Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-10-12, n. 201604222

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-10-12, n. 201604222
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201604222
Data del deposito : 12 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/10/2016

N. 04222/2016REG.PROV.COLL.

N. 00811/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 811 del 2016, proposto da:
Comune di Aprilia, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati L F e C B, con domicilio eletto presso Adriano Casellato in Roma, viale regina Margherita 290;

contro

Provincia di Latina, quale Autorità d’ambito territoriale ottimale 4 - Lazio meridionale – Latina, ai sensi dell’ordinanza presidenziale n. 341 del 21 ottobre 2013, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato C D S, con domicilio eletto presso R C in Roma, piazza Mancini 4;
Regione Lazio, in persona del presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato S R, domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna 27;
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

nei confronti di

Acqualatina s.p.a., in persona dell’amministratore delegato pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Zaza D’Aulisio e Tiziana Ferrantini, con domicilio eletto presso Francesco Cardarelli in Roma, via Da Palestrina, 47;
Depfa Bank Plc, filiale di Roma, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

della sentenza del T.A.R. LAZIO - SEZ. STACCATA DI LATINA, SEZIONE I, n. 437/2015, resa tra le parti, con la quale il giudice amministrativo ha dichiarato il difetto di giurisdizione sull’impugnazione di una delibera dell’Autorità d’ambito, recante la presa d’atto e accettazione, in qualità di debitore ceduto, dell’atto di conferma della cessione dei crediti del gestore del servizio idrico Aqualatina s.p.a. alla propria banca finanziatrice Depfa Bank Plc


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Latina, quale Autorità d’ambito territoriale ottimale 4 - Lazio meridionale - Latina, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della Regione Lazio e di Acqualatina s.p.a.;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 105, comma 2 e 87, comma 3, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2016 il consigliere F F e uditi per le parti gli avvocati C B, Stefani Ricci, Corrado Morrone, su delega dell’avvocato C D S, e Alfredo Zaza D’Ausilio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione staccata di Latina il Comune di Aprilia impugnava la delibera con cui l’Autorità d’ambito territoriale ottimale 4 Lazio Meridionale - Latina, in qualità di debitore rispetto a Acqualatina s.p.a., gestore del servizio idrico integrato per l’Ambito territoriale ottimale, dichiarava di accettare ex art. 1264 cod. civ. la cessione alla Depfa Bank plc del credito del gestore medesimo nei propri confronti;
cessione a sua volta convenuta ed effettuata a garanzia del finanziamento concesso ad Acqualatina dall’istituto di credito cessionario per la gestione del servizio (delibera della conferenza dei sindaci e dei presidenti della Provincia dell’Autorità d’ambito n. 7 del 19 aprile 2013).

2. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo adito dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.

Secondo il giudice di primo grado la controversia promossa dal Comune « riguarda una vicenda di cessione del credito ai sensi degli artt. 1260 e ss. del c.c. », ed in particolare l’accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto manifestata nella delibera impugnata « non costituisce esercizio di potere amministrativo e non da luogo a lesione di interessi legittimi nei confronti di alcuno », ma si sostanzia in una « dichiarazione di accettazione, che non concorre alla formazione del contratto di cessione né è qualificabile come mera dichiarazione di scienza;
essa integra un riconoscimento del debito verso il nuovo creditore che produce l’effetto di rendere efficace la cessione nei propri confronti
». Pertanto – ha concluso il Tribunale amministrativo – su tale atto la giurisdizione è devoluta al giudice ordinario.

3. Con il presente appello il Comune di Aprilia contesta la declinatoria di giurisdizione.

4. Si sono costituite per resistere all’appello la Provincia di Latina, in qualità di Autorità d’ambito territoriale ottimale 4 Lazio Meridionale – Latina, Acqualatina s.p.a., il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Lazio.

5. L’Autorità d’ambito resistente ha eccepito l’irricevibilità dell’appello, perché notificato il 5 gennaio 2016, oltre il termine “lungo” di tre mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il precedente 28 maggio 2015.

6. L’eccezione è fondata.

7. Per giurisprudenza di questo Consiglio di Stato le pronunce dei Tribunali amministrativi regionali declinatorie della giurisdizione amministrativa sono soggette al termine di tre mesi decorrente dalla loro pubblicazione.

Questa estensione del termine “lungo” deriva dal combinato dei seguenti disposti del codice del processo amministrativo:

- l’art. 92, comma 3, che prevede in via ordinaria il termine di sei mesi;

- l’art. 87, comma 3, il quale stabilisce un dimezzamento di « tutti i termini processuali » per i giudizi da trattare in camera di consiglio ai sensi del precedente comma 2, ad eccezione « nei giudizi di primo grado », dei termini « per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti »;

- l’art. 105, comma 2, a mente del quale per « i giudizi di appello contro i provvedimenti dei tribunali amministrativi regionali che hanno declinato la giurisdizione o la competenza si segue il procedimento in camera di consiglio, di cui all'articolo 87, comma 3 ».

8. Ciò premesso, nel caso di specie è pacifico che si verte nell’ipotesi disciplinata dall’ora richiamato art. 105, comma 2, dal momento che la sentenza appellata si sostanzia in un unico capo di decisione con cui è stata declinata la giurisdizione amministrativa ed invece affermata quella del giudice ordinario sul ricorso promosso dal Comune di Aprilia.

9. Non induce a diversa conclusione la circostanza che quest’ultimo abbia riproposto le censure di merito già contenute nel ricorso di primo grado e chiesto a questo Consiglio di Stato che le stesse siano accolte. Infatti, come puntualmente dedotto dall’Autorità d’ambito, l’accoglimento delle censure dirette alla declinatoria di giurisdizione è assorbente ai sensi del comma 1 dell’art. 105, poiché in questo caso il Consiglio di Stato « rimette la causa al giudice di primo grado », previo annullamento della sentenza appellata, al fine di assicurare il rispetto del doppio grado di giudizio nell’ambito del processo amministrativo, una volta definita in senso affermativo la questione di giurisdizione.

10. Nondimeno, il Comune appellante sostiene che il termine per appellare al Consiglio di Stato le sentenze dei tribunali amministrativi che declinano la giurisdizione rimarrebbe quello ordinario di sei mesi dalla loro pubblicazione, sull’assunto che il rinvio operato dal citato art. 105, comma 2, all’art. 87, comma 3, parimenti citato « deve intendersi come riferito esclusivamente alla mera trattazione in camera di consiglio e non anche al dimezzamento del termine per appellare » (così in memoria conclusionale), soggiungendo che l’art. 92, comma 3, non opera alcuna eccezione per i giudizi soggetti a riti speciali.

11. La tesi dell’amministrazione – da ultimo ribadita in camera di consiglio - è evidentemente insostenibile innanzitutto sul piano letterale, dal momento che come, rilevato in precedenza, il dimezzamento dei termini processuali disposto dall’art. 87, comma 3, del codice del processo amministrativo è riferito in modo incontrovertibile a « tutti i termini processuali », salve le eccezioni ivi contemplate espressamente, per cui non vi è dubbio che anche il termine “lungo” per proporre appello previsto dall’art. 92, comma 3, è al soggetto dimezzamento previsto dalla prima delle citate disposizioni.

12. In secondo luogo, non è dubitabile che in virtù dell’art. 105, comma 2, del codice del processo gli appelli contro le declinatorie di giurisdizione siano soggetti al termine di tre mesi dalla pubblicazione per effetto del richiamo operato da questa disposizione all’art. 87, comma 3. Infatti, contrariamente a quanto sostiene il Comune, il richiamo in questione non può intendersi invece limitato ai soli termini per la trattazione dell’incidente cautelare, perché oltre a non essere suffragata da alcun elemento testuale, questa ricostruzione determinerebbe un singolare procedimento “a termini misti”, in parte ordinari e in parte dimezzati, che non trova riscontro alcuno nel panorama del processo amministrativo (e in altri ordinamenti processuali).

13. In camera di consiglio il difensore dell’amministrazione ha invocato in via subordinata l’errore scusabile.

Sennonché, nel caso di specie non sono configurabili né « oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto », né tanto meno « gravi impedimenti di fatto » al ricorrere dei quali l’art. 37 cod. proc. amm. condiziona il riconoscimento del beneficio in questione (che per pacifica giurisprudenza ha carattere eccezionale: cfr. Cons. Stato, Ad. plen, 27 luglio 2016, n. 22, 9 agosto 2012, n. 32). Infatti, nessuno dei casi tipizzati dalla giurisprudenza sull’istituto è configurabile. In particolare, alla luce della ricostruzione effettuata in apice, non è predicabile alcuna oscurità del quadro normativo. Del pari non si registrano oscillazioni della giurisprudenza, che anzi è granitica nel ritenere applicabile agli appelli contro le declinatorie di giurisdizione il termine dimezzato per appellare (in termini con la presente decisioni si registrano quelle di questo Consiglio di Stato di seguito citate: Sez. III, 15 aprile 2016, n. 1531, 8 luglio 2015, n. 3430, 7 luglio 2015, nn. 3379, 3385, 3386 e 3389;
Sez. IV, 31 ottobre 2013, n. 5267;
Sez. V, 25 gennaio 2016, n. 228, 18 marzo 2015, n. 1399, 16 febbraio 2015, n. 778, 31 dicembre 2014, n. 6451;
Sez. VI, 20 marzo 2012, n. 1574).

14. In ragione di quanto rilevato l’appello è dunque tardivo e deve essere dichiarato irricevibile, dal momento che a fronte della pubblicazione della sentenza del Tribunale amministrativo avvenuta il 28 maggio 2015, il termine di tre mesi per proporre appello ex art. 105, comma 2, cod. proc. amm. scadeva, tenuto conto della sospensione feriale nel mese di agosto, il 28 settembre 2015, come esattamente eccepito dall’Autorità d’ambito, mentre il Comune di Aprilia ha notificato la propria impugnazione solo il 5 gennaio 2016.

15. Quanto alle spese del presente grado d’appello, in ordine alle stesse il Collegio ritiene che le peculiari caratteristiche della fattispecie controversa giustifichi una pronuncia di compensazione tra tutte le parti.

16. Infine, in relazione alle clausole negoziali dell’atto di cessione del credito questo collegio ritiene che emergano aspetti di interesse per la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si tratta in particolare delle clausole - su cui si fonda il presente appello - in virtù delle quali l’Autorità d’ambito: si obbliga ad informare l’istituto di credito cessionario del credito di « tutti gli eventi (…) incidenti sull’equilibrio economico-finanziario di cui alla Convenzione » (art. 3);
accetta contemporaneamente alla cessione di credito la delegazione di pagamento del credito medesimo a favore dell’istituto di credito cessionario, senza potere opporre al primo le eccezioni opponibili al cedente Acqualatina, tra cui la compensazione (art. 4);
ed inoltre accetta che le decisioni assunte da Acqualatina nell’ambito della convenzione per la gestione del servizio idrico « sono soggette al preventivo consenso scritto » della banca cessionaria (art. 5). Si tratta infatti di clausole che oltre ad esporre l’amministrazione concedente a rischi di esborsi finanziari eccessivi sembrano interferire nel rapporto tra questa e il concessionario del servizio.

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