Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-09-05, n. 201204694
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N. 04694/2012REG.PROV.COLL.
N. 00363/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 363 del 2012, proposto dai signori C M, T L, B V, C M, V C e G A, rappresentati e difesi dall'avv. A P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 99;
contro
Comune di Sessa Aurunca in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi M. D'Angiolella, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Michele Mercati n. 51;
nei confronti di
il sig. L S, non costituito in questo grado del giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, Sezione I, n. 06061/2011, resa tra le parti, concernente elezione del presidente del consiglio comunale.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sessa Aurunca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2012 il Cons. Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Palma e Garofalo, per delega dell'avvocato D'Angiolella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, rubricato al n. 5478/11, i signori C M, T L, B V, C M, V C e G A impugnavano la delibera n. 5/E.I., in data 19 luglio 2011 con la quale il Consiglio comunale di Sessa Aurunca aveva eletto proprio presidente il consigliere Luca Sciarretta nonché, con motivi aggiunti, la delibera del Consiglio comunale di Sessa Aurunca del 19 luglio 2011 n. 4 ed ogni altro atto conseguente, presupposto, connesso.
Con successivo ricorso n. 5599/11 gli stessi ribadivano l’impugnazione dei medesimi atti.
Le parti controvertevano sulla legittimità del criterio di arrotondamento adottato dal consiglio comunale di Sessa Aurunca per la determinazione dell’esatta maggioranza per la elezione del presidente dell’assemblea cittadina, posto che l’applicazione del criterio aritmetico (2/3 dei consiglieri assegnati) dettato dall’ordinamento dell’ente locale non darebbe, come risultato, un numero intero.
Il Consiglio comunale aveva optato per il criterio aritmetico dell’arrotondamento al numero intero più vicino, con troncamento delle cifre decimali inferiori allo 0,50 (cfr. delibera n. 4 del 19 luglio 2011).
Secondo i ricorrenti, viceversa, il criterio di arrotondamento deve determinare un risultato, comunque, rispettoso della soglia minima individuata dalla norma, sicché non potrebbe farsi luogo a troncamento quando determini un risultato numerico inferiore;sostenendo altresì che, appartenendo la prescrizione di una maggioranza qualificata a quelle che assicurano i diritti e le garanzie della minoranza, giacché mira ad assicurare che il presidente sia eletto con il più largo consenso possibile, il criterio di preferenza per l’arrotondamento (quanto al quorum) deve essere quello per eccesso o unità superiore.
Da ciò la conclusione dei ricorrenti secondo cui, essendo il Consiglio comunale di Sessa Aurunca composto, a termini di legge (art. 37, co. 1 lett. g), d.lgs. 267/00), dal sindaco e da sedici consiglieri, per un totale di diciassette membri, la maggioranza dei 2/3, che aritmeticamente dà un risultato di 11,66 (rectius 11,32 ) periodico, sarebbe pari a dodici: laddove l’elezione del presidente del consiglio comunale è avvenuta con solo undici voti favorevoli.
I ricorrenti chiedevano quindi l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
Con la sentenza in epigrafe, n. 6061 in data 21 dicembre 2011, il Tribunale amministrativo della Campania, Sezione I, riuniva e respingeva i ricorsi, osservando che:
la maggioranza qualificata richiesta dall’art. 26 dello Statuto comunale e dall’art. 6 del regolamento del Consiglio comunale risulta essere pari a undici voti, derivante dall’arrotondamento alla cifra superiore – secondo il criterio che il Collegio ritiene corretto, non dovendo il troncamento delle cifre decimali ridurre la soglia di maggioranza al di sotto di quella richiesta dalla legge (C.d.S., sez. V, 11 marzo 2005, n.1038;C.d.S., sez. V, 23 aprile 1998, n 476;C.d.S., sez. IV, ord. 20 dicembre 1996, n. 1329) – del numero 10,33 periodico che costituisce il risultato dell’operazione aritmetica chiesta dalla norma (16 * 2/3)
- poiché l’elezione del presidente del consiglio comunale è avvenuta, appunto, con undici voti, essa resiste alle censure ed il gravame deve essere, conseguentemente, respinto
2. Avverso la predetta sentenza i signori C M, T L, B V, C M, V C e G A propongono il ricorso in appello in epigrafe, rubricato al n. 363/12, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l’accoglimento dei ricorsi di primo grado.
Si è costituito in giudizio il Comune di Sessa Aurunca chiedendo il rigetto dell’appello principale e proponendo appello incidentale, con il quale chiede, a sua volta, la parziale riforma della sentenza di primo grado.
I ricorrenti hanno depositato memoria di replica.
La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 26 giugno 2012.
3. L’appello è infondato.
Le parti controvertono del criterio per il calcolo della maggioranza qualificata necessaria per l’elezione del presidente del consiglio comunale;in particolare, si discute se il sindaco, il quale fa parte del consiglio comunale ai sensi dell’art. 39 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, debba essere computato, ed in che termini, al fine del calcolo della maggioranza necessaria per la suddetta elezione.
Occorre premettere che la legge (d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, appena citato) non detta una specifica disciplina al riguardo, demandandola (art. 42, secondo comma lett. a) ed art. 38, secondo comma) allo statuto ed ai regolamenti comunali.
La controversia deve quindi essere risolta applicando la normativa che nell’ambito della sua autonomia si è dato il Comune di Sessa Aurunca.
L’art. 26 dello statuto e l’art. 6 del regolamento fissano la maggioranza necessaria per l’elezione del presidente del consiglio comunale nei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
Gli appellanti sostengono, e l’argomento assorbe interamente la materia del contendere, che il sindaco, non essendo consigliere comunale, non deve entrare in tale computo ovvero, se computato, innalza il “ quorum ” che deve essere aumentato tenendo conto anche della sua presenza fra i legittimati all’espressione del voto.
Diversamente opinando, si giungerebbe alla conclusione che, nel caso di specie, il “quorum” di undici voti sarebbe raggiunto con il voto di solo dieci consiglieri, ai quali verrebbe aggiunto il voto del sindaco il quale, come ovvio, non ha lo “ status ” di consigliere comunale.
L’argomentazione, pur suggestiva sul piano logico, non può essere condivisa.
E’ stato già premesso alla presente discussione che la controversia deve essere risolta alla luce delle disposizioni dettate dal Comune di Sessa Aurunca nell’esercizio della propria autonomia normativa, e quindi applicando lo statuto ed il regolamento comunale, di identico contenuto sul punto che ora interessa.
La normativa richiamata stabilisce con chiarezza il “ quorum ” per l’elezione del presidente del consiglio comunale, stabilendolo nei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, senza ulteriori precisazioni.
Di conseguenza, la normativa comunale stabilisce come appena precisato il “ quorum ” senza prendere in considerazione il fatto che il sindaco è legittimato a votare dall’art. 39 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Afferma, di conseguenza, il Collegio che la partecipazione del sindaco alla votazione non influisce sulla determinazione del “ quorum ” necessario per la sua validità.
Atteso che al Comune di Sessa Aurunca sono assegnati sedici consiglieri, la maggioranza di due terzi è pari a 10,66 che, arrotondato alla cifra superiore (come necessario, in quanto l’arrotondamento non può essere utilizzato laddove porti al raggiungimento di una cifra inferiore al “ quorum ” stabilito dalla legge) impone di quantificare in undici il numero minimo di voti necessari per l’elezione del presidente del consiglio comunale.
Atteso che l’odierno appellato ha conseguito, appunto, undici voti, la tesi degli appellanti risulta infondata.
4. L’appello principale deve, in conclusione, essere respinto.
L’appello incidentale volto, nella sostanza, alla conferma della sentenza di primo grado deve essere dichiarato improcedibile.
In considerazione della mancanza di precedenti specifici le spese di entrambi i gradi del giudizio devono essere integralmente compensate.