Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-02-09, n. 202301424

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-02-09, n. 202301424
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202301424
Data del deposito : 9 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/02/2023

N. 01424/2023REG.PROV.COLL.

N. 02382/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2382 del 2021, proposto da
Emanuela Abballe, Melania Accoto, Carmelo Agostino, Maria Grazia Agrusa, Alessandro Giovanni Alba, Maddalena Albanese, Rachele Alessandroni, Antonio Altieri, Enzo Ambrogio, Franca Ambrogio, Antonio Aniello, Annalisa Annoscia, Lucia Anzivino, Oronzo Aprile, Lucilla Aprile, Nicoletta Maria Aquilina, Raffaela Aversano, Rosina Baratti, Chiara Barone, Serena Barone, Emilio Bartolo, Graziano Bartolotto, Mariagrazia Bascetta, Maria Preziosa Basco, Marianna Beraldi, Gabriele Bernacconi, Vincenzo Bernardo, Giulio Berretta, Vincenzo Bevacqua, Bruno Bilotto, Maria Antonietta Biondo, Enzo Blotta, Anna Bocale, Francesca Bono, Ignazio Bono, Domenico Bortone, Alfio Bosco, Maria Rosaria Bosone, Gaia Bottino, Matteo Brandoni, Marilena Broccolini, Calogero Bruccoleri, Maura Caboni, Annalisa Cacciapuoti, Rocco Caggiano, Maria Caia, Salvatore Caia, Gaetano Cajora, Simone Callaioli, Concetta Giovanna V. Callerame, Giuseppe Calò, Rosa Campana, Luigi Campilongo, Antonella Cancelliere, Chiara Morena Canepa, Domenico Cantone, Fabiola Miriam Cantore, Sara Cantoro, Paolo Capone, Angiolina Caporale, Angelo Cappello, Serafino Capristo, Francesco Caramanno, Gennaro Carbone, Francesco Cardinale, Vittorio Carmina, Alessandro Carrozzino, Renato Casale, Giovanni Cascio, Pasquale Castaldo, Davide Castaldo, Calogero Castronovo, Natalino Simone Catalano, Stefano Cataudella, Maria Cataudella, Roberto Catuara, Daniela Antonia Caudullo, Angela Cavallo, Cosimo Cazzato, Daniele Ceccacci, Rosa Celestino, Rosario Ceniviva, Michelangelo Centonze, Giuliano Antonio Cerrito, Orazio Cesare, Alba Chiacchiarella, Salvatore Chianese, Andrea Chiappetti, Salvatore Chiaramonte, Paolo Chilà, Luigi Chiocchiarelli, Salvatore Chiodo, Domenico Ciampà, Lorenzo Cicogna, Camilla Cinque, Stefano Ciociola, Gianluca Cocomazzi, Giuseppe Cofano, Aaronne Colagrossi, Andrea Colangelo, Sergio Colasante, Armando Coli, Mirella Gisella Comerci, Valentina Consalvi, Enzo Corea, Vincenzo Coroniti, Massimo Corrao, Romina Corso, Camillo Cosenza, Pietra Cottone, Ivano Cotugno, Giandomenico Criscuolo, Maria Lucia Crisetti, Vanita Critelli, Alfonso Riccardo Cuffaro, Rosario Cultraro, Gianni Curreli, Katia D'Abrosca, Salvatore D'Alessandro, Pietro D'Alessio, Michelina D'Aloia, Giulia D'Aluisio, Francesco D'Angelo, Andrea D'Angelo, Gaetano D'Anna, Concetta D'Anna, Francesco D'Anna, Luigi Daponte, Giuseppe D'Ario, Angela D'Augello, Gennaro D'Avino, Elena De Angelis, Roberta De Carne, Giuseppe De Castro, Filomena De Cesare, Sabrina De Giovanni, Mario De Lio, Luigi De Luca, Giuseppina De Lucia, Barbara De Lullo, Armando De Marco, Paola De Medio, Valentina De Mitri, Patrizia De Santis, Cesare De Siena, Armando Vincenzo De Simone, Francesco Debartolo, Roberta Del Bonifro, Francesco D'Elia, Cinzia Della Volpe, Serena Dell'Aversana, Francesco Dell'Orso, Maurizio Desantis, Elena Devanna, Diletta Di Battista, Alessandro Di Benedetto, Alessandra Di Berardino, Biagio Di Bernardo, Stefano Di Caprio, Giuseppina Di Caterino, Domenico Di Guida, Tommaso Di Lallo, Emanuele Di Lucia, Pasquale Di Martino, Mauro Di Michele, Moira Di Nolfo, Tindaro Di Pasquale, Alfonso Di Prisco, Francesco Di Salvo, Giuseppe Di Stefano, Filippo Di Stefano, Cataldo Di Tommaso, Patrizia Di Vico, Stella Di Vincenzo, Orsola Diglio, Francesco Dilillo, Enzo Dima Ruggiano, Francesco Dominici, Elena Dragone, Giandomenico Eccheria, Teresa Elia, Paoletto Ena, Andrea Esposito, Erica Fabozzi, Todor Falchi, Anna Fantini, Giovanni Farina, Debora Fasciani, Samanta Fasciani, Cinzia Fazi, Federico Fazio, Domenico Fazzolari, Antonino Feminò, Alessandra Ferraro, Giuseppe Fico, Michele Ficociello, Giacoma Daniela Florio, Stefano Floris, Sandra Forbicelli, Lara Forlì, Nadia Foti, Fabio Franca, Virgilio Franciosa, Giuseppina Frangella, Anna Franzese, Melania Freni, Gianluca Furnari, Paolo Gallo, Luca Galotto, Giuseppe Galotto, Giovanni Galvano, Fabio Gambino, Rossella Gaziano, Entony Geluardi, Maurizio Antonino Genova, Ivana Agata Genovese, Domenico Giampetruzzi, Sabrina Gianchino, Marco Gianfermo, Rita Giangrande, Alfredo Giovanni Giannone, Gianluca Giardini, Giuliana Gigante, Maria Giglio, Manuela Giordani, Marco Giordano, Salvatore Giorlando, Santo Giuffrida, Daniela Giuliani, Adamo Giuseppe Giusto, Francesca Graglia, Rosaria Grassia, Leonardo Graziano, Pasquale Greco, Cristian Greco, Alessia Gregorio, Gaetano Grimaldi, Maria Teresa Gunnella, Marco Gusmano, Teresa Hamel, Sonia Iacolino, Calogero Iacolino, Giuseppe Iacono, Ivan Iacono, Marina Iandiorio, Pierangelo Iannuzziello, Giovanna Iannuzziello, Vincenzo Iaria, Teresa Icardi, Gianni Luigi Icardi, Francesco Ienco, Giovanni Indennidate, Massimiliano Intorbida, Giuseppa Anna Italia, Rachid Joubbi, Erika La Bella, Emanuele La Bella, Corrado La Causa, Nunzio La Gattuta, Rosa La Martina, Salvina La Mela, Maurizio La Neve, Francesca Lacognata, Francesca Lagana', Alessandro Lanciato, Gina Laneve, Nicola Antonio Langellotti, Maria Brigida Langellotti, Giorgia Lao, Maria Antonietta Latini, Salvatore Lazzari, Luigi Lazzari, Palmerino Lefino, Alfio Leotta, Matteo Leuzzi, Silvia Liaci, Marco Liardo, Laura Liberati, Eva Licata, Giovanna Liotta, Giuseppe Lo Iacono, Calogero Lo Sardo, Vincenzo Davide Lo Sardo, Alfio Lombardo, Graziano Longhitano, Marco Luciani, Giovanni Pasquale Lupinacci, Carmela Luprano, Marzia Maccarinelli, Davide Maciocia, Salvatore Madaudo, Benito Vittorio Madonna, Alfonso Maggio, Antonella Maiorano, Francesco Malaccari, Pietro Mancini, Claudia Mancuso, Anastasia Marazzita, Nives Marchetti, Edoardo Mari, Gianluca Mariani, Antonio Marino, Giuseppe Marino, Giustina Marino, Francesco Marrazzo, Damatiana Marsico, Sabrina Maruca, Marina Marucci, Stefano Marzialetti, Aldo Masci, Nicola Masoni, Biagio Mastrangelo, Carmen Materia, Mario Mauro, Giovanna Mazzarone, Andrea Melicchio, Antonio Menale, Teresa Menale, Giovanna Mendicino, Carmine Merola, Daniela Miccolo, Lucia Minerva, Carmelo Mirabile, Anna Maria Modaffari, Alice Modica, Francesca Monterosso, Domenico Morabito, Fabiana Morelli, Daniele Moretta, Domenico Moretta, Antonietta Moretto, Calogero Gianfranco Morreale, Mario Morrone, Arianna Mortellaro, Lucia Mosca, Patrizia Mosetti, Rosangela Mura, Carmela Murabito, Caterina Muratori, Nunzia Murru, Gionatan Murru, Antonio Muscara, Luca Muscarnera, Annalisa Musiano, Vito Mustica, Michele Napoletano, Tommaso Napoli, Rosario Nato, Vincenza Nave, Roberto Navisse, Luca Negri, Rosalba Nesossi, Carmela Nicoletti, Melinda Nobile, Rosanna Nuzzo, Salvatore Orlando, Aldo Orlando, Giulio Orlando, Costantino Ottuso, Elio Ouchtati, Giancarolo Pace, Paola Padulano, Brunella Pagliaro, Francesco Palmieri, Domenico Panetta, Francesco Cosimo Paolicelli, Matteo Paolini, Veronica Alessia Pasceri, Giuseppe Pascuzzi, Dario Pasqua, Maria Rosaria Passarelli, Francesco Pastore, Laura Cristina Patti, Salvatore Pecorario, Anna Pellecchia, Salvatore Pellecchia, Giusy Pellegrino, Carmen Pellegrino, Maria Grazia Pellegriti, Simona Pelligra, Andrea Domenico Peragine, Davide Pes, Stefania Pessia, Leone Petrulli, Gina Picano, Maria Cristina Pierotti, Fulvio Francesco Pilone, Luigi Pinna, Nicola Antonio Piras, Antonello Piras, Pier Domenico Pisani, Michele Christian Pisani, Claudia Piscopo, Antonia Piscopo, Giuditta Pititto, Anna Policicchio, Marco Pompei, Rossella Pucci, Maria Quadraccia, Alessia Quartana, Fabio Rao, Orazia Rapisarda, Annamaria Regina, Alice Ridolfi, Giuseppe Rigano, Alessandro Rivetti, Mirko Raffaele Rizza, Cristina Rizza, Salvatore Rizzo, Antonia Mariagrazia Rizzo, Stefania Rizzo, Daniele Michele Rocca, Giuseppe Rodi, Vincenzo Romano, Claudia Antonella Rossello, Fernando Luis Rossello, Marta Rosso, Rosaria Ruello, Nunzio Ruggiero, Claudio Russo, Fulvio Sabato, Sandro Sabato, Guendalina Salamone, Carlo Salato, Valentina Salito, Stefano Salituro, Maria Salonna, Francesca Salpietro, Giuseppe Salvo, Luigi Salvo, Ivan Sanasi, Vincenzo Santagata, Valentina Santagati, Concetta Santangelo, Giuseppe Santini, Vito Saporito, Santo Sapuppo, Gian Luca Sardone, Angela Scaccianoce, Giuseppe Scalia, Giuseppe Scalisi, Federica Scammacca, Alessio Scandaglia, Giuseppe Scarimbolo, Angelo Sciacca, Debora Scibetta, Gianfelice Scilipoti, Fabrizio Scordato, Antonino Scordo, Carla Scupola, Antonio Sedita, Katia Sessa, Mariaconcetta Siciliano, Kira Siglioccolo, Leonardo Signorino, Salvatore Silvio, Giancarlo Simone Vullo, Angelo Simonetta, Nadia Siniscalchi, Santino Spadaro, Rita Spagnolo, Michele Domenico Spampinato, Tullio Sperlongano, Debora Spinella, Giusy Tabbi', Anna Lucia Tamborrini, Adriana Taormina, Angela Tattoli, Luisa Terentini, Matteo Timo, Mariagrazia Donata Tinnirello, Laura Tinnirello, Giovanna Titone, Beatrice Tomasi, Barbara Tornabene, Tania Tortora, Luigi Tortorelli, Roberto Trasmondo, Paolo Trobbiani, Carmela Anna Trombetta, Elvira Trovato, Antonino Tumbiolo, Giovanni Urso, Antonino Vaccarella, Danilo Valentino, Annunziata Paola Varasano, Maurizio Varcasia, Pierluigi Vena, Veronica Verardo, Daniele Verde, Luciana Verdesca, Rita Villani, Valentina Violante, Luca Vita, Vincenzo Vizzari, Giovanna Vizzini Bisaccia, Antonella Voto, Barbara Zampini, Desirè Zanette, Concetta Cosima Zarrella, Maria Zerillo, Giuseppa Zuccarello, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Chieffallo, Maria Rullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 10385/2020;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 il Cons. P M;
nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1. Con ricorso in appello ritualmente notificato e depositato in giudizio, gli odierni appellanti (Insegnanti Tecnico – Pratici) hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il T.A.R. Lazio, Sez. III Bis, ha respinto il ricorso di primo grado, avente ad oggetto la domanda di annullamento del bando di cui al decreto M.I.U.R. n. 374 del 24.04.2019, nella parte in cui ha riaperto le graduatorie ad esaurimento solo per i depennati, mentre ha continuato a negarne l’ingresso agli Insegnanti Tecnico Pratici, nonostante questi avessero conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore prima della legge n. 296/2006 (che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento).

1.2. Il giudice di primo grado ha condannato in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge.

1.3. Gli appellanti hanno contestato la sentenza impugnata sotto diversi profili, che nel prosieguo del presente provvedimento saranno oggetto di specifica disamina.

2. Si è costituito in giudizio (con atto di mera forma) il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

3. Con decreto presidenziale n. 379/2021 è stata accolta la richiesta di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami, cui le parti appellanti hanno provveduto entro il termine assegnato.

4. Con atto notificato alla controparte, i Sigg.ri D L L, P S e I I hanno dichiarato di rinunciare all’appello.

5. All’udienza pubblica del 20 dicembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Preliminarmente, il Collegio prende atto della rinuncia al ricorso in appello da parte dei Sigg.ri D L L, P S e I I.

7. Si rende invece necessario scrutinare le censure dedotte nell’atto di appello con riguardo agli appellanti non rinunciatari.

8. Con un unico articolato motivo, gli odierni appellanti deducono: Error in judicando : violazione dell’art. 13 del decreto legge del 30 gennaio 1976 n. 13 (convertito in legge 30 marzo 1976 n. 88);
violazione degli artt. 400 e 402 del d.lgs. n. 297/1994;
violazione dell’art. 3 del d.P.R. n. 19/2016;
violazione del principio di buon andamento della p.a.;
difetto di istruttoria;
irragionevolezza e illogicità manifesta;
sviamento e malgoverno;
violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione.

8.1. Gli appellanti evidenziano che l’art. 1, lett. b), del decreto del MIUR del 24 aprile 2019, prot. n. 374, ha riaperto eccezionalmente le graduatorie ad esaurimento (c.d. GAE) solo per i depennati, cioè per coloro che erano stati esclusi dalle predette graduatorie per non aver presentato domanda di aggiornamento nei bienni precedenti.

Fanno rilevare che il giudice di primo grado ha ritenuto che tali nuovi inserimenti non determinino ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli Insegnanti Tecnico Pratici, tenendo conto del fatto che i docenti interessati da tali inserimenti risultano muniti di abilitazione (o sono in procinto di conseguirla, in tal caso usufruendo di un’ammissione con riserva), mentre gli I.T.P. non possono allegare il possesso di un’abilitazione all’insegnamento.

Gli odierni appellanti contestano tale conclusione, facendo rilevare che il decreto impugnato consente l’ingresso ai depennati non perché abbiano conseguito un titolo abilitante o siano in procinto di conseguirlo, bensì per porre rimedio ad un errore commesso dalla p.a.

A sostegno di quanto dedotto, evidenziano che, per effetto della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, anche ai soggetti abilitati è precluso l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

8.2. La questione dedotta in giudizio riguarderebbe l’identità della situazione sostanziale tra gli I.T.P. (come gli odierni appellanti) e i depennati: anche gli odierni appellanti (come i depennati) già prima del 2006 possedevano un titolo idoneo ai fini dell’accesso alle graduatorie in questione, ma, non avendo presentato domanda antecedente alla trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, non vi erano stati iscritti.

Da qui la dedotta ingiustificata disparità di trattamento.

8.3. A giudizio degli appellanti, l’Amministrazione non può addurre l’inidoneità del titolo posseduto degli I.T.P. prima del 2006, se le GAE erano composte anche da soggetti che hanno l’identico titolo posseduto dagli odierni appellanti;
contestano quindi l’assunto del giudice di prime cure secondo cui il diploma di Insegnante Tecnico Pratico non ha valore abilitante.

A tale riguardo, fanno rilevare che il decreto legge del 30 gennaio 1976 n. 13 (convertito in legge 30 marzo 1976 n. 88) sul riordinamento dei ruoli del personale docente, all’art. 13 (inquadramento del personale docente) così recita: “ sono inquadrati nel ruolo di cui all'annessa tabella D: gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di stenografia e dattilografia titolari negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nelle scuole tecniche, per il cui insegnamento è richiesto attualmente il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, con le permanenze previste per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo 23 grado;
gli insegnanti di applicazioni tecniche, già appartenenti al ruolo C, titolari nelle scuole medie, gli insegnanti già titolari nelle soppresse scuole d'avviamento e non inquadrati in altro ruolo, gli insegnanti elementari e le insegnanti della scuola materna con le permanenze previste per il personale docente degli istituti di istruzione secondaria di primo grado, della scuola elementare e della scuola materna
”.

Il d.lgs. n. 297/1994, all’art. 400, nel disciplinare l’accesso ai pubblici concorsi, statuisce a chiare lettere che per gli insegnanti tecnico-pratici “……. è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore ”;
anche l’art. 402 del predetto decreto esclude espressamente per gli ITP il possesso dell’abilitazione.

In altre parole, gli appellanti sostengono che le disposizioni legislative vigenti prima della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento (avvenuta con l. n. 296/2006) sancivano, inequivocabilmente, l’idoneità del titolo posseduto dagli ITP ai fini dell’inserimento nelle predette graduatorie.

8.4. Gli odierni appellanti contestano inoltre l’assunto del TAR Lazio allorquando sostiene che “…manca il presupposto dell’annullamento di un atto a contenuto generale da cui poter ricavare (ove in ipotesi possibile) l’estensione erga omnes degli effetti della pronuncia giurisdizionale … ”.

A tale riguardo, evidenziano che, con la sentenza n. 10789/17 del 27.10.2017 e con la sentenza n. 12084/17 del 06.12.2017, il TAR per il Lazio ha disposto l’annullamento dell’art. 2 del d.m. n. 374/2017 nella parte in cui non consentiva l’iscrizione degli Insegnanti Tecnico Pratici nella seconda fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto.

Non vi sarebbe alcun dubbio in merito al fatto che il d.m. n. 374/2017 sia un atto amministrativo generale e ad effetti inscindibili, avente ad oggetto la regolazione e disciplina dell’aggiornamento delle graduatorie di Circolo e di Istituto, nei confronti di una generalità di soggetti. Pertanto, sarebbe evidente che il suo annullamento in sede giurisdizionale, produrrebbe effetti erga omnes e, quindi, anche nei confronti degli odierni appellanti.

9. Le censure sono infondate.

9.1. Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato del Consiglio di Stato (fra le più recenti: Sez. VII, sentenza n. 9371/2022;
24 giugno 2022, n. 5214;
id. 10 maggio 2022, n. 3674;
id. 28 marzo 2022, n. 2225):

a) il diploma di Insegnante tecnico pratico non ha valore abilitante e, pertanto, non sussistono i presupposti giuridici perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all’iscrizione tanto nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) quanto nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di seconda fascia;

b) l’oggettiva mancanza di percorsi abilitanti ordinari non può valere a consentire l’iscrizione nella seconda fascia che autorizza direttamente l’insegnamento, ma può giustificare, al più, la partecipazione degli insegnanti pregiudicati a concorsi pubblici che richiedono l’abilitazione, in quanto in questo caso la verifica dell’idoneità all’insegnamento stesso passa attraverso il filtro della procedura concorsuale (Cons. Stato, Sez. VI, 21 dicembre 2020, n. 8188);

c) l’abilitazione, quale titolo distinto e ulteriore per accedere all’insegnamento, è stata introdotta dall’art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990 n. 341, che, ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie superiori, prevedeva un diploma post lauream , da conseguirsi con la frequenza ad una scuola di specializzazione biennale, denominata appunto Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS), e con il superamento del relativo esame finale. Richiedendo un titolo ulteriore per accedere all’insegnamento, da conseguire attraverso un corso post lauream , la legge n. 341/1990 ha implicitamente comportato che gli Insegnanti Tecnico Pratici, che non sono laureati, non possano accedere direttamente all’insegnamento;

d) il principio secondo il quale il semplice diploma di scuola secondaria superiore non consente l’accesso diretto all’insegnamento è stato poi confermato anche dal d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, che, all’art. 5, prevede espressamente quale titolo per accedere al concorso per insegnanti tecnico pratici la c.d. “laurea breve”;

e) tale esito ermeneutico non appare contrario alla Costituzione, in quanto l’art. 51 Cost. non attribuisce un diritto di accesso indiscriminato ai pubblici impieghi;
non può essere attribuita rilevanza giuridica dirimente al fatto che i percorsi abilitanti previsti dalla l. 341/1990 e dalle norme successive non siano stati in concreto attivati, in quanto tale aspetto attiene ad una circostanza di fatto insuscettibile di incidere ex se sulla legittimità costituzionale della norma primaria;
a ciò si aggiunge l’ulteriore considerazione secondo la quale la mancanza dell’abilitazione (ovvero del titolo attestante il conseguimento di quel complesso di qualità e abilità che rende un diplomato o un laureato un vero e proprio docente) preclude in ogni caso l’iscrizione nella seconda fascia, che consente direttamente l’insegnamento nei termini innanzi dispiegati, potendosi invece prospettare l’eventuale partecipazione degli ITP ai concorsi pubblici a cattedra, in quanto in questo caso la verifica dell’idoneità all’insegnamento passa attraverso il filtro della procedura concorsuale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 7 ottobre 2019 n. 6762).

9.2. Né potrebbe diversamente argomentarsi sulla base della disciplina europea dettata dalle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite con d.lgs. 9 novembre 2007 n. 206 e con d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, tenuto conto che, come precisato da questo Consiglio, « non sussiste l’asserita violazione, erronea e falsa applicazione della direttiva 2005/36/CE e 2013/55/UE, relative al sistema generale delle professioni regolamentate nell’ambito dell’Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse. Infatti, il Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare che “i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento per assegnare un posto di lavoro, la disciplina comunitaria limitandosi al più ad imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, però secondo le relative procedure di selezione e di reclutamento colà vigenti (cfr. C. giust. UE, VIII, 17 dicembre 2009 n. 586)”;
inoltre, la stessa direttiva “non esclude punto che ciascun Stato membro possa subordinare l'accesso ad una professione regolamentata (ammesso che tale sia il reclutamento a pubblici impieghi) al possesso di determinate qualifiche professionali”. (Consiglio di Stato, Sez. VI, n.1516/2017). Il disposto dell’art. 1, co. 79 della L. n. 107/2015 che statuisce che “il dirigente scolastico può utilizzare i docenti di classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso”, appare, invece, del tutto inconferente nella fattispecie, in quanto da tale normativa non è desumibile in alcun modo il valore abitante del titolo di studio ITP” (Consiglio di Stato, sez. VI, 3 dicembre 2018, n. 6868);
nonché “non risulta infine pertinente la dedotta violazione del d. lgs. 206/2007 e della Direttiva 2005/36/CE dal momento che tali corpi normavi riguardano il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente, essendo pertanto irrilevanti nel caso in esame, in cui si tratta della validità da riconoscere in Italia ad un presunto titolo professionale formato per intero nell’ordinamento interno
» (Cons. Stato, Sez. VI, 2 dicembre 2019, n. 8212).

9.3. In altre parole, l’art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990 n. 341 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico l’istituto della abilitazione all’insegnamento quale titolo distinto e ulteriore per intraprendere direttamente la professione di Insegnante.

L’introduzione della abilitazione all’insegnamento quale titolo post lauream richiesto per accedere all’insegnamento ha comportato implicitamente che gli Insegnanti Tecnico Pratici, che non sono laureati, non possono accedere direttamente all’insegnamento, potendosi invece prospettare l’eventuale loro partecipazione ai concorsi pubblici a cattedra, in quanto in questo caso l’idoneità del soggetto aspirante all’insegnamento è verificata attraverso la procedura concorsuale.

9.4. Sulla base delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, non è ravvisabile nel provvedimento impugnato la dedotta disparita di trattamento degli odierni appellanti rispetto ai depennati dalle graduatorie ad esaurimento.

La possibilità di reinserimento di questi ultimi nelle graduatorie ad esaurimento è stata prevista e disciplinata dal legislatore: il decreto legge 7 aprile 2004 n. 97, nel testo modificato dalla legge di conversione 4 giugno 2004 n. 143, all’art. 1, comma 1 – bis , dispone testualmente: “ 1-bis. Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione ”.

Il legislatore nazionale ha previsto, quindi, espressamente, che i soggetti depennati per mancata presentazione della domanda possano essere reinseriti nelle graduatorie ad esaurimento con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione.

Il d.m. 24 aprile 2019 n. 374 non ha fatto altro che dare attuazione alla disposizione normativa sopra richiamata.

9.5. La posizione degli odierni appellanti non è equiparabile a quella dei depennati, in quanto gli appellanti non risultano essere mai stati iscritti nelle graduatorie permanenti (ora graduatorie ad esaurimento);
non viene quindi in rilievo rispetto alla loro posizione giuridica soggettiva la esigenza di tutelare interessi giuridici consolidati.

9.6. Peraltro, la sentenza del T.a.r. Lazio richiamata nel ricorso in appello (T.a.r. Lazio n. 10789/2017), che aveva accolto la domanda di annullamento dell’art. 2 del d.m. n. 374/2017 nella parte in cui non consentiva l’inserimento degli Insegnanti Tecnico Pratici nella seconda fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto, è stata recentemente riformata dal Consiglio di Stato con sentenza del 30 ottobre 2022 n. 9371.

10. In conclusione, l’atto di appello si rivela infondato e va respinto.

11. In ragione della costituzione formale della Amministrazione resistente, le spese del presente grado di giudizio possono essere equamente compensate tra le parti.

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