Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-04-03, n. 202403055
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Pubblicato il 03/04/2024
N. 03055/2024REG.PROV.COLL.
N. 02098/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2098 del 2022, proposto dai signori G T, M T, A G T, R T, G G, F B, rappresentati e difesi dall'avvocato E M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Fossano, via Roma n. 56;
contro
il Comune di Fossano, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati V B, M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio V B in Torino, corso Galileo Ferraris 120;
nei confronti
dell’Istituto Salesiano Maria Ausiliatrice, in persona del legale rappresentante
pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police, Massimo Occhiena, Fabrizio Fracchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (sezione seconda) n. 01175/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fossano e dell’Istituto Salesiano Maria Ausiliatrice;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2024 il consigliere G R;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio reca ad oggetto la domanda di annullamento - proposta dai signori G T, M T, A G T, R T, G G e F B con due separati ricorsi innanzi al T.a.r. per il Piemonte - dei seguenti atti:
a) deliberazione del Consiglio Comunale di Fossano datata 30 luglio 2020 con la quale sono state approvate alcune deroghe, ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. n. 380 del 2001, relative all'aumento dell'indice di utilizzazione fondiaria e variazione dell'indice di verde privato relativamente all'intervento edilizio presentato in data 8 luglio 2019 e registrato come pratica edilizia n. 2019/74 per la costruzione di un fabbricato da destinare ad attività didattiche laboratorio ed aule in via Giuseppe Verdi 22;
b) provvedimento conclusivo adottato dallo sportello unico attività produttive del comune di Fassano, pratica n. 00486350044-13062019-1103;
c) permesso di costruire, rilasciato in deroga allo strumento urbanistico vigente, relativo alla pratica edilizia n. 2019/74.
2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda:
a) i sigg. G T, M T, A G T (ricorrenti in primo grado e odierni appellanti) sono proprietari di alcuni fabbricati siti in Fossano, rispettivamente in Via San Francesco d'Assisi n. 5 ed in Corso Emanuele Filiberto n. 16, confinanti con i terreni in proprietà dell'Istituto Salesiano (controinteressato);
b) In data 8 luglio 2019, l'Istituto Salesiano “Maria Ausiliatrice” richiedeva al Comune di Fossano il rilascio di un permesso di costruire per la costruzione di un nuovo fabbricato da destinare ad attività didattiche, laboratorio e aule, intervento da realizzare ai sensi dell’art. 14 del d.p.r. n. 380 del 2001 in deroga rispetto alle previsioni attuali del piano regolatore per quanto riguarda: la percentuale di verde privato;la distanza da altri fabbricati e dai confini (deroga all'indice di visuale libera);l’indice di utilizzazione fondiaria);
c) i sigg. T, informati dal Comune dell’avvio del procedimento, presentavano proprie osservazioni;
d) l'Istituto Salesiano presentava una nuova soluzione progettuale che, oltre ad alcune modifiche architettoniche, prevedeva la rotazione del fabbricato in modo tale da aumentare la distanza fra il fabbricato in progetto e gli edifici di proprietà dei ricorrenti;
e) gli uffici comunali e la commissione edilizia esprimevano il proprio parere favorevole sul progetto;
f) i sigg. T inviavano nuove osservazioni;
g) il consiglio comunale di Fossano, con delibera n. 55 assunta nella seduta del 30 luglio 2020, deliberava di concedere le deroghe richieste dall'Istituto, trattandosi di edificio scolastico dichiarato di interesse pubblico;
h) in data 16 settembre 2020 il comune con “provvedimento unico” n. 50/2020, assentiva la realizzazione in deroga del fabbricato;
i) con atto n. 00486350044-13062019-1103, il dirigente comunale rilasciava il permesso di costruire.
3. I suddetti provvedimenti (delibera consiliare, provvedimento unico e permesso di costruire) venivano impugnati dagli odierni appellanti con due separati ricorsi proposti innanzi al T.a.r. per il Piemonte (nrg 774 del 2020 e nrg 906/2020).
3.1. Con il ricorso n. 774/2020, essi deducevano i seguenti motivi di gravame:
a) violazione della legge n. 241 del 1990;eccesso di potere per irragionevolezza dell’attività della pubblica amministrazione (mancato invio di uno nuovo procedimento amministrativo ex lege 241/1990 a seguito della modifica progettuale apportata dall’Istituto Salesiano);
b) eccesso di potere per irragionevolezza, insufficienza e carenza di motivazione (le deroghe al piano regolatore sarebbero state concesse senza adeguatamente motivare in ordine alle osservazioni formulate dai ricorrenti circa: i) l'aggravio veicolare con conseguente necessità di nuovi spazi di parcheggio;ii) le caratteristiche architettoniche del nuovo fabbricato di tipo industriale tali da stravolgere le caratteristiche di via San Francesco che è un tipico quartiere residenziale;iii) la rumorosità e la mancanza di qualsivoglia valutazione previsionale del clima acustico;
c) violazione dell'art. 14 del dpr n. 380 del 2001 (i parametri che l'Istituto Salesiano ha richiesto di poter derogare non rientrerebbero tra quelli espressamente e tassativamente previsti dalla norma;
d) eccesso di potere e carenza e grave difetto di istruttoria in ordine ai presupposti che legittimerebbero la deroga all'indice di utilizzazione fondiaria (il Comune di Fossano avrebbe concesso la deroga all'indice di utilizzazione fondiaria sulla base di conteggi errati);
e) eccesso di potere, carenza di istruttoria in ordine ai presupposti che legittimerebbero la deroga alla quantità di verde privato (identiche ragioni sottese alla censura di cui sopra, lett. d);
f) violazione di legge per mancato rispetto di quanto previsto dell'art. 16 del r.d. n. 274/1929 e del r.d. n. 2537/1925 (incompetenza dei professionisti sottoscrittori degli elaborati grafici).
3.2. Con il ricorso n. 906/2020 (proposto avverso il provvedimento conclusivo dello sportello unico attività produttive pratica n. 00486350044-13062019-1103 e il permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico) i ricorrenti deducevano, oltre agli originari vizi, i seguenti, ulteriori motivi:
a) violazione dell'art. 9 delle norme di attuazione del piano regolatore in tema di distanze, eccesso di potere sotto il profilo della carenza e difetto di istruttoria (il divisato fabbricato, essendo posto a mt 5 dal confine di proprietà, non rispetterebbe: i) la distanza dal confine di proprietà, ii) la distanza dai confini di zona (distanza minima di 10,00 mt.), iii) la distanza da Via San Francesco (5 mt, mentre 10,00 ml. per strade di larghezza superiore a ml. 15), iv) la distanza corrispondente all'indice di visuale libera;
b) violazione degli artt. 27 e 28 del regolamento edilizio, eccesso di potere sotto il profilo della carenza e difetto di istruttoria (il nuovo fabbricato avrebbe in realtà una altezza diversa rispetto a quella indicata in progetto e superiore di circa un metro rispetto a quella consentita di mt. 12,50 non potendosi configurare il tetto in progetto quale tetto inclinato);
c) violazione della legge n. 447 del 1993 e del d.p.r. n. 227 del 2011, eccesso di potere sotto il profilo della carenza e difetto di istruttoria (la realizzazione del fabbricato in oggetto sarebbe stata assentita in assenza di un'adeguata istruttoria per quanto attiene il rispetto del clima acustico);
d) violazione di legge per mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del r.d. n. 274 del 1929 e del r.d. n. 2537 del 1925 (gli elaborati grafici presentati dall'Istituto Salesiano sarebbero stati redatti da professionisti non abilitati a progettare una struttura scolastica).
3.3. Si costituivano in entrambi i giudizi, per resistere, il comune di Fossano e l’Istituto Salesiano deducendo l’inammissibilità (per difetto di interesse e di legittimazione ad agire dei ricorrenti, stante altresì la mancata allegazione di un concreto pregiudizio derivante alla sfera giuridica dei ricorrenti) nonché l’infondatezza dei gravami.
3.4. Il T.a.r per il Piemonte, con sentenza n. 1175/2021, pubblicata il 13 dicembre 2021:
a) disponeva la riunione dei ricorsi;
b) dichiarava i ricorsi in parte improcedibili e in parte infondati, respingendoli;
c) compensava le spese di giudizio.
4. Hanno appellato i signori G T, M T, A G T, R T, G G e F B che, nel censurare la sentenza di primo grado, ripropongono i soli, seguenti motivi di gravame.
A) Mancato rispetto della distanza da Via San Francesco d'Assisi.
Gli appellanti lamentavano (in primo grado) che il nuovo fabbricato, essendo previsto a 5 mt dal confine di proprietà rispetto a Via San Francesco, non rispettasse la distanza dalla via stessa. Il T.a.r. ha ritenuto la censura inammissibile sul presupposto che nessuna delle proprietà dei ricorrenti affaccerebbe sulla citata via San Francesco.
Gli appellanti osservano che: i) “via San Francesco (comprensiva di marciapiedi ed aree di sosta, che il codice della Strada prevede espressamente che costituiscano parte integrante della strada) è di larghezza variabile tra mt. 16,64 e mt. 18,65”;ii) “la larghezza compresa tra 7 e 15 metri indicata dalla difesa del Comune non è chiaro come possa essere ritenuta valida in quanto priva di ogni fondamento”;iii) parimenti, la distanza di 9 metri indicata ancora una volta dalla difesa del Comune appare meramente empirica (anche perché ricomprende interamente l'area di parcheggio che fa parte integrante della strada), ma quand'anche – per assurdo – fosse corretta, non sarebbe sufficiente a rispettare la distanza di mt. 10 prevista dal PRGC vigente”;iv) “priva di fondamento è anche l'argomentazione difensiva del controinteressato perché - contrariamente a quanto affermato - le proprietà (rectius, alcuni dei fabbricati) di proprietà dei ricorrenti si affacciano sulla citata via San Francesco”;v) infondata poi l'affermazione secondo la quale, poiché nessuno dei ricorrenti è proprietario di edifici posti sul fronte opposto di Via San Francesco, la doglianza sarebbe inammissibile in quanto il vizio dedotto non arreca alcun pregiudizio agli immobili dei ricorrenti: al contrario, l'interesse al rispetto della distanza dalla strada sussiste comunque considerato che l'edificazione del nuovo fabbricato (un capannone di 50 metri per oltre 20 metri, alto 12,50 metri – oltre il parapetto di un metro – a soli 5 metri dalla strada influisce notevolmente … re, sul soleggiamento dei fabbricati dei ricorrenti”.
B) Mancato rispetto dell’indice di visuale libera.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che il fabbricato “ rispetto dell'indice di visuale libera relativamente agli immobili in proprietà dei ricorrenti garantisce le condizioni di adeguato irraggiamento e aerazione”, Sennonché, osservano gli appellanti, il T.a.r. non avrebbe considerato che l'erigendo fabbricato viola, invece, l'indice di visuale libera rispetto alla strada comunale.
Tale indice infatti - deducono gli appellanti - “ deve essere rispettato non soltanto tra fabbricati … ma anche rispetto alla strada pubblica ”. E “ Poichè l'indice di visuale libera deve essere pari all'altezza dell'edificio, ne discende che il nuovo fabbricato dovrebbe essere posto a distanza quanto meno di 12,40 metri dal confine stradale ” (altezza del fabbricato indicato in progetto).
C) Carenza di istruttoria da parte dell'amministrazione comunale in ordine alla valutazione delle prestazioni acustiche del fabbricato.
Il T.a.r. ha ritenuto il motivo, oltre che infondato, inammissibile (in quanto la doglianza sarebbe stata formulata in termini dubitativi).
Gli appellanti lamentano che il Comune avrebbe accolto la relazione del controinteressato omettendo di effettuare la necessaria istruttoria sul punto. In altri termini, per gli esponenti “ non è che la valutazione è sicuramente errata (i ricorrenti non hanno la competenza per poter svolgere tale affermazione), ma che il Comune abbia omesso di effettuare la necessaria istruttoria sul punto ”.
D) Incompetenza dei professionisti che hanno progettato il nuovo fabbricato ad uso plesso scolastico.
Gli istanti sostengono che “I progettisti del fabbricato non avrebbero le competenze adeguate alla progettazione architettonica di un edificio scolastico o, più precisamente, che la loro qualifica professionale (rispettivamente di geometra ed ingegnere industriale) non gli consente di sottoscrivere gli elaborati progettuali alla base del provvedimento di assenso rilasciato dal Comune di Fossano ”.
Il T.a.r. ha ritenuto che “la complessità dell'intervento, tale da renderne impossibile la progettazione per la figura professionale del geometra, non può automaticamente trarsi dalla destinazione d'uso del fabbricato.... ma avrebbe dovuto essere oggetto di puntuale allegazione …. sulla base delle effettive caratteristiche della costruzione in progetto”.
Gli appellanti censurano il capo di motivazione evidenziando “ le dimensioni del fabbricato (che, come si ricava dai documenti prodotti, sono pari a 20,40 m. x 50,50 m in pianta e di 12,4 (o 13,4) m in altezza, da cui consegue un volume di 12.774,48 m³ con tre piani fuori terra )” le quali dimostrerebbero “chiaramente e senza necessità di ulteriori allegazioni la rilevanza dell’edificio ”.
E) Mancata motivazione relativamente alla carenza di parcheggi pubblici in conseguenza della realizzazione del nuovo fabbricato ad uso plesso scolastico.
Gli appellanti osservano che il T.a.r. ha respinto il motivo sul presupposto che “la realizzazione di un edificio scolastico di istruzione superiore non richiede automaticamente la creazione di nuovi parcheggi, ben potendo essere sufficienti quelli già presenti in zona”, e che “i ricorrenti, tuttavia, non dimostrano in alcun modo che la costruzione dell'edificio in parola comporterebbe, in relazione allo specifico contesto, un'effettiva carenza di aree di sosta, per cui la doglianza rimane del tutto indimostrata e generica”.
Gli esponenti a sostegno della censura (difetto di istruttoria) producono foto dei luoghi (allegate al ricorso) a dimostrazione del fatto che tutti i parcheggi esistenti, pur in giorno di chiusura della scuola, risulterebbero occupati.
4.1. Si sono costituiti, per resistere, il comune di Fossano e l’Istituto Salesiano che reiterano le eccezioni di inammissibilità dei ricorsi per difetto di interesse e carenza di legittimazione ad agire.
4.2. Con ordinanza n. 1638/2022, la Sezione ha respinto (per mancanza di fumus e periculum ) la domanda cautelare di sospensione della efficacia della sentenza impugnata.
4.3. Con memoria depositata il 22 dicembre 2023, gli appellanti hanno evidenziato la circostanza che “i lavori relativi al permesso di costruire 74/2019 non (hanno) mai avuto inizio” e che, pertanto, il “permesso di costruire impugnato debba ritenersi ormai decaduto, essendo decorso ben più di un anno dal suo rilascio”.
Essi chiedono, pertanto, che venga dichiarata la cessata materia del contendere.
4.4. Controparti hanno confutato la richiesta degli appellanti, ritenendola inammissibile processualmente.
4.5. Le parti hanno depositato, in prossimità dell’udienza, rispettive memorie di repliche con le quali insistono nelle proprie tesi difensive.
5. All’udienza del 25 gennaio 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Preliminarmente, il collegio deve disattendere la richiesta di estinzione del giudizio, formulata dagli appellanti, per cessata materia del contendere.
7. La Sezione (v. sentenza 4 novembre 2021, n. 7373) ha chiarito che la decadenza di un titolo edilizio deve essere espressamente dichiarata dal comune, sia pure con un provvedimento ricognitivo di effetti prodotti ex tunc , all’esito di specifici accertamenti istruttori: il che rende inammissibile (sotto diverso profilo) la domanda – proposta direttamente al giudice amministrativo - di condanna dell’ente all’emanazione di tale provvedimento di decadenza ovvero di accertamento della violazione dell’obbligo di provvedere obbligatoriamente in tal senso ( ex multis , cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4648 del 2021;id., sez. IV, n. 2078 del 2020;id., sez. II, n. 2206 del 2020), tanto più se si considera la natura della controversia, avente ad oggetto interessi legittimi.
7.1. Per le stesse ragioni, deve ritenersi inammissibile una pronuncia nei termini sollecitati dagli appellanti in assenza di un formale provvedimento in relazione all’esercizio del potere attribuito dall’art. 15, t.u. edilizia.
7.2. In altri termini, in conformità coi principi generali di trasparenza e certezza giuridica ex artt. 1 e 2, l. n. 241 del 1990, è sempre richiesto che l’amministrazione si pronunci sul titolo edilizio con provvedimenti espressi, sia pure con valenza ricognitiva di effetti discendenti direttamente dalla legge.
8. Sempre in via preliminare, il collegio deve farsi carico di scrutinare le eccezioni di inammissibilità dei ricorsi di primo grado che controparti hanno reiterato nel presente giudizio di appello.
8.1 Le eccezioni sono infondate.
8.2. Gli appellanti, unitamente alla vicinitas, hanno allegato il pregiudizio ad essi derivante in ipotesi dall’erigendo fabbricato, indicandolo nella perdita di visuale libera anche rispetto alle fonti naturali di luce e calore solare.
9. Nel merito, l’appello è infondato.
10. Con il primo motivo (sopra, par. 4, lett. A), gli appellanti deducono la violazione dell’art. 9 delle n.t.a. di p.r.g.
Essi sostengono che il fabbricato non rispetterebbe le distanze dal confine di proprietà, dai confini di zona e da Via San Francesco stabilite dalla sopra citata norma urbanistica.
10.1. Il collegio osserva che i fabbricati dell’Istituto Salesiano (compreso quello da realizzare) ricadono all’interno dell’area urbanistica denominata “Spazi e attrezzature di interesse generale”.
10.2. Per essi trova applicazione, non già l’art. 9 delle n.t.a. bensì, il successivo art. 35.
10.3. E invero, l’art. 9 detta una previsione di carattere generale, riprova ne è che esso è inserito nel “Titolo I – disposizioni generali” delle medesime n.t.a.
L’art. 35, invece, detta prescrizioni specifiche per le singole zone del territorio comunale per cui, in quanto norma speciale, essa deroga alla disposizione generale.
10.4. Nel caso di specie, il permesso di costruire in deroga riguarda, per l’appunto, un edificio scolastico, di pubblica utilità, da realizzare in area urbanistica denominata “Spazi e attrezzature di interesse generale”.
Tale fabbricato risulta, pertanto, soggetto alle specifiche previsioni dettate per le “Aree per l’istruzione” dall’art. 35, comma 4, delle n.t.a. di prg comunale.
10.5. Orbene, l’art. 35 delle n.t.a. di p.r.g., per tale area prevede:
- la distanza minima del fabbricato dal confine di proprietà pari a 5 metri;
- la distanza dal confine di zona pari a 5 metri;
- la distanza dai confini stradali: i) di 5 metri per strade di larghezza inferiore a 7 metri;ii) di 7,5 metri per strade con larghezza compresa tra 7 e 15 metri;ii) di 10 metri da strade con larghezza superiore a 15 metri;
- inoltre, l’estratto delle n.t.a. aggiornato alla variante n. 12 al prg stabilisce (con prescrizione speciale) per l’area in Via Verdi che “la distanza dalla strada è derogata sino a m. 2”.
10.6. Ebbene, tali distanze risultano rispettate per tabulas ove esaminata la tavola 1 di progetto nonché l’estratto di mappa recante le quote dei confini (v. anche allegato 2 ai documenti depositati dal comune nel giudizio di primo grado).
10.6. In particolare:
a) quanto alla distanza dal confine di proprietà e di zona, gli elaborati grafici nonché la relazione tecnica di accompagnamento al progetto indicano una distanza pari a 5 metri dai rispettivi confini, segnatamente: i) 5 metri rispetto al confine di fronte alla via San Francesco;ii) 19,70 metri rispetto alle proprietà dei signori T;iii) 14,50 metri rispetto alla proprietà della signora Brizio;
b) per quanto riguarda la distanza dal confine stradale, la documentazione tecnica versata in giudizio indica. invece, una distanza dalla via San Francesco di metri 9 (v. estratto di mappa, allegato 6 alla memoria del comune di Fassano depositata in data 12 dicembre 2020 nel giudizio di primo grado instaurato con ricorso nrg 906/2020).
10.7. Gli appellanti sostengono che la strada “via San Francesco” avrebbe una larghezza variabile tra mt. 16,64 e mt. 18,65 sicchè la distanza dal confine stradale dovrebbe essere di almeno 10 metri (art. 35 nta).
10.8. La censura è infondata.
Gli appellanti hanno calcolato la larghezza della strada “compresa l’area di sosta delle auto” (aree che, dalla “mappa” allegata dagli stessi istanti, risultano ai due lati della via).
Sennonché, secondo le comuni definizioni e metodi di misurazione, il limite della strada è costituito dal confine della piattaforma stradale intesa come l'area pavimentata costituita dalla carreggiata destinata allo scorrimento dei veicoli e dalle relative banchine laterali, escluse le piazzole di sosta, ovvero le aree destinate alla sosta dei veicoli e ai marciapiedi.
Gli appellanti non hanno comprovato la larghezza della strada al netto di tali aree.
Di contro, il comune di Fossano ha chiarito – in assenza di plausibili e pertinenti confutazioni - che la via San Francesco ha una larghezza pari a 5,85 metri, al netto delle aree di sosta.
11. Col secondo motivo di appello, gli istanti hanno lamentato il mancato rispetto dell’indice di visuale libera.
11.1. Il motivo è infondato.
11.1. L’indice di visuale libera è il rapporto esistente fra le distanze dal confine di proprietà o dai confini stradali dei singoli fronti del fabbricato e l’altezza dei fronti medesimi.
Nel caso di specie, l’erigendo fabbricato, a seguito delle osservazioni dei sig. T, ha subito una traslazione (oggetto di variante), nel senso di una rotazione per distanziarlo ulteriormente rispetto all’edificio dei signori T (circostanza documentata in atti).
Ebbene, a seguito della sua rotazione, il parametro in questione (indice di visuale libera) risulta rispettato rispetto agli immobili degli appellanti (circostanza ammessa anche dagli appellanti).
11.2. Consegue a tanto che infondata s’appalesa anche la censura secondo cui, se l’edificio rispettasse l’indice di visuale libera rispetto a via San Francesco, i fabbricati degli istanti godrebbero “di un maggiore irraggiamento ed aerazione”.
11.3. L’indice di visuale libera risulta, infatti, pienamente rispettato nel rapporto tra i fabbricati (da realizzare ed esistenti), essendo pari a m. 12,40 (art. 35, n.t.a.), e tanto basta a ritenere, per un verso, insussistente qualsiasi forma di pregiudizio giuridicamente rilevante per gli appellanti – in quanto già apprezzate, ex ante e positivamente dal pianificatore locale, le condizioni per un adeguato “irraggiamento e aereazione”degli immobili ove rispettata, appunto, tale distanza tra fabbricati -;per l’altro infondata la pretesa violazione.
11.3.1. Parte appellante sostiene che tale distanza andrebbe rispettata non solo rispetto agli immobili di proprietà bensì anche avuto riguardo al confine stradale.
La questione da dirimere involge la posizione del “terzo”, ovvero del titolare di un interesse legittimo “oppositivo” (quale appunto nella circostanza gli appellanti) legittimato ad impugnare l’altrui atto ampliativo (e, specularmente, controinteressato sostanziale nel giudizio contro l’altrui diniego o altro atto sanzionatorio-repressivo).
Il Consiglio di Stato (sez. II, sentenza 6 dicembre 2023, n. 10589) ha chiarito che “Il «terzo» vanta una posizione qualificata nella misura in cui invoca l’osservanza di regole preordinate alla protezione (anche) della sua sfera giuridica. Ciò avviene quando, nel contesto di attività economiche e sociali regolate dal diritto pubblico per garantire lo sviluppo ordinato di una trama di rapporti reciprocamente interferenti, l’Amministrazione deve prendere decisioni che incidono, allo stesso tempo, sia sull’interesse di chi chiede il permesso di intraprendere una certa attività (come quella costruttiva), sia in ordine agli interessi contrapposti presi in considerazione dal medesimo assetto regolativo. In queste ipotesi, anche i soggetti che non sono non destinatari dell’atto hanno titolo a chiedere tutela contro l’inosservanza delle regole pubblicistiche, in quanto evocano un interesse legittimo uguale e contrario a quello del destinatario dell’atto”.
Orbene, al fine di selezionare (all’interno della indistinta pluralità di soggetti cui si riferisce, nella sua generalità e astrattezza, la norma violata (id est, art. 35 delle n,t.a. del prg comunale) coloro che possono ritenersi individualmente incisi dall’esercizio illegittimo del potere ‒ e, per questo, siano titolari di una posizione anche differenziata, oltre che qualificata ‒ la giurisprudenza ha elaborato un sorta di test del danno (o dell’attitudine lesiva, a seconda della concezione astratta o concreta che si abbia della legittimazione), in virtù del quale “l’istante deve allegare e dimostrare il pregiudizio personale, e non meramente “organico” o “collettivo”, che abbia subito o rischi di subire a causa dell’iniziativa altrui”.
Nel caso di specie, gli appellanti non hanno allegato né comprovato siffatto pregiudizio personale – derivante dall’asserita violazione della distanza dal confine stradale, in grado di differenziare la propria posizione soggettiva – essendosi limitati a indicare una generica compromissione dell’irraggiamento e aerazione dei propri immobili questa, tuttavia, già esclusa per quanto appena sopra motivato (par. 11.3.).
12. Con il terzo motivo di appello, gli istanti lamentano carenza di istruttoria in ordine alla valutazione delle prestazioni acustiche del fabbricato: il Comune avrebbe accolto la relazione del controinteressato omettendo di effettuare la necessaria istruttoria sul punto.
12.1. La censura è infondata.
12.2. Il controinteressato ha supportato la valutazione della prestazione acustica con l’asseverazione di un tecnico abilitato recante “Autocertificazione sulla previsione di impatto acustico”, cui si è aggiunta la relazione tecnica (datata 1 giugno 2020) recante la “Valutazione preventiva delle prestazioni acustiche - Verifica con D.P.C.M. 05/12/1997”.
12.3. L’assunto per cui la relazione tecnica prodotta dal controinteressato si riferirebbe al progetto originario e non a quello successivamente approvato dal Comune è confutata dalla circostanza che, sia nel progetto edilizio originario che nel progetto di variante (approvato dal Comune), la destinazione dell’edificio è rimasta inalterata nella sua destinazione funzionale (v. relazione tecnica), sicché non risulta provata la tesi per cui i parametri acustici sarebbero mutati.
12.4. Altrettanto sotto il profilo strutturale, laddove risulta dalla medesima documentazione a confronto (v. anche tavole di progetto originario e variante), la presenza sempre di un unico laboratorio al piano terra mentre i locali del piano 1 e del piano 2 risultano equivalenti sia nel primo che nel secondo progetto.
13. Con il quarto motivo di appello, gli istanti hanno dedotto l’incompetenza dei professionisti che hanno progettato il nuovo fabbricato ad uso plesso scolastico.
13.1. Gli appellanti adducono a fondamento della censura le “dimensioni del fabbricato”.
13.2. La censura è infondata.
13.3. Il geometra - ai sensi dell’art. 16, del r.d. 11 febbraio 1929, n. 275, dell’art. 1 del r.d. 16 novembre 1939 n. 2229, della l. 24 giugno 1923 n. 1395 e del r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537 - può a pieno titolo progettare e dirigere architettonicamente i lavori per la costruzione di un fabbricato civile di modesta entità.
In particolare, l’art. 16 lett. m del r.d. n. 274 del 1929 (Regolamento per la professione di geometra) contempla chiaramente - tra le varie ipotesi - le attività di "progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili".
Tale competenza permane anche (v. art. 2 della legge n. 1086/1971 - Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, ribadito anche dall'art. 64. co. 2, del T.U. Edilizia approvato con D.P.R. 380/2001) nelle ipotesi in cui il progetto (di edificio modesto) preveda l'impiego di cemento armato.
13.4. Tanto chiarito in punto di diritto, il collegio osserva che la “Richiesta di variante a provvedimento unico n. 50/2020”, assentita con provvedimento unico del 16 settembre 2020, è stata elaborata, progettata e sottoscritta dal geometra E R e dall’arch. F R per la parte architettonica nonché dall’ing. P N per la parte relativa agli impianti e alla sicurezza.
13.5. Nel caso di specie, dunque, il progetto architettonico - ossia, quello concernente l'aspetto estetico, la collocazione spaziale, e l'immagine dimensionale dell'edificio - risulta redatto da un geometra, con l’ausilio di un architetto;le tavole-elaborati progettuali sono state redatte da un architetto;l’impiantistica per l’efficienza energetica e la sicurezza antincendio sono state redatte da un ingegnere strutturista.
In altri termini, non siamo in presenza di un progetto ascritto solo al geometra bensì, di una progettazione effettuata a più mani, nella quale gli apporti dell’architetto e dell’ingegnere risultano prevalenti sul piano quantitativo e tecnico.
14. Con il quinto motivo di appello, gli istanti lamentano la mancata motivazione relativamente alla carenza di parcheggi pubblici in conseguenza della realizzazione del nuovo fabbricato ad uso plesso scolastico.
14. La censura è formulata in modo generico e non adeguatamente supportata in punto di principio di prova.
14.1. Essa si regge, infatti, su una produzione fotografica con la quale si intende dimostrare che, anche in giorno di chiusura delle scuole, le aree di sosta limitrofe sono occupate da autovetture.
14.2. Sennonché, la documentazione fotografica prodotta in giudizio s’appalesa non idonea, sotto il profilo giuridico, a dimostrare che la realizzazione dell’edificio ridurrebbe la concreta disponibilità di parcheggi nella zona circostante.
14.3. Più precisamente, se gli appellanti fondano la censura sulla disponibilità di spazi dedicati a parcheggi pubblici, la stessa deve ritenersi inammissibile poiché non è stata dedotta o allegata alcuna violazione di precostituiti e vincolanti standard urbanistici, ovvero il superamento di tali limiti, né è stata rappresentata la necessità di reperire tali standard per assicurare il dimensionamento previsto nello strumento urbanistico.
14.3. Qualora, invece, si trattasse della necessità di reperire spazi dedicati a parcheggi in aree private pertinenziali alla nuova costruzione, allora il controinteressato ne avrebbe comprovato la loro previsione progettuale indicandola in un’area antistante all’edificio scolastico e interna alla proprietà dei Salesiani destinata, appunto, a parcheggi privati.
15. Per le argomentazioni sin qui svolte, l’appello è infondato e deve essere respinto.
16. Le spese relative al presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.