Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-01-14, n. 202200274

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-01-14, n. 202200274
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202200274
Data del deposito : 14 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/01/2022

N. 00274/2022REG.PROV.COLL.

N. 05501/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5501 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni Nr.9;



contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS- (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente giudizio di inidoneita'al grado di carabiniere scelto per l'anno 1998;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2021 il Cons. Marco Morgantini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza appellata (Tar -OMISSIS- I - bis n° -OMISSIS-) è stato respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo all’avanzamento al grado di carabiniere scelto per l’anno 1998 sulla base del seguente giudizio “non idoneo per avere evidenziato rilevanti carenze professionali e comportamentali, incorrendo anche in sanzioni disciplinari. In tale quadro è stato valutato che l’interessato non offre sufficienti garanzie per poter accedere al grado superiore”.

La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.

"Il giudizio di inidoneità adottato dal comando generale dell’Arma dei Carabinieri risulta legittimamente motivato “per relationem” attraverso il rinvio alla documentazione matricolare e caratteristica del ricorrente ed al parere della commissione di valutazione ed avanzamento, da cui risultano carenti qualità comportamentali e mancanze perseguite disciplinarmente, da cui risultano episodi disciplinari occorsi negli anni 1995-1996 e valutati negativamente dalla commissione di valutazione:

a) 27 febbraio 1996 - rimprovero: carabiniere in servizio fuori sede ed a diporto in abiti civili esprimeva, in locale pubblico alla presenza di civili, commenti sfavorevoli nei confronti di parigrado;

b) 10 aprile 1996 – consegna: carabiniere comandato di servizio all’estero si presentava, per colpa, alle operazioni per la partenza con circa trenta minuti di ritardo creando disservizio;

c) 7 agosto 1996 – rimprovero: non si atteneva alla prevista

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