Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2010-06-04, n. 201002547
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Numero 02547/2010 e data 04/06/2010
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 24 maggio 2010
NUMERO AFFARE 02373/2010
OGGETTO:
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di esecuzione del sesto censimento generale dell’agricoltura.
LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota dell’11 maggio 2010 – Prot. n. 306/10/UL/P-40.120 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema regolamentare in oggetto;
Vista la successiva nota del 21 maggio 2010;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Paolo De Ioanna;
Premesso.
1. La relazione istruttoria ricorda che il testo in esame trova la propria base giuridica nell’17, comma 2 del decreto legge 25 settembre 2009 n. 135 convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 2009, n. 166: questa disposizione prevede l’adozione di un regolamento, ai sensi dell’art.17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni, per stabilire la data di riferimento delle informazioni censuarie e per disciplinare le modalità di esecuzione del 6° Censimento generale dell’agricoltura.
Il testo è organizzato in sei titoli e in 35 articoli. Il Titolo I (Obiettivi e caratteristiche generali della rilevazione) si compone di cinque articoli che individuano gli obiettivi, la data di rilevazione, le unità di rilevazione, il campo di osservazione e le caratteristiche da rilevare, nonché la tecnica della rilevazione. La rilevazione censuaria, sottolinea la relazione ministeriale, si propone di offrire al paese l’informazione statistica di base sul sistema agricolo e zootecnico a livello nazionale, regionale e locale, in un quadro di regole armonizzate a livello europeo dal Regolamento (CE) n.1166 del 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui metodi di produzione agricola, e dal Regolamento (CEE) n. 357 del 1979 del Consiglio del 5 febbraio 1979 e successive modificazioni, relativo alle indagini statistiche sulle superfici viticole. Pertanto, costituisce obiettivo primario del censimento la trasmissione ad Eurostat dei risultati entro le scadenze stabilite (30 giugno 2012), al fine di corrispondere agli obblighi internazionali in materia di informazioni statistiche sulla struttura delle aziende agricole. Costituisce ulteriore obiettivo del censimento la validazione e l’aggiornamento del registro statistico delle aziende agricole, riferito alle unità economiche della divisione 01 della classificazione europea delle attività economiche (NACE).
Il censimento dell’agricoltura sarà realizzato a partire da una lista di aziende agricole prodotta dall’Istat mediante integrazione tra archivi amministrativi, in parte già in possesso dell’Istituto per la realizzazione di Asia “ imprese ” e in parte di nuova acquisizione.
La data di riferimento delle informazioni censuarie è fissata in Italia per una domenica del mese di ottobre dell’anno stabilito a livello internazionale ed europeo. A ciò provvede l’articolo 2 del regolamento.
Il Titolo II disciplina l’organizzazione della rete di rilevazione censuaria ai vari livelli territoriali.
L’art. 6 stabilisce il ruolo dell’Istat che, in quanto titolare del censimento, sovrintende alle operazioni garantendone il buon andamento. L’art. 7 stabilisce i contenuti del Piano generale di censimento al quale è demandato il compito di specificare le regole, i criteri e gli standard organizzativi della rete censuaria.
Il sistema organizzativo definito nel regolamento intende valorizzare le competenze delle regioni in materia di agricoltura in un quadro di flessibilità delle scelte operative che consentirà di sfruttare le specificità degli ordinamenti regionali e di utilizzare le strutture operative competenti in materia di interventi nel settore agricolo e zootecnico. E’ per questi motivi