Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-12-14, n. 202310770
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Testo completo
Pubblicato il 14/12/2023
N. 10770/2023REG.PROV.COLL.
N. 00152/2021 REG.RIC.
N. 00153/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sui seguenti ricorsi riuniti:
1) ricorso numero di registro generale 152 del 2021, proposto da N A, soc. agricola Romana S.S., Agrilat soc. agr. s.s., A A, Almici L e Damiano soc. agr. s.s., Alpini Roberto e Bartolomeo soc. agr. s.s., soc. agr. Baronchelli Livio e Giovanni s.s., Baronchelli Alessandro e Carlo soc. agr. s.s., Battaglia Attilio e Figlio Gianfranco soc. agr. s.s., A E Bni Angelo Bni, soc. agr. Bellini f.lli s.s., Bellini Roberto e A soc. agr. s.s., soc. agr. Bertuzzi. F.lli S.S., Bianchini Pasquale soc. agr. s.s., Bianchini Alberto e Mauro soc. agr. s.s., soc. agr. F.lli Bicelli S.S., Boldini Franco e Bernardino soc. agr., Boldini Pietro e Giovanni soc. agr. s.s., Bondioli Giovanni, Alberto e Stefano soc. agr. s.s., soc. agr. La Fenice di Bonzani Adolfo, Davide, Fabio s.s., Bosio Aldo e Francesco Soc. agr. s.s., Soc. agr. Braga Dario e Ugo s.s., Buccella Guerrino Ermes Graziano A soc. agr. s.s., Busi Carlo e Figli soc. agr. s.s., Soc. agr. Busi Carlo Maria e Gianluigi, Caldera Sergio, Amadio, Giovanni e Fabio soc. agr. s.s., Calonghi Paolo e Andrea s.s., Campana Emiliano e Adriano soc. agr., Capelli Mario e Dario Soc. agr. s.s., Cavagnini Angelo e L Soc. agr. s.s., Fenilazzo di Cavaliere Attilio e Figli S.S., soc. agr. Ceruti di Elio e figli s.s., Chiappini Dario e Alessandro s.s. agr., Francesco Chiari, Conti Felice e Conti Giuseppe s.s. agr., L Conzadori, soc. agr. Costa F.lli di Angelo e L s.s., Costa Marco e Fabio s.s. agr., Crotti Palmiro e Giuseppe s.s. agr., Eredi Carioni Francesco sas di Carioni Tommaso & C. soc. agr., soc. agr. F.lli Facchi S.S., Falappi Francesco, Giacomo e Maurizio s.s. agr., Falappi Severino e Luciano s.s. agr., Ferrazzoli Soc. agr., Fiorini Roberto, Fausto, Daniele, Luca s.s. agr., Foschetti Eugenio e Angelo s.s. agr., soc. agr. Frattini s.s., Gavezzoli Antonio e Domenico s.s. agr., Silvio Golini, Francesco Invernizzi, soc. agr. Invernizzi Francesco e Giuseppe s.s., Liosioli F.lli s.s. agr., az. agr. Maccagnola Francesco e Attilio G. s.s. agr., Ilario Maifredi, Giacomo Marella, Giuseppe Marzocchi, Angelo Merlo, Montersino Guido e Mauro S.S., Angelo Nicoli, Soc. agr. Buonpensiero di Oldoni Pierluigi S.S., Orizio Fabio e Ennio s.s. agr., Giovanni Orsini, soc. agr. La Canova di Pagani Gualtiero e F.lli S.S., Panelli Dario e Nerio s.s. agr., Soc. agr. Paneroni Alberto e Figli s.s., soc. agr. Pezzaioli Gabriele e Roberto s.s., Plebani Enrico Andrea e Mario s.s. agr., Polloni F.lli S.S., Maurizio Premoli, Priotto Fausto e Alberto s.s., Raccagni Santo L e Figli s.s., Ragnoli Bruno & C. s.s. agr., az. agr. Rhetti s.s. agr., R M e R, M R, M.Rosa Erede Rossi Franco Branbillaschi, R P B s.s., La Stella S.S. di Rosso M. e S., soc. agr. Ruggeri L e L s.s., S M e Manuel s.s. agr., az. agr. Sala Rinaldo e C. s.s. agr., Salvoni Mauro e M s.s. agr., S A e C. s.s., S G e G s.s. agr., P S, G S, S D e C. soc. agr., soc. agr. F.lli Tiraboschi S.S., T G e F.lli Soc. agr., T S e G s.s. agr., T A, B e G s.s. agr., La Motta di Tomasoni F.lli s.s. agr., soc. agr. T M e A s.s., T L, A e B A s.s. Agr., M T, G V, V G e P s.s. agr., az. agr. Vicino s.s. di Vicino Pierluigi e C., Gianpaolo Vitali, G V, Z C, A e L soc. agr., soc. agr. Zani G e A S.S., A Z, Z F.lli s.s. agr., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti D M B e F T, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. D M B, sito in Roma, via L Luciani, n. 1;
contro
Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. R A M S, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. S G sito in Roma, via di Monte Fiore, n. 22;
2) ricorso numero di registro generale 153 del 2021, proposto da Bettoni Giovanni e Giuseppe s.s. agr., Giovanni Battista Camanini, az. agr. Cinaglia di Martinelli Giosuè Giuseppe e Maurizio s.s. agr., Donzelli F.lli soc. agr., Forti Francesco e G s.s. agr., Gabriele Rizzini, Vitali F.lli di Giovanni e Paolo, Giacomo Fogliata, Giassoni Mauro, Dario e M soc. agr., soc. agr. Guzzago Angelo e Cesare s.s., az. agr. Nodari P.G. e Alghisi L. s.s. agr., Rezzola Gottardo e Giuseppe s.s. agr., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati D M B e F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato D M B in Roma, via L Luciani 1;
contro
Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato R A M S, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. S G sito in Roma, via di Monte Fiore, n. 22;
per la riforma
quanto ad entrambi i ricorsi in appello, della sentenza del T.a.r. per il Lazio (sezione II- ter ) n. 11199 del 2019.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia e di Agea (quest’ultima nel solo giudizio r.g. n. 153 del 2021);
Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. G L G;
Udito nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2023 l’avv. A F, in sostituzione dell’avv. R A M S, per la Regione Lombardia; nessuno presente per le parti appellanti e per Agea;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1.- Con l’originario ricorso introduttivo le odierne imprese appellanti impugnavano, con richiesta di annullamento, le rispettive comunicazioni inviate loro dalla Regione Lombardia, divenute esecutive in data 8 aprile 2006, contenenti la comunicazione dei quantitativi di riferimento individuali (QRI) delle quote latte per il periodo 2006/2007.
1.2.- A sostegno della domanda deducevano:
1) violazione dell’art. 2, comma 1, l. 46/1995, nel disposto risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 529 del 1995; violazione dell’art. 6 del regolamento CE 1788 del 2003, in quanto le comunicazioni impugnate contenevano ancora la riduzione della « quota B » nonostante detta riduzione fosse stata abrogata per effetto del decreto n. 49 del 2003. Sarebbe mancato, inoltre, il parere della Regione interessata alla riduzione della quota individuale spettante, ridotta in violazione del principio espresso dalla Corte di giustizia nella sentenza 25 marzo 2004;
2) violazione dell’art. 2, comma 2- bis , l. 119 del 2003, perché la comunicazione non sarebbe stata effettuata, con efficacia definitiva, prima dell’inizio della campagna lattiero-casearia;
3) violazione delle ordinanze del T.a.r. per il Lazio che avevano sospeso l’efficacia delle comunicazioni AIMA relative alle annate 1995 (ord. 14.10.1998, n. 2694; 11.11.1998, n. 2993; 20.1.1999, n. 203), in quanto detta sospensione avrebbe precluso l’adozione di ulteriori atti aventi come presupposto gli atti sospesi;
4) violazione dell’art. 7 della l. 241 del 1990 per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.
2.- Con sentenza n. 11199 del 2019 il T.a.r per il Lazio rigettava il ricorso così articolando il proprio iter argomentativo:
- quanto alla censurata riduzione della « quota B », essa sarebbe legittima avuto riguardo all’assetto normativo di riferimento;
- quanto alla mancata acquisizione del parere delle Regioni negli intervenuti tagli della « quota B » ai sensi del d.l. n. 46 del 1995, la doglianza sarebbe infondata considerato che le comunicazioni impugnate proverrebbero proprio dalla medesima Regione Lombardia;
- la rettifica dei quantitativi di riferimento individuali nonché il ricalcolo dei prelievi supplementari dovuti dai produttori in esubero sarebbero stati ritenuti legittimi, dalla giurisprudenza sia comunitaria che nazionale, anche dopo il termine di scadenza di ciascuna campagna lattiera, e la menzionata sentenza della Corte di giustizia del 25 marzo 2004 C-480 non avrebbe legittimato solo modifiche in melius del QRI;
- quanto agli effetti delle pregresse ordinanze cautelari del T.a.r., l’efficacia della misura cautelare non potrebbe che essere limitata al giudizio in cui è pronunciata e l’Amministrazione, avendo proseguito le ulteriori attività di accertamento delle quote latte riferite ai periodi successivi, era obbligata, in forza dei meccanismi normativi di cui al sistema comunitario e nazionale di recepimento, a porre in essere gli atti consequenziali;
- quanto alle censure riguardanti i vizi di carattere strettamente formale, e in particolare il vizio di mancato