Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-04-15, n. 201002142

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-04-15, n. 201002142
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201002142
Data del deposito : 15 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02101/2009 REG.RIC.

N. 02142/2010 REG.DEC.

N. 02101/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 2101 del 2009, proposto da:
C F, rappresentato e difeso dall'avv. A B, con domicilio eletto presso A B in Roma, via Taranto N. 18;
Chirico Giovanni;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Bb.Archeol. di Salerno, Avellino e Benevento, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Ascea, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Ascea;

per la riforma

della sentenza del TAR CAMPANIA - SALERNO SEZ. II n. 01606/2008, resa tra le parti, concernente ESERCIZIO DIRITTO DI PRELAZIONE SU IMMOBILE PER TUTELA BENI ARCHEOLOGICI.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e di Soprintendenza Bb.Archeol. di Salerno, Avellino e Benevento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2010 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Lentini per delega di Brancaccio e l’avvocato dello Stato Basilica.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Viene in decisione l’appello proposto dai signori Francesco e Giovanni Chirico per ottenere la riforma della sentenza del Ta.r. Campania-Salerno, sez. II, n. 1606/2008.

2. La sentenza di primo grado ha respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti avverso il provvedimento, con il quale il Ministero per i beni e le attività culturali ha esercitato il diritto di prelazione ex art. 31 l. n. 1089/1939 sull’immobile sito in località Vignali del Comune di Ascea, particelle nn. 7 e 23 del fl. 11, partita 4123, che era stato dichiarato di importante interesse archeologico con d.m. 28 luglio 1995. Il T.a.r. ha inoltre dichiarato improcedibili gli altri ricorsi proposti avverso: a) il provvedimento n. 2761/2F dell’11.3.2005, che non ha autorizzato l’intervento di manutenzione straordinario dell’immobile in questione;
b) il provvedimento prot. N. 5346 del 21.4.2005 che ha comunicato il parere espresso dalla Commissione Edilizia Tutela Beni Ambientali relativamente alla pratica presentata dal ricorrente per lavori si manutenzione straordinaria, nonché del parere della Commissione edilizia n. 187 del 7.4.2005.

3. Avverso la sentenza del T.a.r., il ricorrente formula le seguenti censure: a) violazione dell’art. 31 l. n. 1089/39, in quanto competente ad adottare il provvedimento di prelazione sarebbe il ministro e non il Direttore Generale;
b) violazione degli artt. 7 e ss. L. n. 241/1990 e del d.m. 495/1994, in quanto il provvedimento non sarebbe stato preceduto dall’invio della comunicazione di inizio del procedimento;
c) eccesso di potere e violazione di legge sotto diversi profili per non avere l’Amministrazione considerata l’intervenuta usucapione speciale per i fondi rustici ex artt. 1159 bis c.c.

4. Alla pubblica udienza del 2 febbraio 2010, la causa è stata trattenuta per la decisione.

5. L’appello non merita accoglimento.

5.1. Il primo motivo di appello è infondato in quanto in quanto, trova applicazione l'art. 3, d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale gli atti di amministrazione attiva dei singoli Ministeri sono stati assegnati alla competenza dei dirigenti e non più del Ministro, ciò alla stregua del generale principio di separazione tra funzioni di indirizzo (in capo al Ministro) e funzioni di gestione (in capo ai dirigenti) (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 4390/2009).

5.2. Il secondo motivo di appello è infondato in quanto, come questo Consiglio ha più volte rilevato, nei procedimenti ad istanza di parte la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento non può determinare l’annullabilità dell’atto, dovendosi ritenere che la carenza procedimentale sia comunque sanata, in base al principio del raggiungimento dello scopo, dalla conoscenza che in questi casi il privato che ha presentato l’istanza certamente ha dell’avvio del procedimento (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 1944/2007).

5.3. Il terzo motivo di appello è infondato in quanto, qualora la vendita di un bene soggetto a vincolo artistico non venga denunciata alla p.a., l'acquirente non ne acquista la proprietà per usucapione abbreviata (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 129/1982), atteso che il negozio non denunciato è inopponibile alla P.A.

6. In ragione della controvertibilità delle questioni esaminate, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

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