Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-11-09, n. 202006856
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Testo completo
Pubblicato il 09/11/2020
N. 06856/2020REG.PROV.COLL.
N. 10317/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 10317 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati C P e R R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C P in Roma, via Denza, 16;
contro
Ministero della giustizia, in persona del Ministro in carica – Procura nazionale antimafia – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia – C.S.M. – Consiglio Superiore della Magistratura in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
C Patrizia, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia e del C.S.M. - Consiglio Superiore della Magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 settembre 2020 il Cons. Federico Di Matteo; nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il -OMISSIS-è magistrato ordinario in servizio come sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia dal 12 gennaio 2012. Il 20 luglio 2016 ha conseguito la VI valutazione di professionalità.
1.1. Il 24 ottobre 2012 venne designato quale componente della Direzione Distrettuale Antimafia (D.D.A.) presso il Tribunale di Venezia per il biennio 2012 – 2014; designazione confermata per i bienni successivi 2014 – 2016 e 2016 – 2018.
1.2. Nel settembre 2018 il Procuratore distrettuale avviò la riorganizzazione della D.D.A.; a tal fine venne redatto un progetto organizzativo per il triennio 2017 – 2019 che, al punto 2, “ Struttura della direzione distrettuale antimafia ” prevedeva, al secondo capoverso: “ L’assegnazione alla DDA ha in via generale la durata minima di 2 anni e può essere rinnovata per ulteriori bienni fino ad un complessivo termine massimo di 10 anni, come meglio indicato nella delibera del Consiglio superiore della Magistratura in data 17.11.2010 sopra citata. Nella valutazione dell’opportunità del rinnovo sarà tenuto conto anche della necessità di valorizzare la formazione professionale dei Colleghi anche con una periodica rotazione sempre garantendo le esigenze di funzionalità dell’Ufficio, come espressamente richiesto dal Consiglio Superiore della Magistratura nell’art. 4 della delibera del 16.11.2017 ”.
1.3. Il -OMISSIS-afferma di aver avuto conoscenza del progetto organizzativo con mail del 13 settembre 2018 e di avere, nella riunione del 24 settembre 2018, ribadito la contrarietà al criterio della periodica rotazione , già anticipata in osservazioni trasmesse al Procuratore distrettuale, perché non previsto da disposizione normativa di rango primario né secondario.
1.4. Adottato il progetto organizzativo il 25 settembre 2018, con atto dell’8 ottobre 2018, il -OMISSIS-presentava osservazioni critiche ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Circolare CSM sulla organizzazione degli uffici di Procura del 17 novembre 2017 n. 20458.
Il progetto di riorganizzazione era, quindi, trasmesso al Consiglio giudiziario presso la Corte d’Appello di Venezia e, in seguito, al Consiglio Superiore della Magistratura.
1.5. Con atto del 9 ottobre 2018 prot. 685/2018, intanto, veniva avviata la procedura di interpello per l’assegnazione alla D.D.A.; si dava atto che il 24 ottobre 2018 scadeva il terzo biennio di assegnazione del -OMISSIS- per cui era necessario conoscere eventuali disponibilità all’inserimento nell’Ufficio di altri magistrati.
Il -OMISSIS-rispondeva all’interpello con istanza del 15 ottobre 2018, accompagnata da una relazione sulle attività svolte.
Con atto del 20 novembre 2018 il Procuratore distrettuale designava la dott.ssa P C.
2. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, il -OMISSIS-impugnava l’atto di designazione della dott.ssa C alla D.D.A. e il progetto organizzativo della D.D.A. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia per il triennio 2017 – 2019 avente ad oggetto “ Criteri di organizzazione della Direzione distrettuale Antimafia ”; e impugnava anche “ il provvedimento implicito di mancata conferma del ricorrente nelle funzioni di sostituto D.D.A. ”.
2.1. Per il ricorrente, il procedimento volto all’adozione del progetto di riorganizzazione non sarebbe mai stato completato e sarebbe rimasto sempre in “bozza” ma il Procuratore della Repubblica avrebbe avviato la sua sostituzione nell’organico dei magistrati componenti la D.D.A. mediante diramazione di un interpello tra i magistrati, dunque contro i principi dell’art. 97 Cost., della Circolare sull’organizzazione degli Uffici di Procura n. 20458/2017 e dell’art. 1 d.lgs. n. 106 del 2006.
Egli poi lamentava che il progetto era stato predisposto nel 2018 con effetti sin dal 2017 (e fino al 2019), contro il principio che le regole generali vanno portate a conoscenza degli interessati prima della loro operatività temporale, non potendo avere effetti retroattivi salve le specifiche eccezioni previste dalla legge.
Da ultimo, egli lamentava la scelta di introdurre il criterio di designazione dei magistrati alla D.D.A. della “rotazione professionalizzante” .
Con altri motivi contestava la designazione della dott.ssa C.
2.2. Si costituivano con unico atto il Ministero della giustizia, la Procura nazionale antimafia e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, che eccepivano l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse relativamente all’impugnazione del progetto di riorganizzazione della D.D.A..
Restava intimata la dott.ssa C.
2.3. Il Tribunale amministrativo dichiarava inammissibili per carenza di interesse tutte le censure contro il progetto riorganizzativo adottato dal Procuratore distrettuale della Repubblica di Venezia, ma accoglieva per difetto di motivazione (in ordine alla valutazione comparativa con il -OMISSIS- il ricorso in relazione alla designazione della dott.ssa C alla D.D.A., che annullava. L’inammissibilità era pronunciata perché il progetto organizzativo non era la “radice genetica” della mancata conferma del -OMISSIS-né della designazione della dott.ssa C, poiché per entrambi gli atti valeva la circolare del CSM 17 novembre 2010 e successive modifiche (da ultimo con delibera del 19 ottobre 2016) p. 24930 in tema di organizzazione delle direzioni distrettuali antimafia.
3. Propone appello il -OMISSIS- Si sono costituiti il Ministero della giustizia, la Procura nazionale antimafia e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia a mezzo patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato.
Il 15 settembre 2020 il -OMISSIS-ha depositato istanza di rinvio dell’udienza di merito.
All’udienza del 17 settembre 2020 la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente va respinta l’istanza di rinvio dell’udienza di merito a data successiva alla definizione del procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’appellante -OMISSIS- che si assume “ scaturito proprio dalla vicenda contenziosa e con evidenti attinenze a essa e dunque al ricorso in appello per cui è causa ”.
Letta la documentazione da ultimo depositata (l’atto di incolpazione della Procura generale presso la Corte di cassazione), il Collegio non ravvisa un collegamento pregiudiziale tra il procedimento disciplinare contro il -OMISSIS-e la presente controversia. Non v’è valida ragione, pertanto, che possa giustificare il rinvio dell’udienza e la decisione dell’appello.
2. Inoltre, il presente giudizio riguarda solo il capo della sentenza di primo grado che dichiara l’inammissibilità della domanda di annullamento del progetto di riorganizzazione della D.D.A., in relazione al quale v’è soccombenza dell’appellante. Per questo va respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposta dalle amministrazioni appellate per l’asserita carenza della condizione per la proposizione dell’appello per essere il -OMISSIS-vincitore nel merito; il Ministero, invece, ha prestato acquiescenza al capo della sentenza di accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di nomina della dott.ssa C.
3. Nell’unico motivo di appello proposto (“ 1. Sull’interesse del ricorrente in primo grado. 1.1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8