Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2014-02-20, n. 201400616

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2014-02-20, n. 201400616
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201400616
Data del deposito : 20 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00309/2014 AFFARE

Numero 00616/2014 e data 20/02/2014

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 6 febbraio 2014


NUMERO AFFARE 00309/2014

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente “Regolamento recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 34 e n. 35, relativi all’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie”.

LA SEZIONE

Vista la relazione, prot. n. 4580 del 4 febbraio 2014, pervenuta alla segreteria della Sezione in pari data, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere C B.


Premesso.

Riferisce l’Amministrazione che il presente regolamento è volto ad introdurre alcune modifiche sia allo Statuto dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) - allegato al d.P.R. 25 febbraio 2009, n. 34 - sia al relativo regolamento di organizzazione, di cui al d.P.R. 25 febbraio 2009, n. 35, al fine di assicurare alla citata Agenzia la necessaria continuità di gestione e di chiarire alcuni ambiti dell’autonomia organizzativa attribuita al direttore dell’Agenzia.

Queste modifiche si sono rese necessarie poiché con le delibere nn. 1 e 2 del 17 luglio 2013 dell’ANSF, su cui si sono espressi favorevolmente il Ministero vigilante e il Ministero dell’economia e delle finanze, è stato avviato l’ iter per l’acquisizione di 60 nuove unità di personale che dovrebbe consentire la reale operatività a regime dell’organismo in questione che risulta attualmente dotato di 92 unità a fronte delle 205 previste dal d. lgs. n. 162 del 2007.

Lo schema di regolamento si compone di tre articoli.

L’articolo 1 (Modifiche all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 34, recante l’approvazione dello Statuto dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie) introduce la modifica dell’articolo 4 dello Statuto dell’Agenzia, allegato al d.P.R. 25 febbraio 2009, n. 34, prevedendo: al comma 1, lettera a) che il contratto individuale che determina il trattamento giuridico ed economico del direttore dell’Agenzia possa essere rinnovato, anziché per una sola volta, come previsto dall’attuale formulazione dello Statuto, per “non più di due volte”; e al comma 1, lettera b) che il direttore, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite all’Agenzia e fatto salvo il numero dei settori previsto dal regolamento n. 35 del 25 febbraio 2009, possa adottare gli atti occorrenti per adeguare l’organizzazione dell’Agenzia alle esigenze funzionali dell’organo medesimo, anche tramite l’individuazione del numero degli uffici, delle sedi e delle unità operative, in Italia e all’estero.

Gli atti da ultimo citati sono trasmessi al Ministero vigilante ai fini dell’approvazione e si intendono approvati decorsi sessanta giorni senza che siano state formulate osservazioni.

L’articolo 2 (Modifiche all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 35, concernente l’organizzazione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie) prevede la riformulazione dell’articolo 1, comma 3 del regolamento previsto dal d.P.R. 25 febbraio 2009, n. 35 ed attribuisce al direttore dell’Agenzia il potere di adottare, sentito il comitato direttivo, atti di organizzazione per la definizione dei compiti degli uffici, con la contestuale soppressione del secondo periodo del medesimo comma 3 che, attualmente, prevede che l’individuazione degli uffici periferici dell’Agenzia e l’istituzione di unità operative, anche all’estero, debba avvenire tramite regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988.

Anche gli atti da ultimo citati, di determinazione dei compiti degli uffici,

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