Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-01-18, n. 202300628

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-01-18, n. 202300628
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300628
Data del deposito : 18 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/01/2023

N. 00628/2023REG.PROV.COLL.

N. 07338/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7338 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati -OMISSIS-, -OMISSIS-e M E V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M E V in Roma, via Giovanni Amendola, 46

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

nei confronti

Avvocatura Generale dello Stato, non costituita in giudizio

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale -OMISSIS-(Sezione -OMISSIS-) n. -OMISSIS-


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 13 gennaio 2023 il Pres. C C;

Viste altresì le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso rubricato al n. R.G. -OMISSIS-proposto dinanzi il Tribunale Amministrativo Regionale -OMISSIS-, -OMISSIS-, già in servizio preso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di -OMISSIS-, impugnava per l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto, in qualità di soggetto esonerato dal servizio, al riconoscimento nella determinazione del trattamento economico sostitutivo degli incrementi derivanti dalla progressione economica biennale e agli adeguamenti triennali previsti per il periodo -OMISSIS-. Agiva altresì per la declaratoria del diritto al riconoscimento nella determinazione del trattamento economico sostitutivo dovuto, degli onorari di causa a lui dovuti all’atto del collocamento in esonero e per l’intero periodo dello stesso. Agiva ancora per la condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento degli importi (scatto biennale, rivalutazione triennale e onorari) durante il periodo di esonero, oltre interessi e rivalutazione.

Con la sentenza n. -OMISSIS- depositata il -OMISSIS-, il Tribunale Amministrativo Regionale -OMISSIS-ha respinto il ricorso.

La sentenza in questione è stata impugnata in appello da -OMISSIS- il quale ne ha chiesto l’annullamento/riforma e ha domandato di accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento nella determinazione del trattamento economico sostitutivo dovuto (ai sensi dell’art. 72, 3 comma, d.l. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008), anche degli onorari di causa maturati, quale Avvocato dello Stato (ai sensi dell’art. 21 R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 nel testo vigente ante modifica attuata dall’art. 9 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014) nell’anno solare precedente il collocamento in esonero e per l’intero periodo dello stesso (-OMISSIS-- -OMISSIS-).

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti, chiedendo il rigetto dell’appello in quanto infondato in fatto e diritto, con ogni conseguente provvedimento di legge anche in ordine alle spese e competenze del giudizio.

Con il primo ed unico motivo di appello l’-OMISSIS-lamenta “ Error in iudicando e travisamento della domanda. Carattere perplesso e carenza di motivazione della sentenza impugnata. Contraddittorietà della motivazione. Omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 72 d.l. 112/2008 convertito con legge 133/2008 (come vigente nel -OMISSIS-). Violazione e falsa applicazione della Circolare PCM – funzione pubblica n. 10/2008 ”.

In breve, censura il capo della sentenza che ha escluso il calcolo degli onorari nella determinazione del trattamento economico di esonero sull’assunto per cui la corresponsione degli onorari trova ragione esclusiva nello svolgimento dell’attività professionale, configurandosi quale trattamento accessorio alla prestazione lavorativa. Sostanzialmente, si sottolinea che l’odierno appellante si sarebbe limitato a chiedere il riconoscimento nel trattamento economico degli onorari dal medesimo conseguiti nell’anno solare precedente il collocamento in esonero e per l’intero periodo dello stesso (-OMISSIS-- -OMISSIS-), anziché quelli maturati dagli altri Avvocati dello Stato in servizio nello stesso periodo, come erroneamente ritenuto dal Tribunale amministrativo regionale.

Afferma, pertanto, che il trattamento economico avrebbe dovuto essere determinato ai sensi della disciplina eccezionale e transitoria di cui all’art. 72 d.l. 112 del 2008 e della Circolare PCM – funzione pubblica n. 10/2008, tenendo conto del trattamento goduto per competenze fisse e accessorie all’atto di collocamento in esonero, ivi incluse le componenti legate alla produttività e ai risultati.

Ciò posto, l’appellante afferma che gli onorari costituiscono “competenze” (fisse o accessorie ovvero legate alla produttività e al risultato ex art. 72 cit.) dovute all’Avvocato dello Stato – appunto - quali “competenze” ai sensi del ricordato art. 21 r.d. 1611 del 1933, da riconoscersi dunque anche al personale in esonero ex art. 72 d.l. 112 del 2008 e della Circolare PCM – funzione pubblica n. 10/2008.

In senso contrario le Amministrazioni resistenti sostengono che la pronuncia gravata, limitatamente al capo impugnato concernente il mancato calcolo degli onorari nella determinazione del trattamento economico di esonero, sia pienamente legittima, nonché correttamente motivata ed immune dai vizi lamentati nell’avverso ricorso in appello.

Secondo l’art. 72, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e secondo la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 10 del 20 ottobre 2008, infatti, devono essere escluse quanto alla retribuzione accessoria le voci direttamente collegate alla prestazione lavorativa. Nella determinazione del trattamento economico di esonero dell’appellante, pertanto, si è tenuto conto delle voci a carattere fisso e continuativo (stipendio, indennità integrativa speciale e indennità speciale di cui all’art. 2 della legge 425/1984), mentre non sono stati considerati alla luce del predetto quadro normativo gli onorari di causa, essendo direttamente connessi alla prestazione lavorativa.

Con memoria del 7 dicembre 2022, l’appellante ha ribadito e ulteriormente sviluppato le doglianze già esposte nell’appello.

All’udienza di smaltimento del 13 gennaio 2023 il ricorso in epigrafe è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto da -OMISSIS-, già Avvocato dello Stato, per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale -OMISSIS-n. -OMISSIS- con cui è stato respinto il ricorso da lui proposto ai fini del riconoscimento, in sede di determinazione del trattamento economico dovuto a seguito dell’esonero dal servizio ai sensi del decreto-legge n. 112 del 2008, degli onorari in godimento al momento dell’esonero stesso.

2. Va premesso che l’appellante ha espressamente limitato l’impugnativa al capo della sentenza di primo grado con cui è stato respinto il ricorso in relazione alla computabilità degli onorari di causa ai fini della determinazione del trattamento economico sostitutivo ai sensi dell’articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Al contrario, non è stato impugnato (ed è quindi passato in cosa giudicata) il capo della sentenza che, ai medesimi fini, ha escluso la computabilità degli adeguamenti triennali previsti per il periodo -OMISSIS-.

Così delimitato il thema decidendum , è ora possibile passare all’esame puntuale dell’unico, complesso motivo di appello.

3. L’appellante lamenta in sintesi che il primo Giudice, nel negare la computabilità degli onorari di avvocato ai fini della determinazione del trattamento temporaneo di esonero di cui al più volte richiamato articolo 72, avrebbe erroneamente interpretato ed applicato la medesima disposizione di legge.

3.1. Il motivo è fondato.

3.1.1. Giova premettere che il primo Giudice ha in modo esatto ricostruito la struttura del trattamento economico dell’Avvocato dello Stato al momento rilevante ai fini del presente giudizio, mentre in modo non condivisibile ha escluso la computabilità della quota variabile di tale trattamento economico ai fini del trattamento temporaneo di esonero.

Quanto al primo aspetto è stato correttamente rilevato che, all’atto del collocamento in esonero dell’appellante (-OMISSIS-), lo status giuridico degli Avvocati dello Stato era regolato dal R.D. n. 1611 del 1933, dalla legge n. 97 del 1979 e dalla legge n. 103 del 1979 (in seguito modificata con l’introduzione dell’art. 9 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90), normativa che prevedeva il seguente trattamento economico: i ) una quota fissa, commisurata a ruolo, titolo e grado del personale dell’Avvocatura (equiparata, relativamente al quantum, al trattamento dei magistrati dell’ordine giudiziario); ii ) una quota variabile riconosciuta in funzione dell’esito delle controversie patrocinate (nel caso di Pubblica Amministrazione “vittoriosa”, l’Avvocatura dello Stato doveva riscuotere le competenze di avvocato liquidate nei confronti delle controparti con sentenza od ordinanza oppure pattuite per rinuncia o transazione e ripartire le somme così raccolte per sette decimi tra gli avvocati di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per tre decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati dello Stato;
nei casi di transazione dopo sentenza favorevole alle Amministrazioni dello Stato o di pronunciata compensazione delle spese con Amministrazioni non soccombenti, l’Erario corrispondeva all’Avvocatura la metà delle competenze di avvocato e di procuratore che sarebbero state liquidate nei confronti del soccombente).

In modo condivisibile il TAR ha osservato che l’attività degli Avvocati dello Stato, volta a “ provvedere alla tutela legale dei diritti e degli interessi dello Stato ” ai sensi dell’art. 13 del R.D. n. 1611 del 1933, è dunque primariamente retribuita con la quota fissa del trattamento economico, in ragione del rapporto di dipendenza con l’Amministrazione pubblica.

In modo parimenti corretto il TAR ha rilevato che la quota variabile postula invece, per il suo riconoscimento, il perdurante svolgimento dello stesso, a maggior ragione perché trattasi di prestazioni periodiche temporalmente correlate allo svolgimento del rapporto medesimo.

3.1.2. Non sono invece corrette le conseguenze che da tali premesse il primo Giudice ha fatto conseguire per quanto riguarda la computabilità della richiamata quota variabile (nella componente ‘onorari’) ai fini della determinazione del trattamento temporaneo di esonero, per cui è causa.

Giova premettere al riguardo che, ai sensi del richiamato articolo 72, comma 3, “ durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione (…) ”.

La circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 10/2008, nel fornire la corretta interpretazione alla disposizione appena richiamata, ha precisato: i ) che il trattamento temporaneo di esonero deve essere calcolato sulla base delle “ competenze fisse e accessorie al momento del collocamento nella nuova posizione ”; ii ) che il ‘paniere’ da prendere con considerazione deve “ tenere conto anche delle componenti legate alla produttività ed ai risultati, con esclusione di quelle direttamente collegate alla prestazione lavorativa ”.

3.1.3. Ebbene, non emergono in atti ragioni di carattere sistematico o testuale le quali inducano a ritenere che le richiamate disposizioni (nonché la richiamata circolare) escludessero la computabilità degli onorari in godimento al momento del collocamento in posizione di esonero ai fini della determinazione del trattamento temporaneo.

Si osserva al riguardo:

- che, nell’ambito della struttura del trattamento economico degli Avvocati dello Stato (per il torno temporale che qui rileva), gli onorari rappresentassero una componente accessoria e variabile, sostanzialmente legata ai risultati conseguiti attraverso l’esercizio della difesa in giudizio;

- che, in base al comma 3 del più volte richiamato articolo 72, tale voce rappresentasse una componente accessoria del complessivo trattamento economico e che la stessa fosse in godimento al momento in cui l’odierno appellante era stato collocato nella nuova posizione;

- che, secondo la condivisibile opzione interpretativa offerta dalla richiamata circolare, gli onorari rappresentassero una componente del complessivo trattamento economico legata alla produttività e ai risultati e che, anche per tale ragione, dovessero essere computati ai fini della determinazione del trattamento temporaneo di esonero.

Può condividersi la tesi secondo cui il trattamento temporaneo di esonero non possa tener conto degli emolumenti la cui corresponsione è direttamente collegata alla prestazione lavorativa (in tal senso, condivisibilmente, la richiamata circolare n. 10/2018), ma tale esclusione va riferita agli emolumenti riferibili a prestazioni lavorative successive al collocamento in esonero e non anche a quelli in godimento al momento di tale collocamento (trattandosi, in tale secondo caso, di componenti accessorie espressamente richiamate dalla disciplina primaria di riferimento – il più volte richiamato articolo 72 -).

Laddove si aderisse alla lettura offerta dall’Amministrazione (e, in seguito, dal primo Giudice), si finirebbe per aderire a una sorta di interpretatio abrogans dell’espressa disposizione normativa istitutiva dell’istituto del collocamento in esonero. Ed infatti tale normativa prevede espressamente che, all’atto del collocamento in esonero, si ‘congeli una sorta di immagine istantanea’ del trattamento economico in godimento (nelle sue componenti fisse e in quelle accessorie – ivi comprese quelle di contenuto incentivante -), in tal modo parametrando l’importo del trattamento temporaneo. Solo per il tratto successivo a questo momento (e all’‘immagine istantanea’ che ad esso si riferisce) si giustifica l’esenzione dal computo di ulteriori emolumenti connessi alla prestazione lavorativa (che, in effetti, nel corso del periodo di esonero, non viene resa).

3.1.4. Del resto, se l’evidente ratio dell’istituto è quella di ottenere un contenimento della spesa per il personale pubblico, rappresentando agli interessati la prospettiva di essere esonerati dall’obbligo lavorativo a fronte della sostanziale dimidiazione degli emolumenti complessivamente in godimento, non avrebbe poi un senso effettivo operare un’ulteriore decurtazione – e nel silenzio della legge – anche in relazione al montante economico complessivo iniziale sul quale operare tale dimidiazione.

3.1.5. Si osserva poi che, portando ad estreme conseguenze l’argomentazione svolta dal primo Giudice, si perverrebbe alla (invero, paradossale) conseguenza di dover escludere dal computo degli emolumenti rilevanti ai fini della determinazione del trattamento temporaneo non solo quelli derivanti dagli onorari, ma persino le componenti di base della retribuzione, in quanto anch’esse connesse alla prestazione lavorativa in quanto tale.

3.1.6. Si osserva infine che, se la cessazione dell’attività lavorativa costituisce l’evidente obiettivo perseguito dalla disposizione (e, in un certo senso, il presupposto stesso per essere ammessi ai benefìci del collocamento in esonero), sarebbe poi contraddittorio penalizzare il dipendente sui profili economici dell’istituto proprio in relazione alla cessazione dell’attività lavorativa ( i.e .: alla condotta che il legislatore mira a favorire ed incentivare).

4. Per le ragioni esposte l’appello in epigrafe deve essere accolto e conseguentemente deve essere disposta la rideterminazione del trattamento economico sostitutivo dovuto all’appellante, a seguito del collocamento in esonero, attraverso il computo degli onorari di causa a lui dovuti all’atto del collocamento in esonero e per l’intero periodo stesso, oltre gli accessori di legge.

Sussistono giusti ed eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti, anche in ragione della parziale novità della res controversa.

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