SENTENZA sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 7, numero provv.: 202402122, Verifica appello

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Sul provvedimento

Citazione :
SENTENZA sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 7, numero provv.: 202402122, Verifica appello
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202402122
Data del deposito : 4 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/03/2024

N. 02122/2024REG.PROV.COLL.

N. 04082/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4082 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati M B, S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS- (Sezione Prima) n. 00054/2023, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2024 il Cons. Marco Valentini e udito per la parte appellante l’avvocato Angelo Clarizia su delega dichiarata di M B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Avanti il giudice di prime cure, l’originaria ricorrente, odierna appellante, ha chiesto l’annullamento:

- del provvedimento del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il -OMISSIS- avente ad oggetto l’esclusione della candidata dott.ssa -OMISSIS- “ dal prosieguo della procedura concorsuale per la classe di concorso -OMISSIS- ”, notificato in data 07.06.2022 e comunicato in data 07.06.2022;

- di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale compresa la cancellazione dalle graduatorie provinciali per le supplenze.

La ricorrente, odierna appellante, è in possesso della laurea magistrale vecchio ordinamento in Conservazione dei Beni Culturali, indirizzo Beni storici artistici architettonici conseguita presso l’Università degli Studi di -OMISSIS- ed è iscritta dal 2014 nelle graduatorie di terza fascia (oggi GPS), nonché dal 2020, anno della loro istituzione, nelle graduatorie provinciali per le supplenze e svolge attività quale insegnante dall’anno scolastico 2019/20.

Il primo giudice ha respinto il ricorso.

In particolare - fermi restando i profili di inammissibilità laddove il ricorso fosse rivolto avverso l’asserita cancellazione dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), in quanto non consta che un siffatto provvedimento sia stato emesso dall’Amministrazione intimata – il giudice di prime cure ha ritenuto destituita di fondamento la denunciata nullità del provvedimento gravato, in quanto è da ritenersi applicabile “ la preclusione all’annullamento giurisdizionale, prevista dall’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, proprio in ragione della natura vincolata e della correttezza sostanziale del provvedimento impugnato” .

Ha soggiunto la sentenza impugnata che l’Ufficio scolastico competente ha ritualmente comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento di esclusione dalla procedura selettiva in parola, in ragione della ritenuta carenza del titolo di studio spendibile per l’accesso alla classe di concorso -OMISSIS-, precisando che è da ritenersi “ tassativa l’elencazione dei titoli di cui al DM n. 259 del 9 maggio 2017, il quale comprende tutte le tipologie di lauree spendibili (vecchio ordinamento, specialistiche e magistrali) ai fini dell’accesso, a vario titolo, alle diverse classi di concorso ed il titolo di studio presentato (Laurea in conservazione dei beni culturali – vecchio ordinamento) non è riconosciuto – dal DM n. 259/2017 medesimo - come valido per l'accesso alla classe di concorso -OMISSIS- – -OMISSIS- ” .

Inoltre, ad avviso del primo giudice, l’amministrazione ha compiuto un’adeguata valutazione di quanto rappresentato in corso di procedimento dall’odierna appellante, compiutamente motivando.

In ragione di ciò, il TAR ha ritenuto non sussistere il vizio di violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e considerato comunque destituiti di fondatezza anche gli ulteriori motivi di impugnazione.

Avverso la sentenza di primo grado in data 11 maggio 2023 è stato depositato ricorso in appello con la richiesta, in riforma della sentenza gravata, di ammettere parte appellante alla prosecuzione della procedura concorsuale.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l’-OMISSIS-.

In data 19 gennaio 2024 ha depositato memoria la parte appellante.

Nell’udienza pubblica del 20 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In sede di appello, sono stati dedotti quattro motivi:

- erroneità della sentenza. nullità del provvedimento per violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990

Sostiene l’appellante che il provvedimento gravato è errato in nella parte in cui non accoglie la richiesta di nullità dell’atto impugnato per violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. L’Amministrazione avrebbe invece formulato il decreto di esclusione senza considerare le osservazioni prodotte dalla candidata e inoltre sprovvisto della parte motivazionale necessaria in presenza di osservazioni presentate ex art. 10-bis.

- sull’erroneità della sentenza gravata. contraddittorietà degli atti della p.a. interpretazione costituzionalmente orientata. violazione ed errata applicazione del d.d. 499/2020 in combinato disposto con il dm 259/2017: eccesso di potere per erroneità dei presupposti. lesione del legittimo affidamento. violazione del principio di irretroattività della legge. violazione del principio di certezza del diritto. prevalenza della sostanza sulla forma. eccesso di potere per erroneità dei presupposti normativi

Osserva l’appellante che la sentenza gravata afferma che il d. P.R. n. 19/2016 contiene un’elencazione tassativa di titoli e una disciplina completa ed esaustiva al punto da non consentire alcuna integrazione delle sue disposizioni, implicitamente abrogando le norme previgenti rispetto alle quali è cronologicamente successivo, gerarchicamente superiore ed ha carattere di specialità, non lasciando spazio all’applicazione di discipline parallele.

Secondo l’appellante, l’interpretazione dell’amministrazione è assolutamente irragionevole, arbitraria e illogica, nonché in violazione del principio di certezza del diritto in quanto, senza alcuna motivazione, in un primo momento il titolo posseduto dalla ricorrente è stato ritenuto valido per l’insegnamento nella classe -OMISSIS- (in cui ancora insegna e per la quale è correttamente inserita nelle graduatorie per le supplenze), salvo poi svuotarlo di validità.

Tale illegittima determinazione ben potrebbe essere rimossa, secondo l’appellante, semplicemente tramite una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione e in ragione del legittimo affidamento maturato dall’appellante nell’ agere della P. A..

- erroneità della sentenza gravata. eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e di istruttoria. violazione art. 3l. n. 241/90, eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione. violazione della lex specialis

Argomenta l’appellante che la sentenza impugnata si limita a richiamare, circa gli ulteriori motivi di diritto, precedenti pronunce.

Tuttavia, le disposizioni evocate dal primo giudice, per come interpretate, appaiono viziate da illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza dal momento in cui, da un lato, consentono a chi sia in possesso di una laurea in -OMISSIS-ma, allo stesso tempo, impediscono ai docenti in possesso del medesimo titolo di studio di potere accedere alla classe di concorso che ricomprende-OMISSIS- dove l’odierna appellante ha sempre insegnato.

- erroneità della sentenza gravata. violazione del principio di affidamento, violazione dell’art. 1, comma 2 bis l. n. 241/1990.eccesso di potere per sviamento, ingiustizia e contraddittorietà. violazione dei principi di leale collaborazione, buona fede e del legittimo affidamento. violazione dell’art. 97 cost.

Deduce l’appellante che non appaiono neppure condivisibili le ragioni addotte dal TAR in relazione alla dichiarata infondatezza del terzo motivo di impugnazione, ove, nel richiamare precedente pronuncia, si asserisce che la validazione del titolo effettuato dalla medesima amministrazione non abbia alcun valore.

Si rilevano, dunque, completamente lesi i principi di leale collaborazione, buona fede e del legittimo affidamento della docente.

L’appello è fondato.

Osserva il Collegio che, al di là dei molteplici motivi proposti in primo grado e riproposti in appello, che possono essere valutati congiuntamente per l’evidente connessione, il thema decidendum può restringersi alla questione principale che concerne la valutazione della portata, rispetto alla fattispecie di cui è causa, del d. P. R. n. 19/2016 e del d.m. n. 259/2017.

Secondo la valutazione del primo giudice, il citato decreto ministeriale disciplina con carattere di tassatività, completezza ed esaustività la materia delle classi di concorso per l’insegnamento nelle scuole secondarie e dei relativi titoli di accesso, con effetto abrogativo implicito dei precedenti regimi normativi, per essere intervenuta una nuova regolamentazione dell’intera materia.

Ne consegue che l’esaustività della relativa disciplina impedisce in radice l’operatività di eventuali meccanismi di etero-integrazione delle sue disposizioni, ad opera di previsioni di carattere più generale.

Alla luce di tale opzione interpretativa, l’appellante risulterebbe in possesso di un titolo di studio non valido per l’accesso al concorso, con la conseguenza della legittimità della sua esclusione.

Tuttavia, va rilevato che su questioni sostanzialmente in termini la Sezione ha avuto modo recentemente di pronunciarsi con un diverso orientamento, che va in questa sede confermato.

In particolare, si richiama la sentenza n. -OMISSIS-, di cui si riporta stralcio, anche con valore di precedente specifico e conforme, ai sensi degli articoli 74, comma 1 e 88, comma 2, lett. d) del cod. proc. amm. “(….) la questione dirimente sollevata dall’appellante, i cui motivi possono esser considerati congiuntamente per l’evidente connessione, concernente l’ammissibilità della laurea vecchio ordinamento in Conservazione dei Beni Culturali ai fini dell’insegnamento nella classe A012, è stata già compiutamente vagliata dal Consiglio di Stato, Sezione VII, con la sentenza n. 8872/2023, pubblicata l’11 ottobre 2023 (…)” . In particolare, è stato statuito che “ I titoli di studio previsti dall’art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59 – espressamente richiamati dall’art. 2, comma 1, lett. c) del bando (D.D. Ministero dell’Istruzione n. 510/2020) – sono: “(la) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure (il) diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure (un) titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso”. Nella specie, l’originaria ricorrente aveva dichiarato – quale titolo di studio per l’accesso alla procedura straordinaria per posto comune della classe di concorso A012 – Discipline letterarie negli istituti di II grado – di essere in possesso della Laurea Vecchio Ordinamento in Conservazione dei Beni culturali con indirizzo archeologico, conseguita presso l’Università degli Studi di Pisa in data 22 marzo 2004 con punti 110/110.

Come certificato dal Consiglio di Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università degli Studi di Pisa, il titolo di studio posseduto dalla appellata è equiparato alla laurea magistrale LM 2-Archeologia che, a sua volta, per come ricavabile dall’Allegato A del D.M. n. 259/2017 (concernente la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016) è coerente con la classe di concorso richiesta dalla ricorrente (A012 – discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado), vigente alla data di indizione del concorso, a prescindere dall’anno accademico di conseguimento.

In particolare, per come evincibile dall’anzidetto Allegato A del D.M. n. 259/2017, la Laurea Magistrale LM 2 – Archeologia – alla quale è equiparata la Laurea Vecchio Ordinamento in Conservazione dei Beni Culturali con indirizzo archeologico posseduta e dichiarata dalla ricorrente – costituisce titolo di accesso alla classe di concorso A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, a prescindere dall’a.a. di conseguimento, con almeno 84 crediti nei settori scientifico disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO, di cui: 12 LFIL-LET/04, 12 L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN 01, 12 M-GGR/01, 24 tra L-ANT/02 o 03 e MSTO/01 o 02 o 04, crediti questi anch’essi in possesso dell’appellata.

La resistente aveva, dunque, il possesso congiunto di tutti i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), b) e c) del bando (D.D. Ministero dell’Istruzione n. 510/2020), per poter partecipare alla procedura straordinaria per il posto comune della classe di concorso A012”.

Fermo restando il carattere dirimente ai fini del decidere del rinvio al precedente appena richiamato il Collegio ritiene comunque di evidenziare:

-che la sentenza n. 8872/2023 è riferita all’equiparazione fra la Laurea ‘vecchio ordinamento’ in conservazione dei beni culturali e la laurea magistrale LM 2-Archeologia: cionondimeno, i princìpi enunciati in tale sentenza sono applicabili anche nel caso in esame, venendo in ambedue i casi in rilievo la spendibilità ai fini concorsuali di un titolo universitario non direttamente contemplato dal d. P.R. n. 19/2016 ma desumibile attraverso un meccanismo di equipollenze desunto dalla disciplina anteriore al 2016;

- che non si tratta qui di negare la valenza generale e (almeno tendenzialmente) onnicomprensiva delle previsioni di cui al d.P.R. n. 19/2016. Tuttavia, ai fini del decidere occorre tenere adeguatamente conto del carattere speciale delle pregresse disposizioni in tema di equipollenze (disposizioni che, nel caso in esame, ammettevano l’equiparazione fra il titolo di studio posseduto dalla ricorrente e quello espressamente richiesto ai fini della partecipazione alla procedura all’origine dei fatti di causa).

Ciò consente di definire la presente vicenda in applicazione del generale principio secondo cui lex posterior generalis non derogat priori speciali .

L’appello, pertanto, va accolto.

Sussistono nondimeno peculiari motivi, in considerazione della particolarità e della novità della questione trattata, per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

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