Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-05-22, n. 201402631
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Testo completo
N. 02631/2014REG.PROV.COLL.
N. 01132/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1132 del 2014, proposto da:
Comune di L'Aquila, rappresentato e difeso dall'avv. D D N, con domicilio eletto presso Annalisa Pace in Roma, via Tremiti 10;
contro
R M, M D D, G D, non costituiti ;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA: SEZIONE I n. 01037/2013, resa tra le parti, concernente silenzio serbato dall'amministrazione in merito alla richiesta di concessione del contributo statale per la riparazione con miglioramento sismico e per la ricostruzione dell'aggregato edilizio distrutto dal sisma del 06/04/09
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2014 il Cons. Sandro Aureli e udito l’avv.to D D N;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sentenza della quale il Comune dell’Aquila chiede la riforma ha accolto il ricorso degli appellati e per l’effetto ha disposto “che il Comune definisca il procedimento nei termini di cui in motivazione”, vale a dire entro ottanta giorni dalla notifica o comunicazione della decisione.
Nella stessa sentenza il comune viene condannato il Comune intimato al pagamento di euro 1.500,00 per spese di lite,oltre accessori.
Tale dispositivo è supportato da motivazione per effetto della quale viene accertata l’illegittimità del silenzio inadempimento sulla richiesta rivolta al detto Comune di L’Aquila in data 28 aprile 2013, per ottenere la concessione del contributo statale ex lege 77/2009, finalizzato alla riparazione con miglioramento sismico ed alla ricostruzione dell’immobile di proprietà dei ricorrenti in primo grado, danneggiato e/o distrutto dal noto sisma del 6 aprile 2009.
A tanto il primo giudice è pervenuto nel convincimento, formatosi sulla base del quadro normativo di riferimento di cui meglio si dirà oltre, che il Comune sia , in forza dell’