Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-08-27, n. 201404384

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-08-27, n. 201404384
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201404384
Data del deposito : 27 agosto 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08384/2013 REG.RIC.

N. 04384/2014REG.PROV.COLL.

N. 08384/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8384 del 2013, proposto dalla s.r.l. Agricola Sercera, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L S ed E C, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sez. V del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

La Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L B e F C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M C in Roma, via Antonio Mordini, n. 14;

nei confronti di

Adroit Resources Inc., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. Toscana – Firenze, Sezione II, n. 1066/2013, resa tra le parti, di declaratoria di improcedibilità del ricorso n. 496 del 2013, proposto per l’annullamento del decreto n. 5944 del 14 dicembre 2012, con il quale il Dirigente responsabile della Direzione Generale Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità della Regione Toscana aveva accordato alla Adroit Resources Inc. la proroga del permesso di ricerca minerarie di oro e minerali associati denominato "Faggio Scritto" su 246,00 ettari nel territorio del Comune di Manciano (GR), per due anni a decorrere dal 18 dicembre 2011, con contestuale modifica al programma dei lavori;

nonché per la condanna della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 26 del c.p.a. e dell’art. 96 del c.p.c., al risarcimento dei danni;


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;

Vista la memoria prodotta dalla parte resistente a sostegno delle proprie difese;

Vista la propria ordinanza 15 gennaio 2014, n. 117;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2014 il Cons. Antonio Amicuzzi e udito per la parte appellante l’avvocato Sirtori;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso in appello in esame, la s.r.l. Agricola Sercera, proprietaria di un’azienda agricola compresa nel perimetro di un sito di ricerca e di estrazione di oro e minerali associati (riguardo al quale, con decreto n. 5944 del 14 dicembre 2012, il Dirigente responsabile della Direzione Generale Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità della Regione Toscana ha concesso alla Adroit Resources Inc. una proroga del permesso di ricerca), ha chiesto la riforma della sentenza del T.A.R. Toscana, Sezione II, n. 1066 del 2013, con la quale il ricorso n. 496 del 2013 da essa proposto per l’annullamento del medesimo decreto è stato dichiarato:

a) irricevibile, per essere stato notificato il gravame oltre il sessantesimo giorno dal momento della conoscenza legale dell’atto impugnato;

b) inammissibile per carenza di interesse a ricorrere, per non essere stato dimostrato il danno subito dall’esecuzione del provvedimento, stante la inapplicabilità del criterio della vicinitas per radicare la legittimazione attiva al ricorso.

2.- A sostegno dell’appello, la società originaria ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

a) errore nel giudicare della appellata sentenza, infondatezza dell’eccezione di irricevibilità del ricorso, poiché il T.A.R. ha erroneamente ritenuto che il decreto fosse stato tardivamente impugnato;

b) errore nel giudicare della appellata sentenza, infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, sussistenza della legittimazione a ricorrere e dell’interesse ad agire in capo alla ricorrente, poiché il T.A.R. ha erroneamente ritenuto che nella specie non potesse operare il principio della vicinitas per radicare la legittimazione attiva al ricorso.

c) L’appellante ha quindi riproposto le censure già avanzate con il ricorso di primo grado:

c.1) violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddizione tra motivazione e dispositivo in relazione all’art. 33 della l.r. Toscana n. 78 del 1998 e all’art. 9 del d.P.R. n 382 del 1994: la proroga è stata richiesta ed è stata illegittimamente concessa quando gli effetti del permesso originario erano già decaduti;

c.2) mancata applicazione dell’art. 6 della l. n. 241 del 1990, violazione di legge per mancata applicazione degli artt. 3, 4 e 5 del d.P.R. n. 382 del 1994: all’illegittimità della disposta proroga avrebbe dovuto seguire l’attivazione di un nuovo procedimento;

d) domanda di condanna ex artt. 26 del c.p.a. e 96 del c.p.c., poiché la Regione Toscana ha fondato la sua difesa su affermazioni prive di giuridico fondamento e di prova, il che rivelerebbe il carattere pretestuoso della difesa ed un abuso del diritto di resistere in giudizio.

3.- Con atto depositato il 5 dicembre 2013, si è costituita in giudizio la Regione Toscana, che ha chiesto la reiezione dell’appello.

4.- Con ordinanza 15 gennaio 2014, n. 117, la Sezione ha accolto l’istanza di sospensione della sentenza impugnata.

5.- Con memoria depositata il 10 gennaio 2014, la Regione resistente ha eccepito la improcedibilità dell’appello per carenza di interesse;
nel merito essa ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame, nonché dei riproposti motivi di ricorso di primo grado ed ha contestato la ammissibilità la domanda di condanna per lite temeraria per genericità e ne ha dedotto la infondatezza, nonché a sua volta ha chiesto la condanna della appellante ex art. 26 del c.p.a., attesa la sua condotta pretestuosa. La Regione ha quindi concluso per la reiezione dell’appello.

6.- Alla pubblica udienza del 29 aprile 2014 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza dell’avvocato della parte appellante, come da verbale di causa agli atti del giudizio.

7.- Innanzi tutto il Collegio deve valutare la fondatezza della eccezione, formulata dalla parte resistente, di improcedibilità dell’appello per carenza di interesse (avendo il Settore Valutazione di impatto Ambientale – Opere pubbliche di interesse strategico regionale, della Regione Toscana, a seguito di ritiro della domanda di avvio le procedimento di V.I.A. da parte della società proponente, archiviato definitivamente, con nota del 21 dicembre 2012, il procedimento de quo , nonché avendo il Settore Energia, con decreto dirigenziale n. 5400 del 2013, pronunciato la decadenza del permesso di ricerca per cui è causa a decorrere dal 5 dicembre 2013).

7.1.- Va osservato al riguardo che nel processo amministrativo la dichiarazione di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per essere venuto meno per il ricorrente qualsiasi, anche soltanto strumentale o morale o comunque residua, utilità della pronuncia del giudice;
di conseguenza la parte che ha introdotto l’azione conserva comunque un interesse processualmente rilevante a conseguire l'annullamento della determinazione impugnata quando da esso può ricavare quantomeno il vantaggio morale, sufficiente a sostenere la procedibilità del gravame, o di poter pretendere il risarcimento del pregiudizio patrimoniale sofferto in conseguenza della determinazione giudicata illegittima (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 13 luglio 2011, n. 4229), ovvero la restituzione del contributo unificato effettivamente versato a causa dell’impugnazione dell’atto lesivo.

Pertanto il giudice – ovviamente nel caso in cui non sia lo stesso ricorrente a dedurre che è venuto meno il suo interesse alla pronuncia - deve, di volta in volta, verificare le concrete conseguenze del nuovo atto sul rapporto preesistente, al fine di stabilire se, nonostante il suo sopravvenire, l'eventuale sentenza di accoglimento del ricorso, a prescindere dal suo contenuto eliminatorio del provvedimento impugnato, possa comportare o meno ulteriori effetti conformativi, ripristinatori, restitutori o anche solo propedeutici a future azioni rivolte al risarcimento del danno.

Nel caso in esame, la società appellante, proprietaria di un’azienda agricola compresa nel sito di ricerca e di estrazione riguardo al quale con il provvedimento impugnato era stata concessa l’impugnata proroga del permesso di ricerca, ha prospettato, anche con l’istanza di sospensione della impugnata sentenza, danni derivanti dalla compromissione dei valori naturalistici e paesaggistici dell’area interessata, sicché non può escludersi che, oltre al sicuramente esistente interesse morale all’accoglimento del gravame, possa conservare interesse all’ottenimento di una statuizione giurisdizionale propedeutica a future azioni rivolte al risarcimento del danno (in forma specifica o per equivalente).

La eccezione in esame non è quindi suscettibile di accoglimento.

8.- Nel merito, l’appello è fondato.

9.- Con il primo motivo di gravame è stata contestata la statuizione con cui il T.A.R. ha ritenuto che il decreto de quo sia stato tardivamente impugnato perché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 della l.r. Toscana n. 18 del 1996, in data 18 dicembre 2012, quando già la società ricorrente era a conoscenza dell’esistenza di un procedimento volto alla proroga dell’autorizzazione di cui si discute.

Ad avviso del T.A.R., la notifica del ricorso sarebbe tardiva, perché avvenuta in data 8 marzo 2013 quindi oltre il termine di sessanta giorni successivo al 2 gennaio 2013, quando si doveva ritenere avvenuta la conoscenza legale del provvedimento da parte di tutti i soggetti che non avevano titolo alla notifica individuale del provvedimento

L’appellante ha dedotto che tale statuizione di irricevibilità è erronea, in quanto il provvedimento impugnato non sarebbe stato e non doveva essere pubblicato sul B.U.R.T., in quanto la l.r. Toscana n. 18 del 1996 è stata abrogata con l’art. 25 della l.r. Toscana n. 23 del 2007, entrato in vigore, ex art. 24, il 1° gennaio 2008.

Infatti l’art. 18 della l.r. n. 23 del 2007 prevede, per gli atti della Regione conclusivi di procedimenti amministrativi (come quelli disciplinati dall’art. 2 della precedente l. r. n. 18 del 1996) la pubblicazione non più nel B.U.R.T., ma nelle istituite banche dati degli atti amministrativi della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

Quindi, nel vigore della l.r. Toscana n. 23 del 2007, il B.U.R.T. è pubblicato in forma esclusivamente digitale e resta, ex artt. 1 e 2 della legge stessa, il solo strumento legale di conoscenza degli atti da pubblicare con esso, mentre tra gli atti amministrativi da pubblicare, ex artt. 4 e 5 della legge in questione, non sono elencati gli atti amministrativi regionali conclusivi di procedimenti amministrativi, che, ai sensi del successivo art. 18, devono essere pubblicati sul sito web della Regione.

Del resto, ciò risulta desumibile dalla lettura dello stesso decreto impugnato, che ha espressamente indicato “Atto soggetto a pubblicazione su banca dati”.

L’appellante ha anche richiamato un orientamento della stessa sezione del T.A.R. Toscana (sentenza n. 1505 del 2009), secondo cui la circostanza dell’avvenuta pubblicazione di un decreto sulla banca dati della Giunta Regionale non era idonea a far presumere la conoscenza dell’atto in capo a terzi.

Peraltro, anche ammesso che all’epoca dei fatti di causa fosse ancora vigente l’abrogata legge regionale, l’appellante rileva che la difesa della Regione aveva indicato una data di pubblicazione errata, essendo stata pubblicata la parte II del B.U.R.T., in cui gli atti di cui trattasi avrebbero dovuto essere inseriti, non in data 18 dicembre 2012, come indicato da detta difesa, ma in data 19 dicembre 2012;
tanto avrebbe rilevanza ai fini della richiesta di condanna ex art. 26 del c.p.a. e dell’art. 96 del c.p.c..

9.1.- La Regione appellata ha al riguardo negato di aver affermato che la pubblicazione dell’impugnato provvedimento di proroga fosse avvenuta sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ma che aveva sostenuto che esso era soggetto a pubblicazione sulla banca dati ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera a), della l.r. Toscana n. 23 del 2007, ciò che era stato certificato in data 19 dicembre 2012.

Pertanto, poiché il termine per l’impugnazione del provvedimento decorreva dalla medesima data, esso sarebbe stato comunque tardivamente impugnato, in quanto il ricorso è stato notificato alla Regione in data 6 marzo 2013, a nulla valendo che l’ostensione dell’atto in questione alla società ricorrente era avvenuta in data 7 gennaio 2013, a seguito di una richiesta di accesso, dovendosi altresì considerare che nella relativa domanda di accesso la società aveva affermato che il permesso di ricerca era scaduto e che pendeva un procedimento di proroga il cui esito non era noto, con illogicità della circostanza che l’unico provvedimento da essa non conosciuto fosse proprio quello impugnato.

9.2. Osserva la Sezione che l’art. 1 della l.r. Toscana n. 23 del 2007 stabilisce che “ Il Bollettino ufficiale della Regione Toscana, di seguito denominato BURT, è lo strumento legale di conoscenza delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati alle altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall'ordinamento vigente ”.

Il successivo art. 18 dispone che “ 1. Gli atti amministrativi della Giunta regionale e del Consiglio regionale sono pubblicati in apposite banche dati sui rispettivi siti web, nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

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