2004, in causa C-480), evidenziando che la natura non sanzionatoria dell'obbligo di pagamento del prelievo supplementare ne consente anche un ricalcolo successivo alla scadenza del termine di pagamento dei prelievi, nonché la non configurabilità in capo ai produttori di latte di un legittimo affidamento in ordine alla possibilità di produrre senza rispettare le quote da anni l'Unione europea ha imposto a tutela del mercato (Consiglio di Stato, Sez. III, 27 gennaio 2023, n. 995). […] Inoltre, questo Consiglio di Stato evidenzia che il mercato unico del settore lattiero-caseario non è basato, all’interno dell’Unione, solo su un sistema di prezzi, ma si articola in una serie di misure normative attraverso le quali essa ha cercato di controllare la domanda e l’offerta dei prodotti considerati (v., inoltre, Corte Costituzionale, sentenza 7 luglio 2005, n. 272);
all’interno di queste si inserisce la preventiva assegnazione del cosiddetto Q.R.I., o quantitativo individuale, che costituisce la fase iniziale del successivo meccanismo di determinazione del prelievo supplementare conseguente al relativo splafonamento, all’esito anche della prevista compensazione nazionale. La modalità di effettuazione del computo del Q.R.I. in relazione alle annate lattiere successive a quella 1995/1996 è, anch’essa, oggetto nello specifico di analitica ricostruzione da parte di questo Consiglio di Stato, dalle cui risultanze in termini di correttezza non vi è motivo di discostarsi (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 15 ottobre 2014, n. 5150). Questo Consiglio appura, infatti, che “il Q.R.I. non si può adesso, né si poté dire allora sconosciuto per nessuno dei produttori e per tutto il tempo intercorrente tra l’entrata in vigore del regol. n. 3950 e la definizione dei QRI per le annate lattiere dal 1995/96 in poi, fossero costoro aderenti o no ad una delle associazioni di categoria”;
invero, essi ne ebbero buona e seria consapevolezza, almeno in relazione alla loro produzione “storica”, secondo l’art. 4 del Regolamento n. 3950/92/CE, con riguardo al quantitativo disponibile in azienda al 31 marzo 1993, poi al 31 marzo 1994 e via via con le proroghe fino al 2000, oltre che sulla scorta del rispettivo patrimonio bovino a disposizione (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. II, 9 agosto 2022, n. 7028). Circostanze che, come evidenziato dalla giurisprudenza (ivi compresa la sentenza della Corte di Giustizia, 25 marzo 2004, C-480/2000, punti 46/51 e 65/70, diffusamente evocata da parte appellante, e secondo la quale “gli articoli 1 e 4 del regolamento 3950/92 non ostano a che le autorità nazionali successivamente alla campagna interessata rettifichino i QRI errati” ), se non rende irrilevante, certo fa sbiadire la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento (Consiglio di Stato, Sez. III, 15 ottobre 2014, n. 5150;
sulla presunzione di conoscenza del dato generata dalla sua “storicizzazione”, cfr., inoltre, Consiglio di Stato, Sez. III, 15 ottobre 2014, n. 5141;
Id., 15 ottobre 2014, n. 5149). In ultimo, “le riconosciute difficoltà, per le autorità competenti, di ricostruire tempestivamente le quote individuali applicabili ed i quantitativi effettivamente prodotti, trattandosi di grandezze necessariamente influenzate da variabili quali la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni e le frequenti cessioni di quote da un produttore ad un altro, che per loro natura tendono a protrarsi in un arco di tempo più esteso rispetto all'esercizio di riferimento, richiedono di accettare correttivi, tra i quali la possibilità di imposizioni retroattive, onde non frustrare nei fatti gravemente l'effettività dell'intero sistema”;
infatti, “la possibile erroneità del dato di partenza, dunque, peraltro falsato proprio per lo più dalla certificazione da parte dei produttori, e finanche da fenomeni truffaldini, non può non imporre comunque la ricerca di metodiche anche induttive funzionali a determinare il dato richiesto, ferma restando una rigorosa azione di accertamento delle responsabilità dei singoli che a vario titolo hanno ostacolato il corretto funzionamento del sistema” (Consiglio di Stato, Sez. III, 28 luglio 2022, n. 6649)
» (Cons. Stato, sez. VI, n. 7684 del 2023, cit.);

- in ordine al mancato coinvolgimento delle Regioni nell’assegnazione delle quote ai produttori dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 520 del 1995, il d.l. 1 dicembre 1997, n. 411, convertito dalla legge 28 gennaio 1998, n. 5 (art. 2), nel disciplinare la procedura di accertamento della produzione di latte a partire dalle annate 1995/96 e 1996/97 (finalizzata poi all’assegnazione individuale delle relative quote), ha previsto il pieno coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome in tale fase di accertamento, come dimostra il ruolo centrale dalle stesse rivestito nella fase istruttoria e decisoria dei ricorsi per il riesame sull’accertamento della produzione e sull’assegnazione dei Q.R.I. presentati dalle aziende produttrici sulla base della normativa da ultimo citata. Invero, come risulta dal contenuto dei decreti ministeriali 17 febbraio 1998, 15 luglio 1999 n. 309 e 10 agosto 1999 n. 310, adottati in attuazione del citato d.l. n. 411 del 1997 e del d.l. n. 43 del 1999, le Regioni e le Province autonome sono gli enti a cui sono stati totalmente demandati, in sede di riesame, l’accertamento della produzione commercializzata dalle ditte interessate e l’indicazione dell’ammontare delle QRI alle stesse assegnate. Ne deriva che le nuove modalità di accertamento della produzione e di individuazione delle QRI da assegnare ai produttori rispettano i dettami espressi dalla Corte costituzionale n. 520 del 1995 sul coinvolgimento degli enti territoriali nella procedura di assegnazione delle QRI;

- quanto, ancora sotto tale aspetto, alla sentenza Corte cost. n. 520 del 1995 vale quanto prima detto, aggiungendo che un simile motivo risulta inconferente in quanto, « se è vero che la Corte ha ritenuto l’illegittimità della disposizione nella parte in cui non prevede il parere delle regioni interessate nel procedimento di riduzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte, è anche vero che, per quanto riguarda la quota “B”, essendo ridotta ex lege 23/02/2009, potrebbe discutersi della necessità di detto parere, restando non toccata la disposizione normativa che prevede i detti criteri di riduzione, e dunque non modificabile dall’intervento regionale »; in secondo luogo, il problema è, comunque, risolto dalla previsione di cui all’art. 2 del d.l. n. 552/1996, la quale ha stabilito che “dovesse - prodromicamente rispetto alla determinazione riduttiva - acquisirsi da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali il parere del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, sui criteri per la riduzione delle quote individuali prevista dall'art. 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1995, n. 46”;
“tale modificazione legislativa ha reso, [quindi,] inattuale la problematica concernente la dichiarata illegittimità costituzionale
” (Cons. Stato, sez. III, 18 luglio 2022, n. 6176);

- in relazione alla censura relativa all’omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento, secondo la costante e condivisibile giurisprudenza di questo Consiglio, le garanzie procedimentali non possono ridursi a mero rituale formalistico, con la conseguenza che, nella prospettiva del buon andamento dell’azione amministrativa, il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle pretese partecipative, ma è anche tenuto ad indicare o allegare, specificamente, gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento;
nel caso di specie, le aziende appellanti non hanno dedotto quali circostanze ed elementi avrebbero introdotto nel confronto procedimentale, affidandosi, quindi, ad una censura priva di sostrato materiale;

- quanto agli effetti delle ordinanze cautelari in precedenza emesse è corretta l’affermazione del T.a.r. secondo cui, in ogni caso, « la mera sospensione dell’esecuzione degli atti presupposti, in assenza dell’esito del relativo ricorso giurisdizionale, non può tradursi di per sé sola in un vizio di legittimità degli atti impugnati ».

10.- Conclusivamente, i ricorsi in appello, poiché infondati, devono essere rigettati.

11.- Le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

12. Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere eccezionalmente compensate tra le parti costituite in considerazione della complessità della materia trattata;
non è luogo a statuizione sulle spese nei confronti di Agea nel ricorso n. 152 del 2021, ivi non costituita in giudizio.

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