Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-01-12, n. 201700052

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-01-12, n. 201700052
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201700052
Data del deposito : 12 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/01/2017

N. 00052/2017REG.SEN.

N. 01950/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1950 del 2016, proposto da:
F & C Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Clarizia C.F. CLRNGL48P06H703Z, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;



contro

ATER Roma - Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale del Comune di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato E R C.F. RND57H70H501K, con domicilio eletto presso l’avvocato E R dell’Avvocatura ATER in Roma, V. Fulcieri Paulucci De Calboli, n. 20;



nei confronti di

Del Bo Roma Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Ferola C.F. FRLRFL49T08F839S e Bianca Luisa Napolitano C.F. NPLBCL55A68F839S, con domicilio eletto presso Bianca Luisa Napolitano in Roma, G.B. De Rossi, n. 30;
Del Bo Impianti Srl, Del Bo Servizi Spa e Consorzio del Bo Scarl, non costituiti in giudizio;
Del Vecchio Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Russo C.F. RSSMCL78D02F839V e Antonio Parisi C.F. PRSNTN75B27F839F, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato in Roma, p.za Capo di Ferro, n. 13;
Impresa Marrocco Elevators Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Massimo Pellicano C.F. PLLFMS84H11H501Q e Francesco Lilli C.F. LLLFNC65L01H579O, con domicilio eletto presso Francesco Lilli in Roma, via di Val Fiorita, n. 90;



per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III QUATER, n. 02637/2016, resa tra le parti, concernente l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e servizio di conduzione degli impianti meccanici negli edifici ATER.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ATER Roma - Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale del Comune di Roma, di Del Bo Roma Srl, di Del Vecchio Srl e dell’Impresa Marrocco Elevators Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il dispositivo di sentenza n. 4145 del 7 ottobre 2016;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2016 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Angelo Clarizia, Francesco Lilli, Marcello Russo, Antonio Parisi e Raffaele Ferola;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.




FATTO

1.Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione III-quater, con la sentenza 25 febbraio 2016, n. 2637, ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte ha rigettato il ricorso proposto dall’attuale appellante (seconda classificata) per l’annullamento della determinazione direttoriale ATER n. 324 del 26 novembre 2015, recante l'aggiudicazione dei tre lotti (rispettivamente alla Del Vecchio s.r.l., primo lotto; alla Marocco Elevators s.r.l., secondo lotto; Del Bo Roma s.r.l., terzo lotto) della procedura aperta per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e servizio di conduzione degli impianti meccanici negli edifici ATER.

Il TAR ha rilevato in sintesi che:

- l'unicità del centro decisionale, che legittima l'esclusione delle imprese appartenenti a tale centro, postula la partecipazione delle suddette imprese ad una specifica e determinata gara, perché solo in presenza di tale circostanza può essere ravvisato la lesione del principio della concorrenza e un potenziale condizionamento dell'esito della procedura;

- nella fattispecie in esame ciascun lotto doveva essere considerato un'autonoma procedura e le imprese appartenenti al gruppo Del Bo avevano partecipato a lotti diversi;

- la violazione dell'art. 4 del Disciplinare di gara, il quale stabiliva a pena di esclusione la preclusione per l'ausiliaria di partecipare alla gara in proprio, associata o consorziata o in situazione di controllo, collegamento con altro concorrente, non è invocabile nel caso in esame in quanto il termine "gara" deve essere circoscritto alla procedura avente ad oggetto l'aggiudicazione di un singolo e determinato lotto;

- nella fattispecie in esame si è in presenza di un avvalimento infragruppo in quanto la Del Bo Roma srl è consorziata del Consorzio Del Bo e pertanto trova applicazione l’art. 49, lett. g), d.lgs. n.163-2006 il quale stabilisce che nel caso di avvalimento di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f), l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

- si tratta di un avvalimento avente ad oggetto i requisiti finanziari di un’altra impresa (c.d. avvalimento di garanzia);

- inammissibili devono invece essere dichiarati i successivi motivi aggiunti con cui la ricorrente ha impugnato tutte e tre le aggiudicazioni dei lotti in questione.

2. L’appellante ha contestato la correttezza delle conclusioni cui è pervenuta la impugnata, deducendo quattro motivi di gravame, tutti rubricati: “Erroneità del presupposto. Travisamento. Motivazione illogica ed insufficiente. Difetto di istruttoria”, con cui sotto vari profili è stata lamentata la mancata esclusione delle società riconducibili ad unico centro decisionale per carenza dei requisiti di qualificazione; la genericità dell'avvalimento; sono stati riproposti i motivi aggiunti avverso il provvedimento di aggiudicazione del Lotto 1 alla Del Vecchio S.r.l. e, in subordine, avverso il provvedimento di aggiudicazione del Lotto 2 alla Marrocco Elevators S.r.l.; sono stati, infine, riproposti i motivi aggiunti, in via estremamente gradata, avverso il provvedimento di aggiudicazione del Lotto 3 alla Del Bo Roma S.r.l.

3. La società Del Bo Roma s.r.l. si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione dell’appello e proponendo appello incidentale con cui ha riproposto i motivi del ricorso incidentale escludente di primo grado.

Si sono costituite in giudizio anche l’ATER, la società Del Vecchio s.r.l. e l'Impresa Marrocco Elevators S.r.l., chiedendo la reiezione dell’appello.

4. All’udienza pubblica del 6

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