Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-06-04, n. 201303075
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N. 03075/2013REG.PROV.COLL.
N. 07657/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello n. 7657 del 2012, proposto da
G P, rappresentato e difeso dall’avv. E L, ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, via Giovanni Battista De Rossi n. 20/C, come da mandato in calce al ricorso introduttivo;
contro
Ministero della difesa, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, n. 7353 del 16 agosto 2012.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della difesa dei Ministeri intimati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2013 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti l’avvocato E L e l'avvocato dello Stato Andrea Fedeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 7657 del 2012, G P propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, n. 7353 del 16 agosto 2012 con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro il Ministero della difesa e il Ministero dell’economia e delle finanze per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 4584/2009.
Dinanzi al primo giudice, il ricorso veniva proposto per l’esecuzione della sentenza del T.A.R. n. 4584/2009, emessa su ricorso di ufficiali e sottufficiali appartenenti al 2° Battaglione Bersaglieri “Governolo” per l’accertamento del diritto alla liquidazione del trattamento economico previsto per la missione di pace all’estero denominata “Libano”, secondo quanto previsto dall’art. 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 686, convertito con legge 8 novembre 1982, n. 820.
La sentenza aveva accolto in parte quel ricorso e, per quanto qui interessa, aveva stabilito testualmente: “Deve essere, invece, accolto il ricorso nei confronti degli altri militari che hanno esercitato il diritto al trattamento economico – sulla cui spettanza non è controversia – nei termini di prescrizione, ed a cui, pertanto, spetta il trattamento economico previsto dall’art. 1, d.l. n. 686/1982, convertito con la legge n. 820/1982, da maggiorarsi, siccome credito retributivo maturato nel 1985, degli interessi legali e rivalutazione monetaria”.
Riferiva il ricorrente di aver ottenuto dall’amministrazione della difesa un accredito, accettato a titolo di acconto, e di aver poi indirizzato una diffida chiedendo l’integrale esecuzione della sentenza. In particolare, egli formulava richieste relative alle poste sotto elencate:
A) ricalcolo della spettanza per assegno di lungo servizio e a titolo di indennità speciale;
B1) calcolo dell’importo dovuto al cambio di lire per dollaro alla data da cui la sentenza ottemperanza fa decorrere il credito;
B2) maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria in relazione a tale data.
Il Ministero opponeva un diniego motivato:
- quanto alla richiesta sopra indicata sub A) il dovuto è stato già liquidato [applicando effettivamente la normativa citata dalla sentenza del Tar (art. 1 del decreto-legge n. 686/1982, convertito nella legge n. 820/1982;e conseguentemente la legge 8 luglio 1961, n. 642, da esso richiamata)], decurtando da quell’importo quanto già percepito dal ricorrente ai sensi del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (“Indennità al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero”);
- quanto alle richieste B):
B1): il cambio preso a riferimento, in applicazione dell’articolo 1278 del codice civile, è stato quello del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento, quindi sono stati applicati i cambi giornalieri alla data del pagamento;
B2a): la rivalutazione monetaria non è stata applicata perché i coefficienti di rivalutazione ISTAT sono riferiti esclusivamente alla valuta italiana;
B2b) gli interessi legali sono stati calcolati sulle somme spettanti a decorrere dal 3 novembre 1982, data del decreto ministeriale con il quale sono stati determinati i reparti beneficiari del miglior trattamento economico.
Contestando gli assunti dell'Amministrazione, la parte proponeva ricorso al T.A.R..
Dopo l’espletamento di una ordinanza istruttoria, il ricorso veniva deciso con la sentenza oggi gravata. In essa il T.A.R. accoglieva il ricorso limitatamente ai profili di ricalcolo della somma già liquidata, sulla base della decorrenza del credito a partire da data anteriore, e per il conseguente conguaglio da effettuarsi da parte dell’Amministrazione.
Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia l’errata ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal giudice di prime cure, riproponendo le proprie doglianze.
Alla pubblica udienza del 16 aprile 2013, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.
DIRITTO
1. - L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
2. - Con il primo motivo di diritto, viene dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in ordine alla prova dell’avvenuto pagamento, nonché in subordine dell’art. 112 c.p.c. relativamente all’operatività della compensazione.
2.1. - La censura non ha fondamento.
L’operato del primo giudice appare pienamente condivisibile nella parte in cui ha ritenuto provato l’avvenuto pagamento e sussistenti i presupposti per ritenere possibile la compensazione.
Dal primo punto di vista, se è vero che la prova del fatto estintivo del diritto di credito, nella specie dell’avvenuto pagamento, spetta al debitore, è altrettanto vero che, come si evince dal dettato dell’art. 1199 c.c., quest’ultimo abbia il diritto, ma non l’obbligo, di richiedere una quietanza al creditore, e che in mancanza della stessa, nulla esclude che il pagamento possa essere provato per presunzioni (ex multis, Cassazione civile, sez. lav., 2 novembre 2009 n. 23142, in una fattispecie, per molti versi analoga, di prova dell'estinzione satisfattiva del debito dell'ente pubblico previdenziale).
Sulla base di tale ricostruzione, sono certamente da considerarsi sufficienti le prove dell’avvenuto pagamento, ottenute sulla scorta degli elementi indiretti indicati dall’amministrazione nel precedente giudizio, stante la condivisibile ricostruzione operata dal T.A.R. che ha evidenziato la pluralità di indizi concordanti che portano alla ritenuta prova del pagamento.
Dal secondo punto di vista, e riguardo all’ulteriore profilo legato all’operatività della compensazione, si evidenzia come la questione appaia del tutto inconferente, atteso che nel caso in questione la parte chiede il pagamento di spettanze ulteriori che si dimostrano non dovute.
Pertanto il Tribunale Amministrativo Regionale non è incorso in extra petizione, essendosi mantenuto nell’ambito della domanda proposta.
3. - Con il secondo motivo di diritto, viene dedotta l’errata e falsa applicazione della legge 642/1961 in applicazione dell’art. 1 del D.L. 686/1982 in riferimento all’importo dell’assegno di lungo servizio all’estero.
3.1. - La censura non ha pregio.
Anche sotto tale aspetto il Tribunale Amministrativo Regionale ha opportunamente statuito, in quanto la norma citata, nell’indicare i criteri di calcolo del suddetto ALSE (ovvero: in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione), non intende che le diarie siano corrisposte a prescindere dai giorni di effettiva permanenza nel paese di destinazione, ma al contrario che esse spettano sì in misura mensile di 30 diarie intere, che però decorrono dal giorno successivo a quello di arrivo nella sede estera di servizio e fino al giorno della partenza;tant’è che in caso di assenza sono previste riduzioni percentuali variabili sulla somma spettante e sulla base della motivazione della licenza stessa.
4. - Con il terzo motivo di diritto, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e 324 c.p.c. in relazione al pagamento della rivalutazione monetaria. Secondo l’appellante la sentenza n. 4584/2009, per l’esecuzione della quale è stato avviato il giudizio di ottemperanza, era passata in giudicato ex art. 324 c.p.c. sin da tempo antecedente al giudizio di ottemperanza medesimo e pertanto assolutamente intangibile ex art. 2909 c.c. Inoltre secondo il ricorrente in materia di crediti di lavoro espressi in valuta estera, l’esperienza maturata già in passato dal Supremo collegio ha pacificamente ammesso che il meccanismo di rivalutazione automatica dei crediti di lavoro espressi in valuta estera: a tal fine l’operazione contabile, di cui all’art. 150 disp. att. c.p.c., deve essere eseguita sull’ammontare di valuta italiana equivalente alla somma dovuta in valuta straniera, secondo il cambio del giorno della scadenza (Cass. 3239/1981, Cass. S. U. 19499/2008).
4.1. - La censura va respinta.
Con la sentenza di cognizione n. 4584/2009 il T.A.R. riconosceva al ricorrente il diritto al trattamento economico richiesto, da maggiorarsi, siccome credito retributivo maturato nel 1985, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria senza aggiungere altro in merito.
Il problema relativo alla rivalutazione dei crediti è stato invece affrontato in primis dal giudice dell’ottemperanza e pertanto la questione non risulta coperta da giudicato ai sensi degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.. Ciò impone quindi alla parte di censurare espressamente le statuizioni della sentenza in merito, onde evitare che siano queste a passare in cosa giudicata.
Nel merito, la decisione del primo giudice va confermata, essendo condivisibili le statuizioni del giudice di prime cure in riferimento alla inapplicabilità della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ai redditi in valuta estera, poiché i coefficienti di rivalutazione calcolati dall’Istat riguardano esclusivamente la valuta italiana, dipendendo da fattori interni alla dinamica economica nazionale e non correlati con il tema del rischio di cambio.
5. - Il rigetto delle censure principali importa la consequenziale irrilevanza delle ulteriori doglianze, attinenti tutte agli accessori del credito non dovuto. Tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
6. - Tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
7. - L’appello va quindi respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.