Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-10-02, n. 201504619
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N. 04619/2015REG.PROV.COLL.
N. 06602/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 6602 del 2015, proposto da:
M G, rappresentato e difeso dagli avv. P S, P C e L F, con domicilio eletto presso L F in Roma, viale Mazzini, n. 11;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Livorno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 00134/2015, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo del permesso di soggiorno
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Livorno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 agosto 2015 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti l’avvocato Paolantonio su delega di Fonti e l’avvocato dello Stato Fabio Tortora;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il signor Gamra Mourad, cittadino marocchino, aveva agito in giudizio davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana per l’annullamento del provvedimento del Questore della provincia di Livorno, che ha revocato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro di cui era titolare e ha respinto l'istanza di rinnovo del titolo in questione presentata dal predetto, rilevando: che lo straniero aveva ottenuto la precedente autorizzazione al soggiorno, valida fino al 16/6/2013, sulla base di documentazione relativa ad un rapporto di lavoro domestico in realtà mai instaurato e che perciò lo stesso straniero risulta indagato per i reati di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e agli artt. 483, 81 e 110 C.P. 00134/2015.
2. - Il TAR ha respinto il ricorso con la sentenza n. 134/2015, rilevando che nel caso in esame può ritenersi accertata l'inesistenza del rapporto di lavoro, in base al quale il permesso di soggiorno di cui si discute è stato rinnovato nel 2011. Da ciò consegue che il titolo illegittimamente rilasciato doveva essere revocato e che il rinnovo richiesto non poteva essere concesso, risultando irrilevanti le circostanze sopravvenute e non essendoci neppure spazio per valutazioni relative alla mancanza di pericolosità sociale del ricorrente e al suo inserimento sociale e lavorativo.
3. – L’appellante sostiene che nell’affermare la falsità del documento la sentenza non ha voluto valutare il fatto che il reato è stato evidentemente posto in essere da terzi e non dall’appellante, il quale è stato vittima del raggiro operato dall’agenzia Stella Polare. Egli non era a conoscenza della falsità del documento come il TAR ha ritenuto, tanto è vero che il giudice penale ha accettato la sua costituzione quale parte civile nel processo a carico della predetta Agenzia. Inoltre il TAR non si è curato del fatto che nel frattempo l’appellante si era messo in condizione di lavorare e di produrre il reddito necessario costituendo impresa edile artigiana e che dunque, in base ad elementi sopravvenuti, sussistevano i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno.
4. – Le Amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio senza articolare difese.
5. - Il Collegio, chiamata la causa per l’esame in sede cautelare della istanza per la sospensione degli effetti della sentenza impugnata, avvisate le parti, ha ritenuto che sussistano i presupposti per la decisone della causa nel merito ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
6. – La sentenza del TAR deve essere confermata a prescindere dalla affermazione di una responsabilità dello straniero interessata nella presentazione di un documento certamente falso in sede di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. In ogni caso la presentazione di un documento falso nell’attestazione di un presupposto essenziale costituisce certamente una valida causa di rigetto della richiesta a norma delle disposizioni dell’art. 4, comma 2, penultimo periodo, (“ La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilita' della domanda ”) che valgono secondo i principi generali per la presentazione di qualsiasi istanza.
7. – I fatti sopravvenuti devono essere sottoposti alla Autorità amministrativa con separata istanza, alla quale l’Autorità stessa è tenuta a rispondere, non sussistendo nella precedente vicenda fatti ostativi all’esame di altra istanza su nuovi e diversi presupposti, salvo che siano accertate per essa responsabilità penali dello stesso straniero interessato.
8. – L’appello deve essere conseguentemente respinto e la sentenza del TAR confermata anche nella sua motivazione.
9. – Tenuto conto del carattere formale della costituzione in giudizio delle Amministrazioni interessate le spese tra le parti devono essere compensate per la presente fase.