Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-05-30, n. 202305331

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-05-30, n. 202305331
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202305331
Data del deposito : 30 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2023

N. 05331/2023REG.PROV.COLL.

N. 03428/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3428 del 2021, proposto da
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

Comune di Savona, rappresentato e difeso dagli avvocati P C, C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio P C in Roma, via Principessa Clotilde n.2;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 00809/2020, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Savona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2023 il Cons. Diana Caminiti e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1.Con atto notificato in data 13 aprile 2021 e depositato in pari data il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha interposto appello avverso la sentenza del T per la Liguria, Sez. II, 17.11.2020, n. 809, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dal medesimo Ministero per l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Savona 31.03.2020, n. 7, di determinazione dell’aliquota IMU per il 2020 nella misura dell’1,14 per cento per i fabbricati non esentati.

2. Segnatamente con il ricorso di prime cure il Ministero insorgeva avverso la deliberazione de qua, avente ad oggetto la determinazione dell’aliquota IMU per l’anno 2020 con la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dall’art. 1, comma 755, della legge n. n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), deducendo due motivi di censura.

2.1. Con il primo motivo, il MEF contestava la violazione dell’art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), sostenendo in sintesi che: a) la facoltà degli Enti locali di elevare l’aliquota IMU dall’1,06% all’1,14%, per gli immobili diversi dall’abitazione principale e per gli immobili non esentati dall’imposta, avrebbe presupposto, ai sensi dell’art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015, che tale maggiorazione fosse stata applicata dall’Ente locale nel 2015 e che fosse stata confermata, con atti espressi e specifici, nonché pubblicati sul Portale del federalismo fiscale del MEF, per tutti gli anni successivi al 2015, senza alcuna soluzione di continuità temporale; 2 b) il Comune di Savona, invece, avrebbe omesso di confermare con atto espresso e specifico l’applicazione dell’aliquota massima IMU 1,14% per l’anno 2017 e 2018 di pubblicarlo sul Portale ministeriale, così perdendo in assoluto la facoltà di applicare la maggiorazione anche per gli anni successivi, compreso l’anno 2020 oggetto di causa.

Con la seconda doglianza il ministero ricorrente lamentava la violazione dell’art. 1 comma 755 della legge 27.12.2019, n. 160, perché il comune non aveva esentato gli immobili ad uso produttivo accatastati sub D) e le aree edificabili dall’aggravio disposto a carico dei contribuenti; la tesi esposta nell’atto di impugnazione era che l’ente locale avrebbe errato, non ricomprendendo le due tipologie di immobili citate tra quelle escluse dall’incremento impositivo contestato.

2.2. Il Comune si costituiva in giudizio, contestando con varie argomentazioni, in fatto e in diritto, tutte le deduzioni contenute in ricorso.

3. Il T, condividendo le argomentazioni del Comune resistente, ha rigettato il primo motivo sulla base del rilievo che il Comune aveva deliberato il predissesto finanziario; pertanto doveva trovare applicazione la normativa derogatoria di cui all’art. 243 bis comma 8 del TUEL.

In ogni caso ha evidenziato come il Comune avesse approvato la maggiorazione anche per gli anni 2017 e 2018 con la delibera approvativa del bilancio, non essendo necessario un espresso atto separato; pertanto non era ravvisabile la contestata soluzione di continuità; la mancata pubblicazione delle delibere recanti la citata maggiorazione per gli anni pregressi sul sito del Ministero dell’Economia e della Finanze non sarebbe inoltre ostativa all’applicazione della maggiorazione in quanto in siffatta ipotesi si applicherebbero le tariffe già previste per l’anno precedente, ove operava già tale maggiorazione.

Ha inoltre rigettato il secondo motivo di doglianza, rilevando che l’art. 1 comma 755 della legge 27.12.2019, n. 160 era stata formulato con riferimento ad altre disposizioni (l’articolo 1 commi 10-26 della legge 2015/208), risultando con ciò un precetto di più ardua comprensione, ma che la sua lettura, combinata con le leggi citate, imponeva di disattendere la censura, posto che nessuna previsione risalente al 2015 sottraeva tali tipologie di immobili all’imposizione.

4. Ciò posto il Ministero appellante deduce in punto di fatto che per l’anno 2020, oggetto del contenzioso in discussione, il Comune di Savona aveva adottato la d.C.C. 31.03.2020, n. 7, e l’aveva inserita nel Portale del federalismo fiscale il 12.05.2020, determinando l’aliquota IMU con la maggiorazione massima ammessa dello 0,8 per mille (1,14% in luogo dell’1,06%).

In precedenza per contro il Comune aveva applicato la maggiorazione in parola, per IMU e TASI, con atti espressi e specifici, pubblicati sul Portale del MEF, per gli anni 2015 e 2016, mentre altrettanto non aveva fatto per l’anno 2017 , con la conseguenza che, in tesi attorea, si sarebbe verificata una soluzione di continuità nel regime dei tributi locali in questione, ostativa all’applicazione della maggiorazione anche per l’anno 2020.

Ciò in quanto la pretesa soluzione di continuità non comporterebbe nella fattispecie de qua l’applicazione dell’aliquota dell’anno precedente (2016), al contrario di quanto ritenuto dal T, bensì l’esclusione di qualsiasi maggiorazione dei tributi locali in discorso e, per il 2020, l’applicazione dell’aliquota normale IMU.

4.1. Ciò posto, il Ministero ha formulato i seguenti tre motivi di appello avverso la sentenza di prime cure:

I) Violazione dell’art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015. Violazione dell’art. 243-bis del d.lgs.n. 267/2000. Violazione art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019. Eccesso di potere.

Il Ministero contesta il primo argomento della motivazione della sentenza appellata, che, ha accolto la tesi comunale per la quale lo stato di predissesto, ritualmente deliberato con gli effetti di cui all’art. 243 bis del d.lgs. n. 267/2000, consentiva – e anzi imponeva – l’applicazione delle aliquote massime dei tributi locali senza limitazioni sostanziali, assumendo come il primo giudice avesse errato nell’interpretare l’art. 243 bis, avendo riguardo al disposto dell’art. 1 comma 26 della legge 2015/208.

II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 13-bis, del d.l. n. 201/2011 e dell’art. 1, comma 688, della legge n. 147/2013. Violazione dell’art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019. Eccesso di potere.

Con il secondo motivo d’appello, l’Avvocatura critica il secondo capo della motivazione della sentenza di prime cure , reiterando la tesi per la quale il Comune, non avendo adottato e pubblicato sul Portale ministeriale atti espressi e specifici nonché esclusivi, applicativi della maggiorazione tributaria in discorso per gli anni 2017 e 2018, avrebbe definitivamente perduto tale facoltà per gli esercizi successivi e, quindi, anche per l’anno 2020, ovvero l’anno oggetto della controversia in discussione, e ciò ai sensi del comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 e dell’art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011.

III) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 172 del D. Lgs. n. 267 del 2000. Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Motivazione erronea ed insufficiente.

In tesi di parte appellante il già richiamato assunto dei Giudici di primo grado – secondo cui non si ravviserebbe nel caso del Comune di Savona la discontinuità contestata nel ricorso in quanto l’Ente si “ determinò in argomento con le delibere consiliari 13/2007 e 10/2018 ” – sarebbe erroneo sotto un concorrente e diverso aspetto, vale a dire l’inidoneità di tali ultime deliberazioni a rappresentare la volontà dell’Ente; ciò in quanto i Giudici di prime cure avevano tralasciato di considerare che le aliquote e le tariffe dei tributi di competenza comunale, come previsto dalla specifica normativa in materia, devono essere oggetto di espresse e autonome manifestazioni di volontà, la quale, certamente, può essere resa con la medesima delibera che approva il bilancio ma non può essere considerata implicita nella determinazione di una posta di bilancio.

Pertanto, anche laddove le deliberazioni consiliari n. 13 del 2017 e n. 10 del 2018 fossero state trasmesse tramite il Portale del federalismo fiscale, il Ministero non avrebbe, in ogni caso, potuto procedere alla pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it degli atti medesimi in quanto, oltre a non essere completi nel loro contenuto trattandosi di meri “estratti” delle delibere, gli stessi non erano idonei a manifestare la volontà dell’Ente in ordine alla determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi di competenza trattandosi di atti recanti la mera approvazione del bilancio di previsione.

5. Si è costituito il Comune di Savona, instando per il rigetto dell’appello.

6. L’istanza

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