Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-04-18, n. 202303940

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-04-18, n. 202303940
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303940
Data del deposito : 18 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/04/2023

N. 03940/2023REG.PROV.COLL.

N. 01123/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1123 del 2017, proposto da
N F, M S, S C, O D M, G P, M S, F P M, G I, P E, C A, E M, V N, O P, B P, P C, P R, I C, C L, M S, F G, G T ed E D V, rappresentati e difesi dall’avvocato A V A G, e con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato B P, in Roma, in via Celimontana, n 38 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico-Difesa Civile, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n.12, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli, Sezione IV, 27 luglio 2016, n. 3931, resa tra le parti, non notificata ed avente ad oggetto la richiesta di annullamento del provvedimento di diniego del riconoscimento del beneficio dell’aumento del terzo per il servizio di navigazione, di cui al d.P.r. 29 dicembre 1973, n. 1092 e della piena corresponsione dell’indennità di immersione, di cui alla legge 6 luglio 1967, n. 573;


visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 il consigliere Luca Di Raimondo e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con appello notificato il 23 gennaio 2017 e depositato il 22 febbraio successivo, i sigg.ri N F, M S, S C, O D M, G P, M S, F P M, G I, P E, C A, E M, V N, O P, B P, P C, P R, I C, C L, M S, F G, G T ed E D V hanno impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza 27 luglio 2016, n. 3931, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Campania - Napoli, Sezione IV, ha respinto il loro ricorso per l’accertamento del diritto ad ottenere, in quanto sommozzatori appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco, il beneficio dell’aumento del terzo per il servizio di navigazione, di cui al d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e della piena corresponsione dell’indennità di immersione, di cui alla legge 6 luglio 1967, n. 573.

2. In particolare, gli appellanti hanno dedotto i seguenti tre mezzi di censura, con i quali hanno lamentato:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art.1, secondo comma Decreto legislativo 15 marzo 2010 n°66(codice dell’ordinamento militare) in riferimento all’art.1 della legge 573 del 9 luglio 1967;

2) Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in forza della c.d. ripubblicizzazione del rapporto di impiego del personale appartenente al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, anche in riferimento al contenuto di un contratto collettivo in riferimento al passaggio da un rapporto privatistico a quello pubblicistico;

3) Violazione e falsa applicazione dell’ART.141 CE ”.

3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno con atto depositato il 13 luglio 2017.

4. In adempimento di quanto disposto in via interlocutoria dal Presidente della Sezione con ordinanza 18 ottobre 2022, n. 1983, gli appellanti hanno depositato dichiarazione di interesse alla decisione il 6 novembre 2022 e memoria ex articolo 73, c.ap.a il 10 marzo 2023, con la quale hanno ribadito le argomentazioni svolte con l’appello.

5. All’udienza pubblica del 13 aprile 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. L’appello non può trovare accoglimento e le doglianze che ne sono alla base possono essere esaminate congiuntamente per economica processuale.

7. Deducono gli appellanti di essere sommozzatori dei Vigili del Fuoco, operativi nella Direzione Regionale per la Campania, in possesso del brevetto di sommozzatore, e di aver diffidato l’Amministrazione a provvedere alla corresponsione in loro favore della indennità di immersione di cui all’articolo 1 della legge n. 573/1967, nella stessa misura erogata ad analoghe organizzazioni civili e militari subacquee.

8. Il Tar Napoli:

- con sentenza 21 gennaio 2014, n. 376, ha respinto “ la domanda relativa alla rivalutazione a fini pensionistici del servizio di navigazione espletato dai ricorrenti ex art. 19 DPR 1092/73 ” e disposto “ lo stralcio della domanda relativa alla corresponsione della indennità di immersione nella stessa misura erogata al personale delle Forze Armate ”;

- con ordinanza 30 gennaio 2014, n.7 30 ha sollevato d’ufficio “ la questione d'illegittimità costituzionale dell’art. 9 legge 1983 n. 78, in riferimento agli artt. 3,36 e 97 Costituzione, laddove riserva il riconoscimento della indennità di immersione e la sua effettiva determinazione esclusivamente al personale delle Forze armate e non anche a quello in possesso di analogo brevetto e svolgente identiche mansioni di soccorso e salvataggio, dei vigili del Fuoco ”;

- con sentenza 27 luglio 2016, n. 3931, qui impugnata, ha respinto il ricorso con riferimento alla domanda ancora da esaminare.

9. Con ordinanza 17 novembre 2015, n. 264, la Corte Costituzionale ha dichiarato “ la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione ”.

10. La delibazione dell’appello non può, dunque, prescindere dalla decisione assunta dal Giudice delle leggi.

11. Nell’ambito della giurisdizione esclusiva attribuita al giudice amministrativo in relazione a vicende concernenti il rapporto di impiego pubblico degli appartenenti ai Vigili del Fuoco (articoli 3 e 63 c.p.a. in relazione alla legge 30 settembre 2004, n. 252), l’aspetto rilevante che viene in rilievo nel presente giudizio, infatti, è la lamentata illegittimità della previsione normativa che subordina alla conclusione della contrattazione collettiva (sulla base di idonea provvista appostata nel bilancio dello Stato da specifica disposizione di ragno primario) l’equiparazione del trattamento economico dei dipendenti appartenenti a diversi Corpi dello Stato che svolgono anche l’attività di sommozzatore.

12. Gli appellanti svolgono servizio presso i nuclei sommozzatori e nel presente giudizio chiedono l’erogazione della medesima indennità corrisposta agli altri dipendenti pubblici appartenenti ad unità dotate di natanti ed attrezzature per la tutela, la ricerca ed il soccorso in ambienti acquatici (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, nei quali sono anche confluiti nelle more gli appartenenti al disciolto Corpo Forestale dello Stato), anche in applicazione dell’articolo 1 della legge 9 luglio 1967, con il quale è stabilita l’estensione ai Vigili del Fuoco dell’indennità in parola prevista per gli appartenenti alle Forze armate.

13. Pur trattandosi di un giudizio di natura non tipicamente impugnatoria, sia il provvedimento impugnato in prime cure che la sentenza appellate risultano immuni dai vizi denunciati.

14. In risposta alla diffida notificata dagli appellanti per ottenere il riconoscimento del beneficio dell’aumento di un terzo per il servizio di navigazione ex articolo 19 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e della piena corresponsione della cosiddetta indennità di immersione prevista dall’articolo 1 della legge 9 luglio 1967, n. 573, con nota n. prot. 22803 del 6 ottobre 2011, il Ministero dell’interno – Direzione centrale per le risorse finanziarie ha:

- informato gli interessati dell’esito dell’istruttoria eseguita per poter comunicare la posizione dell’Amministrazione intimata (acquisizione della circolare, previo parere della Ragioneria Generale dello Stato, di cui alla nota n. prot. 36 del 2 dicembre 1996 del Servizio trattamento economico del personale in questione e della nota dell’Ispettorato porti e aeroporti, nota dell’INPAP n. prot. 1516 del 5 aprile 2001);

- comunicato che la possibilità di estendere ai Vigili del Fuoco i benefici economici previsti per la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza è subordinata al positivo esito della contrattazione collettiva, dalla quale soltanto può discendere il beneficio invocato dagli appellanti, sul presupposto di un idoneo “ intervento legislativo, che preveda la necessaria copertura finanziaria ”, alla stessa stregua con cui è stato concluso l’Accordo integrativo del 2004 “ che ha incrementato l’indennità in esame a seguito delle specifiche autorizzazioni di spesa previste dalla legge 23 dicembre 2003, n- 350 (legge finanziaria 2004) ” e come avvenuto anche l’anno precedente in applicazione dell’articolo 33, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).

15. Pur dovendosi riconoscere che gli appellanti svolgono con grande impegno ed abnegazione anche

attività di prevenzione e salvataggio in ambienti acquatici (come altri dipendenti appartenenti al comparto pubblico delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare) e che l’articolo 1 della legge 9 luglio 1967, n. 57 stabilisce che “ con decorrenza dal 1° gennaio 1967, ai sommozzatori ed alle loro guide appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è concessa l’indennità d’immersione nella medesima misura prevista per i sommozzatori e guide della Marina militare, dell’Esercito, dell’Aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ”, la questione è stata risolta dalla Corte Costituzionale con la citata ordinanza n. 264/2015, con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità della q.l.c. dell’articolo 9 della legge n. 78/1983.

16. Con tale pronuncia, il Giudice delle leggi ha, tra l’altro, stabilito che il completamento del percorso finalizzato al progressivo allineamento retributivo non comporta necessariamente l’illegittimità della norma sospettata dal Tar remittente di incostituzionalità, atteso che la disposizione, “nel riconoscere l’emolumento in esame al personale delle Forze armate, non contiene alcun divieto implicito di riservare un trattamento analogo ad altre categorie di pubblici dipendenti e, in particolare, non impedisce che il riallineamento stipendiale sia raggiunto attraverso le apposite procedure negoziali ”, e considerato che “ la norma denunciata dal rimettente è, pertanto, inidonea a sostenere l’oggetto della censura (sentenza n. 303 del 1992, per un caso analogo) e avrebbe potuto essere evocata, tutt’al più, quale tertium comparationis su cui misurare l’asserita lesione del principio di uguaglianza ”, ma che “ l’inidoneità della norma censurata a costituire pertinente riferimento per la questione sollevata è confermata dalla considerazione che una sua eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale produrrebbe, paradossalmente, una inammissibile duplicazione di benefici dello stesso genere a favore del personale interessato, l’uno derivante dal trattamento proprio dei vigili del fuoco, l’altro dall’estensione ad essi dell’indennità riconosciuta ai militari (sentenza n. 146 del 2008, per un caso analogo) ”.

17. Ricondotti nei termini che precedono gli esatti termini della questione all’esame della Sezione, ritiene il Collegio che la Corte Costituzionale abbia indicato nella (mancata) contrattazione collettiva l’origine della lesione lamentata dagli appellanti, come correttamente stabilito dal Tribunale territoriale, laddove nella sentenza impugnata ha stabilito che, “ esistendo un principio generico di equiparazione delle indennità, ma non potendo utilizzarsi una dilatazione dell’ambito operativo della legge n. 78/1983, stante la declaratoria di inammissibilità della questione indicata dalla Consulta, deve rilevarsi che per il personale dei Vigili del fuoco, cui appartengono gli odierni ricorrenti, è la normativa contrattuale che non ha provveduto alla effettiva equiparazione delle indennità, per cui la domanda di parte non può trovare accoglimento ”.

18, D’altra parte, va conclusivamente osservato che anche gli stessi appellanti sembrano essere consapevoli che la loro impugnativa si appunta contro l’impianto complessivo della normativa in materia, piuttosto che contro atti o comportamenti della P.A., atteso che la lamentata mancata equiparazione ad altri dipendenti pubblici appartenenti a diversi Corpi dello Stato deriva, in effetti, dalla mancata contrattazione conseguente alle limitate risorse finanziarie, che hanno impedito al Legislatore di individuare, allo stato, la provvista, in modo da consentire, nell’ambito della delegificazione, l’adozione del relativo d.P.R. conseguente all’intervenuto accordo sindacale (pag. 5 della sentenza appellata).

19. Gli appellanti, infatti, denunciano “l’irrazionalità normativa contrariamente a quanto stabilito dell’art. 97 Cost. ” (pag. 17 dell’appello) e contestano che il decreto legislativo 15 marzo 2010 n°66 - Codice dell’ordinamento militare) “ nel disciplinare l’organizzazione, le funzioni e l’attività di difesa, richiamando al secondo comma dell’art.1 le disposizioni vigenti di tutti i Corpi, ivi compreso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha dimenticato di richiamare con una clausola i principi contenuti nell’art.1 primo comma legge n.573 del 1967 a favore degli operatori subacquei dei VV.F. ” (pag. 20).

21. In definitiva, la condizione perché possa essere riconosciuta anche in favore degli appartenenti ai Vigili del Fuoco, al pari altri Corpi, l’indennità di immersione è subordinata al realizzarsi della fattispecie a formazione progressiva per cui vengono individuate prioritariamente le risorse in sede di bilancio di previsione dello Stato e, successivamente, che sia attivata la contrattazione collettiva.

22. In base a tutte le considerazioni che precedono, dunque, l’appello non può trovare accoglimento.

23. In considerazione della novità della questione contenziosa e della limitata attività difensiva del Ministero dell’interno, le spese del giudizio possono, tuttavia, essere compensate.

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