Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2013-07-30, n. 201303498

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2013-07-30, n. 201303498
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201303498
Data del deposito : 30 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03722/2011 AFFARE

Numero 03498/2013 e data 30/07/2013

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 24 aprile 2013




NUMERO AFFARE

03722/2011

OGGETTO:

Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da G V, avverso l’esclusione per inidoneità attitudinale dal concorso pubblico per titoli ed esami, diretto all’ammissione al 16° corso biennale di 390 allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 0324653 in data 21/07/2011, con la quale il Ministero della difesa direzione generale per il personale militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sandro Aureli;


Premesso e considerato:

Il ricorso è palesemente infondato e ciò la Sezione ritiene di dover affermare alla luce del prevalente e costante orientamento di questo Consesso in tema di esclusione di candidati dalla procedura selettiva per mancanza del requisito attitudinale richiesto per accedere al servizio delle FF.AA.

Al riguardo va in effetti osservato che il bando di concorso relativo alla procedura selettiva de qua prevedeva lo svolgimento di accertamenti preordinati alla verifica dell’idoneità attitudinale dei candidati, articolando la relativa valutazione, come emerge dagli atti, nelle seguenti fasi: area del pensiero;
area della modulazione affettiva e relazionale;
area della produttività e delle competenze gestionali;
area motivazionale.

Tale accertamento si sostanzia nello svolgimento di prove (in particolare, test, questionari, colloquio individuale) tendenti ad accertare oggettivamente il possesso delle dei requisiti necessari per un positivo inserimento nell’Amministrazione militare.

La ratio delle norme che governano tale selezione, che riservano espressamente gli accertamenti in ordine alla attitudine ad una struttura militare specializzata nel settore del reclutamento (Centro nazionale di selezione e reclutamento), è quella di consentire che le selezioni siano univocamente indirizzate alla scelta dei soggetti non solo meritevoli, da un punto di vista culturale, professionale e sanitario, ma, soprattutto, particolarmente versati, siccome riconosciuti idonei alla stregua dello speciale profilo da rivestire, nello svolgimento dei delicati ed impegnativi compiti ad esso connessi.

Non tutti gli aspiranti al ruolo specifico, seppure definibili soggetti psichicamente normali, e come tali idonei ad un soddisfacente inserimento nel mondo del lavoro, possiedono la necessaria propensione alla specifica attività, emergendo, dall’esame dei punti sopra elencati, un profilo dell’aspirante quale risultante di compositi aspetti attitudinali da riscontrare in un unico soggetto, che dunque deve dimostrare di possederli tutti indistintamente.

Orbene, in linea con la consolidata giurisprudenza sul punto, le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e/o culturale, ovvero (come nel caso in esame) attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto.

Infatti, le selezioni per l’arruolamento nelle Forze Armate devono necessariamente prevedere l’accertamento del possesso dell’attitudine all’espletamento degli specifici compiti connessi all’inserimento nelle stesse degli aspiranti, anche sotto il profilo psico-attitudinale, precisandosi che le relative indagini, pure tipica espressione di discrezionalità tecnica, attengono al merito dell’azione amministrativa (rimanendo riservato solo agli organi tecnici, come individuati dalle norme applicabili alle stesse procedure selettive, il potere di valutare la sussistenza o meno dell’idoneità indicata dalla legge quale presupposto per l’arruolamento, alla stregua delle cognizioni, pure tecniche, di settore).

L’indagine del giudice amministrativo in ordine alla legittimità dei giudizi espressi in relazione all’idoneità psico-attitudinale dei candidati all’arruolamento nelle Forze Armate va dunque limitata alla verifica della sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, della logicità di questa e della congruenza delle conclusioni che ne sono scaturite. (cfr. già Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 1998 n. 1392;
T.A.R. Lazio, sez. I-bis, 28 agosto 2001 n. 7055 e 18 agosto 2003 n. 7145).

Dalla documentazione versata in atti dall’Amministrazione, emergono le ragioni che hanno determinato la negativa valutazione della parte ricorrente sotto il profilo dell’assenza dei requisiti attitudinali richiesti dalla pertinente normativa concorsuale;
in particolare, a seguito dello svolgimento delle diverse tipologie di indagini precedentemente menzionate, è emersa l’insufficienza dei requisiti attitudinali del ricorrente, giudicato inidoneo, quanto all’area “comportamentale” per “ necessità di ambienti scarsamente competitivi” e perché “ si lascia negativamente influenzare dalle difficoltà” e, quanto all’area “assunzione di ruolo”, per “ la motivazione appare piuttosto stereotipata “ e “non sempre in grado di agire in autonomia , necessita ancora di una guida” , confermata dal giudizio di “ non compatibile” attribuito dalla Commissione risultando per tal via un indice non adeguato allo specifico profilo professionale.

Ribaditi, pertanto, i limiti intrinseci alla latitudine estensiva del sindacato giurisdizionale di legittimità rimesso all’adito organo di giustizia amministrativa, osserva la Sezione che dal giudizio impugnato, sia pure sinteticamente espresso, è possibile evincere le ragioni che hanno determinato la negativa determinazione in ordine alla valutazione dell’idoneità del ricorrente, sotto il profilo attitudinale, ai fini della partecipazione alla selezione de qua;
né lo svolgimento del descritto iter procedimentale – corrispondente alle relative prescrizioni di disciplina – dimostra la presenza di tipologie inficianti.

Escluso che, in ragione della lata connotazione al tempo stesso autonoma e discrezionale che caratterizza il giudizio in esame, nonché della peculiarità che assiste lo svolgimento delle sottese indagini, possa essere utilmente preso in considerazione, anche alle qui condivise argomentazioni esposte dall’Amministrazione nella relazione che si esamina, il dedotto profilo inficiante di eccesso di potere per contraddittorietà rispetto a precedenti giudizi di idoneità asseritamente analoghi, rileva conclusivamente la Sezione, in ragione delle esposte considerazioni, la legittimità dell’esclusione dalla procedura concorsuale in impugnativa, siccome supportata da valutazioni tecniche esaurienti nell’evidenziare l’assenza del previsto profilo attitudinale.

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