Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-04-03, n. 202403055
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Testo completo
Pubblicato il 03/04/2024
N. 03055/2024REG.PROV.COLL.
N. 02098/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2098 del 2022, proposto dai signori G T, M T, A G T, R T, G G, F B, rappresentati e difesi dall'avvocato E M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Fossano, via Roma n. 56;
contro
il Comune di Fossano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati V B, M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio V B in Torino, corso Galileo Ferraris 120;
nei confronti
dell’Istituto Salesiano Maria Ausiliatrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police, Massimo Occhiena, Fabrizio Fracchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (sezione seconda) n. 01175/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fossano e dell’Istituto Salesiano Maria Ausiliatrice;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2024 il consigliere G R;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio reca ad oggetto la domanda di annullamento - proposta dai signori G T, M T, A G T, R T, G G e F B con due separati ricorsi innanzi al T.a.r. per il Piemonte - dei seguenti atti:
a) deliberazione del Consiglio Comunale di Fossano datata 30 luglio 2020 con la quale sono state approvate alcune deroghe, ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. n. 380 del 2001, relative all'aumento dell'indice di utilizzazione fondiaria e variazione dell'indice di verde privato relativamente all'intervento edilizio presentato in data 8 luglio 2019 e registrato come pratica edilizia n. 2019/74 per la costruzione di un fabbricato da destinare ad attività didattiche laboratorio ed aule in via Giuseppe Verdi 22;
b) provvedimento conclusivo adottato dallo sportello unico attività produttive del comune di Fassano, pratica n. 00486350044-13062019-1103;
c) permesso di costruire, rilasciato in deroga allo strumento urbanistico vigente, relativo alla pratica edilizia n. 2019/74.
2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda:
a) i sigg. G T, M T, A G T (ricorrenti in primo grado e odierni appellanti) sono proprietari di alcuni fabbricati siti in Fossano, rispettivamente in Via San Francesco d'Assisi n. 5 ed in Corso Emanuele Filiberto n. 16, confinanti con i terreni in proprietà dell'Istituto Salesiano (controinteressato);
b) In data 8 luglio 2019, l'Istituto Salesiano “Maria Ausiliatrice” richiedeva al Comune di Fossano il rilascio di un permesso di costruire per la costruzione di un nuovo fabbricato da destinare ad attività didattiche, laboratorio e aule, intervento da realizzare ai sensi dell’art. 14 del d.p.r. n. 380 del 2001 in deroga rispetto alle previsioni attuali del piano regolatore per quanto riguarda: la percentuale di verde privato; la distanza da altri fabbricati e dai confini (deroga all'indice di visuale libera); l’indice di utilizzazione fondiaria);
c) i sigg. T, informati dal Comune dell’avvio del procedimento, presentavano proprie osservazioni;
d) l'Istituto Salesiano presentava una nuova soluzione progettuale che, oltre ad alcune modifiche architettoniche, prevedeva la rotazione del fabbricato in modo tale da aumentare la distanza fra il fabbricato in progetto e gli edifici di proprietà dei ricorrenti;
e) gli uffici comunali e la commissione edilizia esprimevano il proprio parere favorevole sul progetto;
f) i sigg. T inviavano nuove osservazioni;
g) il consiglio comunale di Fossano, con delibera n. 55 assunta nella seduta del 30 luglio 2020, deliberava di concedere le deroghe richieste dall'Istituto, trattandosi di edificio scolastico dichiarato di interesse pubblico;
h) in data 16 settembre 2020 il comune con “provvedimento unico” n. 50/2020, assentiva la realizzazione in deroga del fabbricato;
i) con atto n. 00486350044-13062019-1103, il dirigente comunale rilasciava il permesso di costruire.
3. I suddetti provvedimenti (delibera consiliare, provvedimento unico e permesso di costruire) venivano impugnati dagli odierni appellanti con due separati ricorsi proposti innanzi al T.a.r. per il Piemonte (nrg 774 del 2020 e nrg 906/2020).
3.1. Con il ricorso n. 774/2020, essi deducevano i seguenti motivi di gravame:
a) violazione della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per irragionevolezza dell’attività della pubblica amministrazione (mancato invio di uno nuovo procedimento amministrativo ex lege 241/1990 a seguito della modifica progettuale apportata dall’Istituto Salesiano);
b) eccesso di potere per irragionevolezza, insufficienza e carenza di motivazione (le deroghe al piano regolatore sarebbero state concesse senza adeguatamente motivare in ordine alle osservazioni formulate dai ricorrenti circa: i) l'aggravio veicolare con conseguente necessità di nuovi spazi di parcheggio; ii) le caratteristiche architettoniche del nuovo fabbricato di tipo industriale tali da stravolgere le caratteristiche di via San Francesco che è un tipico quartiere residenziale; iii) la rumorosità e la mancanza di qualsivoglia valutazione previsionale del clima acustico;
c) violazione dell'art. 14 del dpr n. 380 del 2001 (i parametri che l'Istituto Salesiano ha richiesto di poter derogare non rientrerebbero tra quelli espressamente e tassativamente previsti dalla norma;
d) eccesso di potere e carenza e grave difetto di istruttoria in ordine ai presupposti che legittimerebbero la deroga all'indice di utilizzazione fondiaria (il Comune di Fossano avrebbe concesso la deroga all'indice di utilizzazione fondiaria sulla base di conteggi errati);
e) eccesso di potere, carenza di istruttoria in ordine ai presupposti che legittimerebbero la deroga alla quantità di verde privato (identiche ragioni sottese alla censura di cui sopra, lett. d);
f) violazione di legge per mancato rispetto di quanto previsto dell'art. 16 del r.d. n. 274/1929 e del r.d. n. 2537/1925 (incompetenza dei professionisti sottoscrittori degli elaborati grafici).
3.2. Con il ricorso n. 906/2020 (proposto avverso il provvedimento conclusivo dello sportello unico attività produttive pratica n. 00486350044-13062019-1103 e il permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico) i ricorrenti deducevano, oltre agli originari vizi, i seguenti, ulteriori motivi:
a) violazione dell'art. 9 delle norme di attuazione del piano regolatore in tema di distanze, eccesso di potere sotto il profilo della carenza e difetto di istruttoria (il divisato fabbricato, essendo posto a mt 5 dal confine di proprietà, non rispetterebbe: i) la distanza dal confine di proprietà, ii) la distanza dai confini di zona (distanza minima di 10,00 mt.), iii) la distanza da Via San Francesco (5 mt, mentre 10,00 ml. per strade di larghezza superiore a ml. 15), iv) la distanza corrispondente all'indice di visuale libera;
b) violazione degli artt. 27 e 28 del regolamento edilizio, eccesso di potere sotto il profilo della carenza e difetto di istruttoria (il nuovo fabbricato avrebbe in realtà una altezza diversa rispetto a quella indicata in progetto e superiore di circa un metro rispetto a quella consentita di mt. 12,50 non potendosi configurare il tetto in progetto quale tetto inclinato);
c) violazione della legge n. 447 del 1993 e del d.p.r. n. 227 del 2011, eccesso di potere sotto il profilo della carenza e difetto di istruttoria (la realizzazione del fabbricato in oggetto sarebbe stata assentita in assenza di un'adeguata istruttoria per quanto attiene il rispetto del clima acustico);
d) violazione di legge per mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del r.d. n. 274 del 1929 e del r.d. n. 2537 del 1925 (gli elaborati grafici presentati dall'Istituto Salesiano sarebbero stati redatti da professionisti non abilitati a progettare una struttura scolastica).
3.3. Si costituivano in entrambi i giudizi, per resistere, il comune di Fossano e l’Istituto Salesiano deducendo l’inammissibilità (per difetto di interesse e di legittimazione ad agire dei ricorrenti, stante altresì la mancata allegazione di un concreto pregiudizio derivante alla sfera giuridica dei ricorrenti) nonché l’infondatezza dei gravami.
3.4. Il T.a.r per il Piemonte, con sentenza n. 1175/2021, pubblicata il 13 dicembre 2021:
a) disponeva la riunione dei ricorsi;
b) dichiarava i ricorsi in parte improcedibili e in parte infondati, respingendoli;
c) compensava le spese di giudizio.
4. Hanno appellato i signori G T, M T, A G T, R T, G G e F B che, nel censurare la sentenza di primo grado, ripropongono i soli, seguenti motivi di gravame.
A) Mancato rispetto della distanza da Via San Francesco d'Assisi.
Gli appellanti lamentavano (in primo grado) che il nuovo fabbricato, essendo previsto a 5 mt dal confine di proprietà rispetto a Via San Francesco, non rispettasse la distanza dalla via stessa. Il T.a.r. ha ritenuto la censura inammissibile sul presupposto che nessuna delle proprietà dei ricorrenti affaccerebbe sulla citata via San Francesco.
Gli appellanti osservano che: i)