Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-03-17, n. 202201935

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-03-17, n. 202201935
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202201935
Data del deposito : 17 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/03/2022

N. 01935/2022REG.PROV.COLL.

N. 09202/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9202 del 2021, proposto dall’-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, piazza Oreste Tommasini, n. 20;

contro

l’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria ed il Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
il Comune -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
il Comune -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliana Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, -OMISSIS-, non notificata, concernente la domanda di annullamento del provvedimento della Prefettura di Reggio Calabria, -OMISSIS-, con il quale è stata emessa nei confronti dell'-OMISSIS- qui ricorrente un'informazione antimafia interdittiva.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, del Ministero dell'Interno e del Comune -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2022 il Cons. Giovanni Pescatore e viste le istanze di passaggio in decisione depositate dall'avvocato M S e dall'Avvocato dello Stato Wally Ferrante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. In data -OMISSIS- l’-OMISSIS- qui appellante, -OMISSIS-, è stata notiziata dell'informazione antimafia interdittiva -OMISSIS- emessa nei suoi confronti dalla Prefettura di Reggio Calabria.

A seguito dell’informativa, le è stata revocata la s.c.i.a. relativa al -OMISSIS-, presentata presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune -OMISSIS- ed avente ad oggetto -OMISSIS-.

2. Entrambi gli atti sono stati impugnati innanzi al TAR della Calabria, Sezione di Reggio Calabria, sulla base di una censura di diritto intesa ad evidenziare l’eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti e abnormità valutativa.

3. L’informativa antimafia:

-- dà rilievo specifico al “ compromesso intreccio di rapporti parentali che, in tutta evidenza, legano -OMISSIS-, dedita anch’essa all’attività -OMISSIS- e destinataria di identica misura interdittiva, a pericolosi esponenti della -OMISSIS-, contrapposta nello stesso contesto territoriale del Comune -OMISSIS- all’altrettanto pericolosa -OMISSIS- “-OMISSIS---OMISSIS- ”;

-- evidenzia la “ gravità dei reati per cui -OMISSIS- (in particolare, -OMISSIS-) sono stati condannati -OMISSIS- (-OMISSIS-) ”;

-- sottolinea la “ pervasività della forza intimidatoria notoriamente esercitata -OMISSIS- sul tessuto economico e sociale del territorio ”;

-- osserva “che i molteplici legami di parentela descritti nel provvedimento interdittivo, oggetto del presente giudizio, non riguardano -OMISSIS-, ma in primo luogo, come si è visto, -OMISSIS- -OMISSIS-, sia pure in tempi risalenti, per -OMISSIS-. Una situazione indiziante similare è poi riferibile al -OMISSIS- ”;

-- evidenzia i precedenti penali del -OMISSIS-, e del -OMISSIS-;

-- segnala che l’attività svolta dalla -OMISSIS- afferisce ad un ambito imprenditoriale ritenuto particolarmente esposto all’influenza della criminalità organizzata;
e che “ tra le motivazioni che hanno portato -OMISSIS-, rientrano -OMISSIS-, collocate in una zona particolarmente esposta in quanto si connota per essere -OMISSIS- ”.

4. All’esito del giudizio svoltosi nel contraddittorio con la locale Prefettura ed il Ministero dell’Interno, il giudice di primo grado ha respinto il ricorso con la sentenza -OMISSIS-, dando rilievo alla consistenza del quadro indiziario una volta letto alla stregua di una considerazione sincretica dei suoi elementi costitutivi e del parametro probabilistico della prognosi del rischio di infiltrazione.

5. La sentenza viene qui impugnata e censurata come erronea sotto tre distinti profili, ovvero:

a) per aver dato rilievo, da un lato, all’unico e risalente precedente penale del -OMISSIS-, alle di lui frequentazioni con soggetti -OMISSIS- ed all’interdittiva che ha colpito -OMISSIS-, fondata sui medesimi presupposti di quella qui controversa;
e, dall’altro, ai legami parentali -OMISSIS- con -OMISSIS- ma la cui elencazione, al di là del nome ridondante e del dato anagrafico, non è accompagnata da alcun elemento (-OMISSIS-) dal quale sia possibile inferire il concreto rischio di effettive ingerenze -OMISSIS-;

b) per avere posto in risalto la circostanza che tra le cause che avevano determinato -OMISSIS- vi era anche la tematica -OMISSIS-, senza tuttavia considerare la tipologia dell’autorizzazione qui in questione (-OMISSIS-), la sua occasionalità (-OMISSIS-) la sua breve durata (-OMISSIS-) e l’ammontare degli incassi derivanti dall’attività esercitata;

c) per aver ritenuto che il giudizio prognostico compiuto dalla Prefettura può trarre pregnanza dal -OMISSIS-, senza tuttavia fornire, ancora una volta, alcun elemento concreto da cui desumere l’effetto rischio di ingerenza del contesto malavitoso (-OMISSIS-) nelle attività -OMISSIS-.

Più specificamente, il TAR non avrebbe per nulla considerato:

i) lo stato di incensuratezza dei soggetti coinvolti. Del -OMISSIS- odierna appellante viene riportata una isolata e risalente condanna -OMISSIS-, estranea al novero dei reati previsti dall’art. 84, comma 4, del d. lgs. n. 159/2011. Con riguardo alla -OMISSIS- vengono menzionate risalenti frequentazioni con -OMISSIS- -OMISSIS-. Relativamente alla -OMISSIS- non è intervenuta alcuna condanna in materia -OMISSIS-;

ii) l’inesistenza di rapporti con -OMISSIS-. Invero, -OMISSIS- del -OMISSIS- ricorrente non ha alcun tipo di rapporto con -OMISSIS-. Lo stesso dicasi per -OMISSIS-. Pertanto, dalla riportata parentela non può desumersi la sussistenza di relazioni suscettibili di incidere sulla gestione -OMISSIS-;

iii) l’ininfluenza sull’-OMISSIS- della -OMISSIS-. -OMISSIS- consentono di escludere l’-OMISSIS- dal contesto che circonda l’attività -OMISSIS-;

iv) la regolarità della tenuta delle scritture contabili, dalle quali risulta con nettezza che tutte le operazioni di conto corrente bancario sono tracciabili e che gli incassi derivanti dall’esercizio dell’attività commerciale connessa al -OMISSIS- ammontano a -OMISSIS-.

6. La Prefettura e il Ministero dell’Interno si sono ritualmente costituiti in giudizio, depositando la prima memoria ex art. 73 c.p.a. in replica alle deduzioni di cui all’atto di appello.

Altrettanto ha fatto il Comune -OMISSIS-, richiamando il carattere vincolato della richiesta di informativa e del provvedimento inibitorio dell’attività commerciale conseguente alla comunicazione interdittiva.

7. La causa è stata posta in decisione all’udienza pubblica del 3 marzo 2022.

8. I principi elaborati dalla Sezione e più volte ribaditi dalla Corte costituzionale inducono alla reiezione dell’appello.

8.1. Va chiarito in premessa che gli elementi sintomatici messi in evidenza nell’atto interdittivo si concentrano sui seguenti plurimi e convergenti aspetti:

-- la pluralità dei legami parentali con soggetti controindicati -OMISSIS-;

-- l’organicità di molti di loro a -OMISSIS-;

-- l’inquadramento dell’attività svolta -OMISSIS- nel novero di quelle ritenute particolarmente esposte all’influenza della criminalità organizzata;

-- l’insistenza dell’attività -OMISSIS- in una zona particolarmente esposta -OMISSIS-;

-- la connessione tra il provvedimento -OMISSIS- -OMISSIS- e le concessioni rilasciate in detto settore economico.

8.2. In termini generali, la giurisprudenza di questa sezione (v., ex multis , -OMISSIS-) si è già fatta carico di precisare che tanto il contesto ambientale e parentale nel quale opera l’impresa attinta da informativa, quanto la sua struttura organizzativa o societaria, possono rilevare quali elementi sintomatici accessori, in grado di denotare, in concorso con altri, il possibile rischio di infiltrazione o di condizionamento mafioso (il caso esaminato nella pronuncia -OMISSIS- riguardava, appunto, -OMISSIS-).

8.3. Nell’ambito di questa giurisprudenza, per quanto qui rileva, si è ulteriormente precisato che:

- l'amministrazione può dare rilievo anche ai rapporti di parentela tra titolari e familiari che siano soggetti affiliati, organici o contigui a contesti malavitosi laddove tali rapporti, per loro natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lascino ritenere, secondo criteri di verosimiglianza, che l'impresa ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata;

- tale influenza può essere desunta dalla doverosa constatazione che l'organizzazione mafiosa tende a strutturarsi secondo un modello "clanico", che si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della famiglia, sicché in una famiglia mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l'influenza, diretta o indiretta, del capofamiglia e dell'associazione;

- a comprovare la verosimiglianza di tale pericolo assumono rilevanza sia circostanze obiettive, come la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti che pur non abbiano dato luogo a condanne;
sia le peculiari realtà locali, ben potendo l'amministrazione evidenziare come sia stata accertata l'esistenza su un'area più o meno estesa del controllo di una "famiglia" e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti;

- il puntuale riferimento ai vincoli familiari con soggetti controindicati, doverosamente rilevato nei provvedimenti prefettizi, non esprime, dunque, alcuna presunzione tesa ad affermare che il legame parentale implica necessariamente la sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa, ma vale a descrivere la situazione, concreta ed attuale, nella quale l'impresa si trova ad operare;

- la rilevanza sintomatica di tali legami può risultare ulteriormente corroborata, oltre che dai caratteri ad essa intrinseci o estrinseci sin qui riepilogati, anche dal fatto che la parte ricorrente, una volta messa a parte della misura interdittiva, non abbia dato prova di alcuna sua scelta di allontanarsi o di emanciparsi dal contesto familiare di riferimento.

8.4. Quanto alle valutazioni indiziarie ritraibili dalla composizione della compagine imprenditoriale, giova richiamare quanto, da ultimo, evidenziato dalla Sezione (sentenza -OMISSIS-) circa il particolare rilievo nell’ambito della prevenzione antimafia che assume la caratterizzazione di un’impresa quale società a conduzione familiare, poiché proprio quando dietro la singola realtà d’impresa vi è un nucleo familiare particolarmente compatto e coeso (come appunto nel caso di specie) allora è statisticamente più facile che coloro i quali sono apparentemente al di fuori delle singole realtà aziendali possano curarne (o continuare a curarne) la gestione o, comunque interferire in quest’ultima facendo leva sui più stretti congiunti. E’ altrettanto noto che proprio il nucleo familiare “allargato”, ma unito nel curare gli “affari” di famiglia, è uno degli strumenti di cui più frequentemente si serve la criminalità organizzata di stampo mafioso per la penetrazione legale nell’economia (si veda la pronuncia dell’Adunanza Plenaria -OMISSIS- che richiama, a sua volta, i principi già espressi nella sentenza -OMISSIS-, prima richiamata).

8.5. L’assunto logico generale è che, nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia possono verificarsi fenomeni di “influenza reciproca” di comportamenti, cointeressenze, solidarietà, coperture, soggezioni o tolleranza, quindi variegate sfumature di contiguità e influenze, tutte desumibili non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma dalla più oggettiva constatazione della struttura dell’organizzazione mafiosa, articolata in forma clanica ed imperniata, a livello particellare, sulla cellula nucleare e fondante della ‘famiglia’;
dal che consegue che in una ‘famiglia’ mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l’influenza del ‘capofamiglia’ e dell’associazione, anche quanto ai rapporti economici.

In questa logica inferenziale assumono rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e rilevano le peculiari realtà locali, ben potendo l’Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l’esistenza – su un’area più o meno estesa – del controllo di una ‘famiglia’ e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti.

8.6. Questi tratti di specificità che conferiscono speciale rilievo al legami parentali e al contesto sociale risultano, nel caso in esame, del tutto ravvisabili e ritraibili, in sintesi, vuoi dalla peculiare gravità dei curricula criminali presi in esame e dalla intensità del legame di sangue che lega tali soggetti al nucleo familiare del ricorrente;
vuoi da elementi di contesto collegati alla connotazione del territorio e del fenomeno mafioso ivi dominante, del quale i familiari innanzi menzionati costituiscono figure esponenziali di spicco.

Il provvedimento si incentra, infatti, sul riscontro che il ricorrente, -OMISSIS-, è parte integrante (quale -OMISSIS- -OMISSIS-) della -OMISSIS---OMISSIS-, attiva nel territorio -OMISSIS- e nei territori limitrofi in cui rientra anche il Comune -OMISSIS-, sede -OMISSIS-.

A riprova della pericolosità della -OMISSIS-, basti considerare, a margine dell’articolato riepilogo delle vicende penali che hanno coinvolti i diversi soggetti menzionati nell’interdittiva, -OMISSIS-.

Questi, a sua volta, è -OMISSIS-.

-OMISSIS-.

8.7. La parte appellante afferma di non avere contatti con i soggetti sin qui menzionati, ma non allega alcun elemento atto a depotenziare la pregnanza dei suddetti legami parentali, sotto il profilo della loro attualità, concretezza e consistenza, il che apre il campo ad ovvie e del tutto ragionevoli inferenze presuntive che dagli stessi è lecito trarre in considerazione sia del carattere primario dei vincoli familiari considerati (-OMISSIS-);
sia della loro pluralità e convergenza su un unico nucleo ristretto, a suo volta inserito in un’area territoriale notoriamente pervasa dalla dominanza criminale.

Sulla valenza sintomatica e condizionante del rapporto -OMISSIS- valgono, in quanto pienamente aderenti anche al caso in esame, le indicazioni già formulate da questa Sezione con le recenti pronunce -OMISSIS-.

8.8. Non appare idoneo ad intaccare tale valutazione neppure il rilievo che a carico del ricorrente non sono evidenziati pregiudizi di carattere sintomatico, dal momento che, per un verso, è noto che le organizzazioni mafiose tendono a preporre alle imprese soggetti incensurati in modo da “schermare” l’infiltrazione;
per altro verso, è lo stesso art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011 a prevedere che “ il Prefetto competente estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte e gli indirizzi -OMISSIS- ”, mentre, sensi dell’art. 85, comma 3, “ gli accertamenti antimafia si estendono anche ai familiari conviventi di maggiore età ”.

È, del resto, pacificamente riconosciuto che il Prefetto non indaga l’appartenenza, organica o esterna, dell’imprenditore all’associazione mafiosa, ma valuta la sussistenza del pericolo che l’impresa possa subire un condizionamento mafioso, diventando strumento, anche indiretto, dell’organizzazione criminale per il perseguimento dei suoi scopi illeciti. Ed a questo proposito deve tenersi conto del fatto che gli scopi della associazione mafiosa comprendono anche attività collaterali -OMISSIS-, attuato anche attraverso il condizionamento, diretto o indiretto, delle svariate intraprese economiche che in esso si insediano o intendono insediarsi. Rispetto a questi scopi, spesso attuati attraverso una pluralità di soggetti satellitari alla cosca, non è di decisiva rilevanza la mole delle singole e strumentali attività -OMISSIS-, potendo tutte cumulativamente concorrere agli scopi di fiancheggiamento innanzi menzionati.

8.9. Nel complesso degli elementi acquisiti, risulta dunque pertinente l’accento che il provvedimento impugnato pone sul “fattore” familiare, non mancando di far notare - sulla base dell’autorevole precedente del Consiglio di Stato costituito dalla sentenza -OMISSIS- - come nell’ambito -OMISSIS- sia particolarmente pregnante perché vincolante e fondante la stessa struttura dell’articolazione criminale, come già esposto impostata su famiglie, capifamiglia e più vaste aggregazioni parentali le quali -OMISSIS- costituiscono o consolidano alleanze, intensificando in tal modo la propria egemonia sul territorio di riferimento.

Tenuto conto, poi, del contesto socio-territoriale -OMISSIS- e dell’ humus culturale peculiare -OMISSIS-, un contesto familiare significativamente caratterizzato in senso criminale per i plurimi, ramificati e rilevanti rapporti parentali con esponenti -OMISSIS-, qual è quello che può riscontrarsi nel caso della ricorrente, può ragionevolmente essere considerato come elemento che rende “più probabile che non” il rischio di condizionamento mafioso della persona alla quale i rapporti familiari fanno capo.

8.10. In tale scenario acquisiscono rilevanza anche la pervasività e la diffusione della capacità infiltrante dei suddetti gruppi mafiosi nelle locali attività economiche;
le numerose misure interdittive già adottate nei confronti di -OMISSIS- e risultate asservite a logiche criminali (Cons. Stato, -OMISSIS-);
la situazione di illegalità e disordine amministrativo -OMISSIS- (per una fattispecie simile v. Cons. Stato, sez. III, -OMISSIS-).

Presunzione logica vuole che, a fortiori , analoga e più pervasiva capacità di condizionamento i suddetti gruppi egemoni siano in grado di esercitarla su compagini ed entità di ben più modesto potenziale reattivo;
e tale inferenza pare particolarmente pertinente al caso qui in esame in quanto avvalorata, oltre che dai richiamati elementi indiziari, dalla specifica configurazione della -OMISSIS-.

8.11. In tale contesto, la configurazione -OMISSIS- -OMISSIS- della ricorrente non indebolisce, quindi, ma semmai rafforza l’ordine di considerazioni sin qui tracciato, in quanto evidenzia una sua maggiore esposizione al rischio di condizionamento (v. Cons. Stato, -OMISSIS-), proprio per il fatto che la sua organizzazione è -OMISSIS-. Si tratta di considerazioni anche queste munite di un sostrato “fattuale” (la dimensione -OMISSIS-, il quadro socio-territoriale nel quale essa opera, gli elementi sintomatici della sua vicinanza ad epicentri malavitosi) - oltre che rappresentative delle peculiarità sociologiche ricorrenti nell’area di riferimento - che si prestano ad essere integrate ed orientate da valutazioni presuntive che concorrono a delineare in termini sufficientemente puntuali e aderenti al “reale” la peculiare situazione ambientale nella quale l'impresa è attiva ed a fondare una legittima ipotesi prognostica sulla dinamica relazionale nella quale la stessa si trova ad operare.

8.12. Quanto all’-OMISSIS-, esso, sebbene non strettamente pertinente a vicende di mafia, fornisce indiretta conferma di uno spaccato sociale fragile, già aduso allo sconfinamento nel mondo dell’illecito, quindi verosimilmente esposto e vulnerabile alle contaminazioni – di analogo tenore criminale – provenienti dall’esterno, soprattutto se portate da entità in grado di esercitare una considerevole forza di intimidazione, che si somma sinergicamente all’influenza naturalmente conseguente al vincolo familiare. Può dunque dirsi che la “pressione” criminale suscettibile di provenire dai suindicati -OMISSIS-, nei confronti dei -OMISSIS- e tale da compromettere il sereno – immune da condizionamenti criminali – svolgimento dell’attività imprenditoriale che alla stessa fa capo, superi la “soglia di tolleranza” al di là della quale sussistono i presupposti per il legittimo esercizio della funzione preventiva di cui costituisce espressione il provvedimento impugnato.

8.13. In conclusione, contrariamente a quanto asserito dalla parte appellata, nel caso in esame non vi è stata un’automatica ed apodittica valutazione del solo dato del rapporto parentale, bensì l’apprezzamento di un insieme di indici considerati nel loro insieme, che hanno condotto ad un giudizio di verosimile e probabile condizionamento delle scelte e degli indirizzi -OMISSIS-.

Del resto, come noto, la valutazione di verosimiglianza e il giudizio probabilistico sono strumenti tipici della logica indiziaria propria delle misure di prevenzione antimafia, notoriamente avulsa, come ripetutamente sottolineato dagli interpreti, dall’aspirazione ad attingere le certezze tipiche dell’accertamento della responsabilità penale.

9. Per quanto esposto, l’appello va respinto.

10. Le spese del secondo grado di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, nei rapporti con le amministrazioni appellanti, e possono invece essere compensate nei confronti del Comune -OMISSIS-, stante la marginalità della sua posizione rispetto alle questioni centrali della contesa.

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