Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza cautelare 2023-07-05, n. 202302743
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Pubblicato il 05/07/2023
N. 02743/2023 REG.PROV.CAU.
N. 05139/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5139 del 2023, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati G C e G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi n.12;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. -OMISSIS- (pubblicata il 24 marzo 2023), resa tra le parti;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2023 il Cons. M S B e udito l’Avvocati dello Stato Liborio Coaccioli;
Considerato che, per come si evince dalla consultazione della Circolare applicativa sui trasferimenti del personale Sottufficiale per l’anno 2022, risultavano vacanti –tra gli altri- alcuni posti astrattamente confacenti al ruolo/grado dell’appellante:
- Elmas: Comandante di Squadra Antincendio/Vice C.te Pl. Antincendio;
- Cagliari: Comandante di Plotone;Comandante di Squadra/Vice C.te Pl.;
- Perdasdefogu: Comandante di Squadra Tramat/Vice C.te Pl. Tramat;
- Teulada: Comandante di Plotone Trasporti e Materiali;Comandante di Squadra Fanteria/Vice C.te Pl. Fanteria;
in ordine ai quali non risulta chiarito se si tratti di posizioni assegnate (e in quali date) ovvero ancora vacanti;
Ritenuto, nel bilanciamento fra i contrapposti interessi, che quello di parte appellante possa essere adeguatamente tutelato mediante la sollecita fissazione, da parte del T.A.R., dell’udienza di discussione nel merito, ove potrà essere approfondito anche l’aspetto sopra rilevato;
ritenuto che possano essere compensate tra le parti le spese della presenta fase;