Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-08-10, n. 201603597

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-08-10, n. 201603597
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201603597
Data del deposito : 10 agosto 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/08/2016

N. 03597/2016REG.PROV.COLL.

N. 07203/2011 REG.RIC.

N. 07204/2011 REG.RIC.

N. 07205/2011 REG.RIC.

N. 07206/2011 REG.RIC.

N. 10230/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

1.
sul ricorso numero di registro generale 7203 del 2011, proposto da:
B B, S C, F F, G N, E S, rappresentati e difesi dall'avvocato F C C.F. CHTFNC65T54F052N, con domicilio eletto presso Virginia Giocoli in Roma, via della Giuliana, 82;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;



2.
sul ricorso numero di registro generale 7204 del 2011, proposto da:
- A A, D A, A A, F A, G A, A B, F B, S B, S B, S B, G B, A B, P B, M B, P B, G C, G C, P C, L C, P C, A C, A C, A M C, P C, D C, R D P, L U D, A D B, A D D, B D D, M D F, G D G, C D R, F Dti, Vanes Fabbri, Gianluca Fabbricatore, Maurizio Falciani, Sandro Favilla, Lucio Gianrinetto Firinu, Roberto Franchi, Simone Gabbrielli, Gabriele Gaggio, Fabio Garofalo, Alfredo Giannini, Stefano Giorgi, Carmine Guariglia, Bruno Guida, Patrizio Izzo, Pellegrino Laudato, Paolo Lispi, Francesco Antonio Loche, Claudio Loppi, Aurelio Magnetti, A M, Antonio Marini, Salvatore Marras, Antonio Massidda, Matteo Matta, Vincenzo Mele, Francesco Mereu, Alfredo Mola, Alessandro Molinari, Maurizio Molinaro, D M, Massimiliano Mori, Alessandro Musu, Andrea Nevi, G N, Antonio Nolis, Marzio Novelli, Claudio Gino Ortoni, Francesco Paderi, S P, D P, Antonio Pasquale, Maurizio Pasquali, Maurizio Pasquinelli, Guido Petrucci, Antonio Pilicchi, Luigi Pintore, Gianluca Pintus, Massimiliano Pintus, Giovanni Maurizio Piras, Stefano Primigalli, Leonardo Ravalli, Sabatino Rea, Sauro Rizzato, Cosimo Romano, Antonio Rubino, Dino Salvatori, Marco Sandiano, Carmine Sansone, F S, Emilio Stanzione, Stefano Terenzi, Biagio Tocco, Maurizio Tonda, Riccardo Tosoni, Roberto Trapassi, Fabio Traversa, Gian Luigi Vecchi, Gianfranco Vernieri, Aniello Veropalumbo, Valentino Vinci, rappresentati e difesi dall'avvocato F C C.F. CHTFNC65T54F052N, con domicilio eletto presso Virginia Giocoli in Roma, via della Giuliana, 82;
- S Crvi, A L, R M, G M, F S, G S, M Z, rappresentati e difesi dagli avvocati F C C.F. CHTFNC65T54F052N, M C C.F. CRCMRC71L13H501V, con domicilio eletto presso Virginia Giocoli in Roma, via della Giuliana, 82;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;



3.
sul ricorso numero di registro generale 7205 del 2011, proposto da:
- G A, G C, P C, A M C, D C, M D F, G D G, A M, D M, G N, S P, D P, F S, rappresentati e difesi dall'avvocato F C C.F. CHTFNC65T54F052N, con domicilio eletto presso Virginia Giocoli in Roma, via della Giuliana, 82;
- S Crvi, A L, R M, G M, F S, G S, M Z, rappresentati e difesi dagli avvocati F C C.F. CHTFNC65T54F052N, M C C.F. CRCMRC71L13H501V, con domicilio eletto presso Virginia Giocoli in Roma, via della Giuliana, 82;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;



4.
sul ricorso numero di registro generale 7206 del 2011, proposto da:
- A A, D A, A A, F A, G A, A B, F B, S B, S B, S B, G B, A B, P B, M B, P B, G C, G C, P C, L C, P C, A C, A C, A M C, P C, D C, R D P, L U D, A D B, A D D, B D D, M D F, G D G, C D R, F Dti, Vanes Fabbri, Gianluca Fabbricatore, Maurizio Falciani, Sandro Favilla, Lucio Gianrinetto Firinu, Roberto Franchi, Simone Gabbrielli, Gabriele Gaggio, Fabio Garofalo, Alfredo Giannini, Stefano Giorgi, Carmine Guariglia, Bruno Guida, Patrizio Izzo, Pellegrino Laudato, Paolo Lispi, Francesco Antonio Loche, Claudio Loppi, Aurelio Magnetti, A M, Antonio Marini, Salvatore Marras, Antonio Massidda, Matteo Matta, Vincenzo Mele, Francesco Mereu, Alfredo Mola, Alessandro Molinari, Maurizio Molinaro, D M, Massimiliano Mori, Alessandro Musu, Andrea Nevi, G N, Antonio Nolis, Marzio Novelli, Claudio Gino Ortoni, Francesco Paderi, S P, D P, Antonio Pasquale, Maurizio Pasquali, Maurizio Pasquinelli, Guido Petrucci, Antonio Pilicchi, Luigi Pintore, Gianluca Pintus, Massimiliano Pintus, Giovanni Maurizio Piras, Stefano Primigalli, Leonardo Ravalli, Sabatino Rea, Sauro Rizzato, Cosimo Romano, Antonio Rubino, Dino Salvatori, Marco Sandiano, Carmine Sansone, F S, Emilio Stanzione, Stefano Terenzi, Biagio Tocco, Maurizio Tonda, Riccardo Tosoni, Roberto Trapassi, Fabio Traversa, Gian Luigi Vecchi, Gianfranco Vernieri, Aniello Veropalumbo, Valentino Vinci, rappresentati e difesi dall'avvocato F C C.F. CHTFNC65T54F052N, con domicilio eletto presso Virginia Giocoli in Roma, via della Giuliana, 82;
- S Crvi, A L, R M, G M, F S, G S, M Z, rappresentati e difesi dagli avvocati F C C.F. CHTFNC65T54F052N, M C C.F. CRCMRC71L13H501V, con domicilio eletto presso Virginia Giocoli in Roma, via della Giuliana, 82;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;



5.
sul ricorso numero di registro generale 10230 del 2011, proposto da:
Gianvito Labruna, Maurizio Scaniglia, rappresentati e difesi dall'avvocato F C C.F. CHTFNC65T54F052N, con domicilio eletto presso Virginia Giocoli in Roma, via della Giuliana, 82;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

- quanto al ricorso n. 7204 del 2011:

della sentenza del TAR del Lazio – Roma, Sezione I Bis, n. 01456/2011, resa tra le parti, concernente diniego riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennita' di volo, di aerosoccorso e dei benefici previdenziali correlativi;

- quanto al ricorso n. 7205 del 2011:

della sentenza del TAR del Lazio – Roma, Sezione I Bis, n. 01457/2011, resa tra le parti, concernente diniego riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennita' di volo, di aerosoccorso e dei benefici previdenziali correlativi;

- quanto al ricorso n. 7206 del 2011:

della sentenza del TAR del Lazio – Roma, Sezione I Bis, n. 03238/2011, resa tra le parti, concernente diniego riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennita' di volo, di aerosoccorso e dei benefici previdenziali correlativi;

- quanto al ricorso n. 10230 del 2011:

della sentenza del TAR del Lazio – Roma, Sezione I Bis, n. 03238/2011, resa tra le parti, concernente diniego riconoscimento del diritto alla corresponsione dell' indennita' di volo,di aerosoccorso dei benefici previdenziali correlativi;

- quanto al ricorso n. 7203 del 2011:

della sentenza del TAR del Lazio – Roma, Sezione I Bis, n. 01455/2011, resa tra le parti, concernente diniego riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennita' di volo, di aerosoccorso e dei benefici previdenziali correlativi;


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2016 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti gli avvocati Marco Croce anche su delega di F C e l'avvocato dello Stato Attilio Barbieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Gli odierni appellanti sono Vigili del Fuoco, in servizio presso diversi Comandi Provinciali, qualificati a seguito di addestramento nelle tecniche denominate “di derivazione Speleo Alpinistica Fluviale” – c.d. S.A.F., 2 livello, fase B, e svolgono attività di volo e aerosoccorso presso Nuclei Elicotteri del territorio nazionale.

2. Lamentano che, a fronte di tale attività di servizio, comportante l’esposizione a fattori logoranti e stressogeni – si tratta di prestare soccorso in luoghi critici, quali montagne, grotte, insenature, tralicci, grattacieli, viadotti - non venga loro riconosciuto alcun emolumento, né beneficio di carriera o previdenziale.

3. Con cinque distinti ricorsi collettivi (dopo che alcuni di essi avevano ottenuto dal TAR del Lazio la declaratoria del silenzio rifiuto serbato dal Ministero dell’interno sulle proprie istanze originarie) hanno impugnato dinanzi al TAR del Lazio i provvedimenti (note prot. nn. 3142 in data 9 maggio 2008, 3253 in data 13 maggio 2008 e 59851 in data 7 luglio 2008) con i quali il Ministero dell’interno, richiamando un accordo sindacale sottoscritto in data 8 maggio 2008, ha respinto le loro richieste, ed hanno chiesto l’accertamento del proprio diritto alla corresponsione dell’indennità di volo e dell’indennità di aerosoccorso, ai benefici previdenziali correlativi, con conseguente condanna al pagamento delle somme conseguentemente spettanti, nonché al riconoscimento della specializzazione conseguita come “aerosoccorritori S.A.F. 2/B”.

4. Il TAR del Lazio, con sentenze nn. 1455/2015, 1456/2015, 1457/2015 e 3238/2015, ha respinto i ricorsi.

5. Gli appelli possono essere riuniti ai fini di un’unica decisione, stante la evidente connessione oggettiva, in ragione della sostanziale coincidenza delle argomentazioni degli appellanti e di quelle svolte dal TAR nelle sentenze appellate.

6. Resiste per il Ministero dell’interno l’Avvocatura Generale dello Stato.

7. Occorre preliminarmente disattendere l’eccezione di inammissibilità sollevata (in uno degli appelli) dall’Avvocatura per l’omessa notificazione ad altri ricorrenti in primo grado, in quanto tale onere non sussiste nei confronti dei cointeressati, per di più nel caso in esame meramente potenziali, all’accoglimento del gravame.

8. Nel merito, il primo motivo degli appelli concerne l’indennità di volo.

I ricorrenti hanno sostenuto che detto beneficio dovrebbe essere loro riconosciuto – in ragione della intrinseca funzione indennitaria - in relazione alla mera prestazione del servizio in volo, senza limitarlo soltanto al personale conducente del mezzo aereo o impegnato nelle attività manutentive.

8.1. Il TAR, sulla base della disciplina rilevante – art. unico del d.P.R. 141/1981, artt. 269 del d.P.R. 18 maggio 1987 [recte: art. 104 del d.P.R. 269/1987], 67 del d.P.R. 335/1990, e 59, comma 2, del c.c.n.l. 5 aprile 1996, nonché direttiva generale n. 3285/3706, relativa alla composizione degli equipaggi di volo – ha sottolineato che il personale beneficiario dell’indennità è individuato esclusivamente con riguardo al possesso dei seguenti requisiti:

(a) - “brevetto di pilota di elicottero o di motorista o specialista di elicotteri con obbligo di volo”;

(b) - assegnazione in servizio presso gli Uffici della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, “con competenza nello specifico settore della specializzazione posseduta”.

E che i ricorrenti non sono in possesso di nessuno di detti requisiti, non potendo come operatori SAF 2/B essere qualificati “elicotteristi”.

8.2. Negli appelli, si sostiene che:

- il TAR erroneamente ha disconosciuto che il personale SAF 2/B fa parte integrante dell’equipaggio fisso di volo;

- in realtà, sono richiesti gli stessi requisiti sanitari e previsti gli stessi controlli medici periodici, e due operatori SAF B/2 sono membri degli equipaggi standard di volo (tanto che, in presenza di una sola unità SAF 2/B, sono vietate determinate manovre);

- va dunque ribadito che, per il principio dell’effettività delle mansioni svolte dai dipendenti, al di là del nomen juris ad esse conferito dal datore di lavoro, il beneficio deve essere riconosciuto in ragione della prestazione del servizio in volo;

- di più, il personale qualificato SAF 2/B può ritenersi in possesso di specifica qualificazione elicotteristica, posto che l’art. 3 del d.m. 7 maggio 1991 n. 10863 individua ulteriori “qualificazioni elicotteristiche”, tra le quali, al punto 2, quella all’impiego operativo aereo soccorritore.

8.3. Le conclusioni raggiunte dal TAR sono condivisibili.

Può convenirsi che l’impiego degli appellanti nelle operazioni di aerosoccorso non è occasionale, ma costituisce una componente ordinaria (anche se non in ogni evenienza necessaria) dell’assetto organizzativo ed operativo del settore.

Tuttavia, ciò non è sufficiente ai fini di una piena assimilazione degli operatori SAF agli elicotteristi (soggetti in possesso di brevetto di pilota di elicottero o di motorista o specialista di elicotteri con obbligo di volo).

Che gli operatori qualificati SAF B/2 vengano ricompresi nell’ambito del personale elicotteristico o aerosoccorritore o vengano sotto diversi profili assimilati agli elicotteristi in senso stretto (negli atti invocati dagli appellanti: circolari prot. 638 – 3250/C-5 in data 8 marzo 1999, EM 1320-3706/4 in data 9 aprile 1999, n. 9 in data 31 maggio 2000, MISA n. 3 EM 1647-3706 in data 28 marzo 2001, Manuale SAF 2/B del febbraio 2002) non significa anche che la loro posizione sia stata resa equivalente a quella del personale in possesso del brevetto espressamente richiesto dalle disposizioni normative sottolineate dal TAR (in particolare, artt. 104 del d.P.R. 269/1987 e 67 del d.P.R. 335/199).

L’Avvocatura dello Stato ha ribadito in giudizio (in relazione ad uno degli appelli) che:

- elicotteristi e operatori SAF 2/B operano in sinergia ma svolgono funzioni diverse, anche per quanto concerne il numero di ore di volo, e soggiacciono a regole diverse;

- gli elisoccorritori SAF 2/B non sono componenti fissi dell’equipaggio di volo, poiché sono destinati ad operare su ogni possibile scenario d’intervento e non sono obbligati a rimanere vincolati all’aeromobile;
sono inseriti nell’organico del Comando e non ne è consentito l’impiego esclusivo presso il Nucleo elicotteri.

- gli elicotteristi (al pari dei sommozzatori, dei radioriparatori e dei nautici –padroni di barca, motoristi nautici e comandanti di altura) sono inquadrati tra il personale “specialista”, che può prestare servizio solo all’interno dei nuclei speciali di appartenenza;

- in particolare, la nota prot. 3285/3706 (Direttiva generale relativa alla composizione degli equipaggi di volo) fornisce indicazioni relative agli scenari incidentali per i quali potrebbe risultare necessario l’intervento del personale SAF 2/B che si avvale dell’ausilio dell’aeromobile;
da essa, e dalla nota prot. EM 102/3706 in data 17 gennaio 2005, discende che la previsione delle due unità SAF 2/B è necessaria non per la completezza dell’equipaggio di volo ma per garantire che il servizio di soccorso venga svolto in modo sicuro e compiuto.

In estrema sintesi, sembra al Collegio di poter affermare – e gli atti invocati dagli appellanti per dimostrare l’assimilabilità delle posizioni lavorative non lo smentiscono – che le professionalità degli elicotteristi e degli operatori SAF sono diverse e vengono sinergicamente utilizzate per effettuare certi tipi di interventi di soccorso in luoghi impervi. Il personale SAF non presta “servizio di volo” in senso stretto, ma utilizza (anche) gli elicotteri per le particolare manovre necessarie all’attività di soccorso, in relazione alle esigenze dei casi concreti.

Non sembra illogico che allo svolgimento di mansioni qualitativamente e quantitativamente diverse, e ad un diverso assetto organizzativo del rapporto di servizio, corrispondano trattamenti economici e giuridici differenziati.

L’ambito soggettivo degli aventi diritto all’indennità è univocamente delimitato dalla normativa e non può essere ampliato in sede giurisdizionale sulla base di valutazioni concernenti l’asserita equivalenza funzionale (la pari importanza, in un certo senso) delle mansioni svolte, che viceversa il legislatore non ha inteso riconoscere.

9. Sotto altro profilo, sempre concernente l’indennità di volo, i ricorrenti hanno fatto leva sugli artt. 6 e 17 della legge 78/1993 (che prevedono l’indennità di volo - rispettivamente, per il personale di esercito, marina e aeronautica, nonché della guardia di finanza e dei reparti di volo della polizia di stato – anche a prescindere dal possesso del brevetto), rivendicandone l’applicazione analogica in loro favore.

9.1. Il TAR ha di contro sottolineato che l’autonomia ordinamentale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco rispetto alle Forze armate e alla Polizia di Stato non è venuta meno per il sol fatto che il rapporto di lavoro, con il d.lgs. 217/2005, è stato nuovamente posto nell’ambito del comparto pubblicistico ex art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001

E che tale autonomia ordinamentale si coglie, più significativamente, nel mantenimento, anche dopo la “ripubblicizzazione” del rapporto di lavoro, di un apposito comparto di negoziazione, che conserva una propria autonomia rispetto agli altri comparti e, segnatamente, al comparto sicurezza;
e nella peculiarità che distingue la condizione militare nelle sue varie articolazioni e che giustifica, in relazione alle caratteristiche dei doveri che la contraddistinguono, un particolare trattamento economico (art. 1 della legge 78/1983).

Ha aggiunto il TAR, nel negare la pretesa, che l’estensione delle disposizioni dell’art. 6 della legge 78/1993 ad altre categorie (Guardia di Finanza e Polizia) è esplicitamente prevista dal successivo art. 17 ma nei limiti ivi indicati, e cioè nei confronti dei soli dipendenti dei reparti di volo in possesso del brevetto militare di pilota, osservatore o specialista o facenti parte di equipaggi fissi di volo o che frequentano corsi di pilotaggio, di osservazione aerea o di paracadutismo: requisiti che non si rinvengono negli operatori SAF 2/B.

9.2. Negli appelli (sempre nell’ambito del primo motivo), si sostiene che:

- tra il personale delle Forze Armate, della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sussistono significative analogie sotto il profilo delle funzioni e dei compiti istituzionali attinenti alla pubblica sicurezza, alla salvaguardia della incolumità dei cittadini ed alla tutela dei beni;

- più volte la normativa ha disciplinato l’organizzazione del CNVF attraverso l’estensione o il richiamo della disciplina dettata per il personale degli altri comparti in questione;

- qualora non venisse riconosciuta possibile l’interpretazione estensiva delle disposizioni della legge 78/1983 anche ai Vigili del Fuoco, sarebbe ineluttabile sollevare la questione di legittimità costituzionale (oggetto di distinto motivo di appello);

- l’autonomia dipartimentale (recte: ordinamentale) su cui ha fatto perno la sentenza del TAR per negare l’applicazione dei benefici a favore dei ricorrenti, “configura, invece, null’altro che un’articolazione dello stesso settore della Sicurezza e del Soccorso pubblico”.

9.3. Il Collegio ritiene condivisibile l’impostazione data dal TAR alla questione.

Può dunque ribadirsi che è ingiustificata la pretesa di ottenere, in nome del principio di eguaglianza (nel trattamento di prestazioni di lavoro corrispondenti) l’estensione di forme indennitarie previste dalle specifiche norme relative agli appartenenti alle altre Forze armate e di Polizia.

Ciò, in considerazione della natura strettamente vincolata del trattamento retributivo del personale dipendente dalla pubblica amministrazione che, segnatamente per quello non contrattualizzato, ha il proprio fondamento in atti normativi non disapplicabili da parte del datore di lavoro pubblico né suscettivi di estensione al di fuori dei casi tassativamente stabiliti ed individuati. E, più sostanzialmente, in ragione del fatto che gli istituti che compongono il trattamento di un comparto sono disciplinati nella prospettiva della valutazione complessiva e coordinata degli aspetti organizzativi e funzionali di quel comparto, e si giustificano in quanto inseriti in tale quadro complessivo.

Per cui, sotto il profilo formale, non è ammissibile un'interpretazione analogica dell'art. 6 della legge 78/1993, mentre mancano i presupposti sostanziali per la stessa possibilità di applicazioni estensive al di fuori dei limiti stabiliti dall’art. 17.

10. Con il secondo motivo degli appelli, viene contestata la decisione del TAR riguardo alla non spettanza dell’indennità di aerosoccorso prevista dall’art. 9 della legge 78/1983 (sempre per il personale delle FFAA ed estesa a quello della Polizia in forza dell’art. 17).

10.1. Il TAR ha ribadito che in tema di trattamento economico dei dipendenti pubblici l’attività amministrativa è del tutto vincolata, e che pertanto non è consentito all’amministrazione estendere benefici previsti per il personale appartenente a tutt’altra categoria e disciplinato da tutt’altra fonte normativa e/o contrattuale.

Ha anche sottolineato che nei Vigili del Fuoco non sono istituiti la specialità di aerosoccorritore ed il relativo brevetto, cui l’art. 9, cit., ricollega l’indennità;
ad essa non è sovrapponibile la figura dell’operatore SAF potendosi la prima conseguire solo all’esito di un percorso formativo che contempli, oltre alle competenze SAF, l’acquisizione di conoscenze di tipo “aeronautico” e di “sicurezza del volo”.

L’operatore SAF non può essere considerato come facente parte degli equipaggi fissi di volo, in quanto: non è mai chiamato ad operare direttamente sull’aeromobile come per i piloti e i motoristi;
non è inserito nella dotazione organica che compone il nucleo elicotteri;
non effettua lo stesso numero di ore di volo degli elicotteristi (personale specializzato e minuto di apposito brevetto);
il suo intervento non è esteso a tutte le operazioni di soccorso che richiedono l’impiego di elicotteri ma solo agli interventi di soccorso che richiedono oltre all’utilizzo del nucleo elicotteri, anche il personale SAF;
opera solo come “soccorritore”, in sinergia con il servizio aereo, attraverso l’integrazione delle tecniche di manovra SAF 2/B, secondo gli scenari incidentali da affrontare, richiedendo (da terra) l’intervento dell’elicottero con il quale è in contatto radio e verso il quale comunica mediante segnali convenzionali ed internazionali;
il suo addestramento avviene congiuntamente al personale elicotterista al solo fine di un efficace coordinamento.

10.2. Nell’appello, si sostiene che:

- l’indennità in questione è riconosciuta dall’art. 9 in presenza di due condizioni: il possesso del brevetto e della qualifica di aerosoccorritore ovvero, in assenza (ma in questo caso, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione), la partecipazione ad operazioni ed esercitazioni di aerosoccorso, e lo svolgimento del servizio presso nuclei di aerosoccorso;

- gli appellanti soddisfano dette condizioni in quanto: (i) - sono tutti aerosoccorritori SAF 2/B, in quanto definiti tali nella circolare n. 638 3250/C-5 in data 8 marzo 1999, nel Manuale dell’organizzazione operativa adottato con nota prot. 4711-3250 in data 22 marzo 1993, nella circolare n. 9 in data 31 maggio 2000;
(ii) - sono riconosciuti membri dell’equipaggio minimo di volo per il soccorso tecnico con elicottero dalla circolare n. 3285/3706 in data 5 agosto 2003;
(iii) - partecipano effettivamente, in modo continuativo, non occasionale e programmato, ad operazioni ed esercitazioni di aerosoccorso, calandosi tra l’altro con il verricello o con il gancio baricentrico in zone impervie, secondo procedure dettagliatamente definite nel Manuale delle manovre SAF 2/B – in piena coincidenza con l’attività descritta per l’aerosoccorritore dalla circolare del Ministero della difesa prot. M¬_D_GMIL_05 IV 15 3 0034947.

10.3. Al riguardo, il Collegio ribadisce quanto osservato ai punti precedenti riguardo alle ragioni che non rendono possibile un’applicazione analogica di istituti tra diversi comparti, nonostante vi possa essere una tendenziale corrispondenza delle attività svolte dalle categorie di personale che si pongono a raffronto.

Giova sottolineare che, in base alla legge delega 252/2004, il d.lgs. 217/2005 (art. 2) ha istituito per il CNVF un apposito comparto di negoziazione, del tutto autonomo rispetto al comparto sicurezza.

Comunque, anche ipotizzando che detta tendenziale corrispondenza - rispetto all’ambito, esteso, del personale che, nelle FFAA e nella Polizia beneficia delle indennità - vi sia, non è stata confutata l’affermazione del TAR circa la spettanza della qualifica di aerosoccorritore nei Vigili del Fuoco soltanto all’esito di un percorso formativo che contempli, oltre alle competenze SAF, l’acquisizione di conoscenze di tipo “aeronautico” e di “sicurezza del volo”.

11. Il terzo motivo degli appelli concerne la pretesa al riconoscimento, ai sensi dell’art. 142 del d.lgs. 217/2005, della specializzazione che gli appellanti assumono aver conseguito in qualità di aerosoccorritori SAF 2/B, in relazione alla peculiarità dell’attività svolta (secondo quanto sopra ricordato).

11.1. Il TAR ha negato il riconoscimento, sottolineando che l’art. 142, cit., disciplina la formazione del personale appartenente al CNVF con disposizioni di carattere organizzatorio senza riconoscere né forme indennitarie né, tanto meno, l’acquisizione del brevetto di pilota elicottero o di specialista elicottero.

E che, comunque, ammesso anche che i ricorrenti svolgano compiti in qualche modo corrispondenti a quelli di “aerosoccorritore”, non può l’autorità giudiziaria sostituirsi all’amministrazione nella valutazione della relativa professionalità ovvero obbligarla ad adottare atti che impingono profili di organizzazione, in assenza di una fonte normativa o pattizia che abbia regolato: i requisiti di accesso al corso abilitante, la dotazione organica e le modalità per assicurarne la sua copertura permanente, i compiti e le funzioni degli aerosoccorritori nonché la loro attività operativa;
e che abbia, altresì, indicato la relativa copertura finanziaria.

11.2. Negli appelli, si ribadisce che:

- l’art. 142 distingue, in materia di percorsi formativi del personale, tra aggiornamento professionale, perfezionamento professionale, addestramento, riconversione e specializzazione;
il conseguimento della qualificazione SAF B/2, non potendo ricondursi alle altre categorie, costituisce una vera e propria specializzazione;

- vengono richiamati numerosi atti che hanno disciplinato con previsioni specifiche la presenza negli equipaggi di volo, l’addestramento, le procedure di intervento, le attrezzature, i controlli medici concernenti gli operatori SAF 2/B.

11.3. Il Collegio condivide l’approccio del TAR.

E’ la stessa predicabilità, in relazione all’attività svolta dagli operatori SAF, di una “specializzazione” in senso organizzativo, che viene messa in discussione;
la riconduzione ad una delle categorie dei percorsi formativi contemplate dall’art. 142, cit., della connotazione professionale acquisita dagli operatori SAF, potrebbe ben condurre alla (sola) categoria dell’“addestramento”.

Per escludere tale inappagante esito, gli appellanti sostengono che l’addestramento costituisce soltanto uno degli aspetti del loro essere aerosoccorritori. Ma la disposizione invocata si occupa soltanto dei percorsi formativi, e non può costituire il fondamento di pretese che riguardino i contenuti dell’attività svolta, una volta effettuata la formazione.

In ogni caso, si tratta di attività – quelle finalizzate al riconoscimento della specializzazione - che impingono profili di discrezionalità legislativa e/o amministrativa estranei ai poteri di questo giudice.

Più in generale, deve affermarsi che deve essere il Legislatore ad intervenire, inserendo nell’ordinamento di settore, in base ad una valutazione complessiva, disposizioni espresse ed univoche sulle componenti retributive.

12. Il quarto motivo riguarda la riproposizione della richiesta dei benefici previdenziali, sia di agevolazione temporale al collocamento in quiescenza sia di incremento del trattamento pensionistico, conseguenti all’attività di volo, in relazione agli artt. 20 e 59 del d.P.R. 1092/1973.

12.1. Il TAR ha negato la pretesa, sottolineando che detti benefici presuppongono la percezione delle indennità di volo e di aerosoccorso.

12.2. Sembra difficile negare tale conclusione, e pertanto, alla luce dell’esito dei precedenti, anche questo motivo di appello non può essere accolto.

13. Il quinto motivo è rivolto nei confronti dei provvedimenti con i quali il Ministero, nel respingere le istanze degli appellanti, ha richiamato l’accordo sindacale dell’8 maggio 2005, con il quale è stato deciso a favore del personale con qualificazione SAF l’incremento, a decorrere dal 1 gennaio 2008, di uno speciale compenso correlato alla presenza in servizio, già previsto dall’art. 48, lettera j), del c.c.n.l. 24 maggio 2008.

13.1. I ricorrenti hanno lamentato in primo grado che giammai la nuova regolamentazione pattizia potrebbe incidere in senso riduttivo dei diritti maturati da ciascuno dei lavoratori istanti.

13.2. Il TAR ha affermato che si tratta di una indennità avente tutt’altra finalità e ragione giustificatrice, e quindi non sostitutiva delle postulate indennità, e i ricorrenti pertanto non hanno interesse a contestarne la previsione.

13.3. Negli appelli, sottolineato l’importo irrisorio dell’incremento in questione, si sostiene che l’accordo è inidoneo a spiegare effetti nei confronti degli appellanti, in quanto intervenuto allorché era già stato instaurato il giudizio di accertamento delle pretese in questione.

Peraltro, l’indennità di turno era stata concepita, nel regime di privatizzazione del CNVF oggi superato, per rimediare ad un errore della contrattazione che aveva escluso parte del personale svolgente servizio operativo, ma con orario di lavoro diverso da quello in precedenza indicato.

Cosicché l’accordo dell’8 maggio 2008 non è rivolto a riconoscere un’indennità specifica, bensì a continuare a sanare quell’errore iniziale;
tant’è vero che nel frattempo è stata disposta l’estensione di tale indennità al personale Nucleare Biologico Chimico Radiologico impiegato anch’esso in turnazioni di lavoro diverse da quelle del personale operativo.

13.3. La prospettazione degli appelli, per quanto concerne la natura dell’indennità, è in linea con quella delle sentenze appellate.

Pertanto, tale motivo si dimostra inammissibile in quanto non supportato dall’interesse a rimuovere una statuizione della pronuncia di primo grado sfavorevole o comunque contraria alle proprie pretese.

14. Infine, gli appelli ripropongono la questione di legittimità costituzionale, disattesa dal TAR, del d.P.R. 141/1981, degli artt. 6, 9 e 17 della legge 78/1983, per violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost., nella parte in cui non prevedono il diritto degli operatori SAF 2/B di percepire l’indennità di volo e l’indennità di aerosoccorso.

Ribadiscono che la normativa riserva un trattamento diverso a situazioni lavorative uguali in assenza di alcuna giustificazione razionale, non riconosce ai soli Vigili del Fuoco gli emolumenti necessari a remunerare la quantità e qualità del lavoro svolto, e viola i principi di imparzialità e buon andamento discriminandoli nei confronti delle altre categorie di personale che detti emolumenti percepiscono.

Il mancato allineamento retributivo rispetto al personale degli altri Corpi dello Stato risulta particolarmente distonico dopo che la legge 252/2004 ha ricondotto il rapporto di lavoro con il CNVF in ambito pubblicistico.

La differenza tra gli ordinamenti del personale del settore della sicurezza, per quanto riguarda le fonti della disciplina e la differenza strutturale, è ormai venuta meno.

Così che possono ritenersi superati gli ostacoli all’estensione ai Vigili del Fuoco dei benefici in questione, individuati dalla Corte Costituzionale (cfr. ord. n. 342/2000) nel diverso ordinamento, l’uno pubblicistico l’altro privatizzato, che differenziava il CNVF dalle Forze Armate prima della riforma del 2004.

14.1. Come ha precisato il TAR, nei confronti del d.P.R. 141/1981 la questione è inammissibile, trattandosi di norma regolamentare.

14.2. In ogni caso, non sono fondati gli stessi presupposti dell’intera prospettazione.

La citata ordinanza n. 342/2000 ha affermato la manifesta infondatezza di analoga questione di costituzionalità a suo tempo sollevata da questo Consiglio, sottolineando conclusivamente che, attesa la radicale differenza fra gli ordinamenti considerati, anche per quanto riguarda le fonti della relativa disciplina, e la diversità esistente, sotto il profilo strutturale e funzionale, tra le categorie di dipendenti messe a confronto, risulta improponibile e ingiustificata la pretesa di estendere, in nome del principio di eguaglianza, agli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco l’attribuzione di una singola componente retributiva prevista dalle specifiche norme relative agli appartenenti alle forze di polizia.

Le differenze ordinamentali, nonostante la riconduzione degli appartenenti al CNVF nell’ambito della disciplina pubblicistica del rapporto di impiego, sussistono tuttora, ed in particolare vi è una distinzione tra comparti di negoziazione ai fini della definizione del trattamento economico e giuridico spettante al personale.

Può pertanto escludersi che l’esistenza di una più ampia (meno rigorosa) previsione in ordine all’ambito del personale impiegato in attività di aerosoccorso, vigente per le Forze Armate e la Polizia, comporti, attraverso il confronto di ragionevolezza, l’incostituzionalità della disciplina del rapporto di servizio dei Vigili del Fuoco, in quanto delimita l’ambito in modo più restrittivo (distinguendo in base alle funzioni svolte ed i requisiti posseduti);
infatti, l’irragionevolezza della diversità di trattamento presuppone identità di situazioni complessivamente considerate, potendo risultare o meno giustificata un’attribuzione patrimoniale, ovvero la sua misura, soltanto in considerazione di tutte le altre componenti retributive e delle attività ordinariamente svolte;
mentre si è detto che tra i diversi comparti e le relative discipline esistono diversità significative, che non consentono tale comparazione.

15. In conclusione, gli appelli sono infondati e devono essere respinti.

Considerata la natura della controversia ed il tempo trascorso, può disporsi la compensazione tra le parti delle spese del grado di giudizio.

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