Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-06-25, n. 201203706

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-06-25, n. 201203706
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201203706
Data del deposito : 25 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02144/2012 REG.RIC.

N. 03706/2012REG.PROV.COLL.

N. 02144/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2144 del 2012, proposto da:
FALCONE FRANCA, rappresentata e difesa dagli avv. G T e M T, con domicilio eletto presso Giovanni Taglialatela in Roma, viale Castrense, n. 7;



contro

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, in persona del legale rappresentante in carica, non costituito in giudizio;



per l’ottemperanza

alla sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V, n. 5826 del 18 agosto 2010, resa tra le parti, concernente PAGAMENTO DIFFERENZE RETRIBUTIVE;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2012 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Taglialatela;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.




FATTO

1. Con la decisione n. 5826 del 18 agosto 2010 il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, in parziale riforma della sentenza n. 10216 del 15 luglio 2004 del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sez. V (che, accogliendo in parte, il ricorso proposto da F F aveva dichiarato nullo il rapporto di lavoro intercorso con il Comune di Santa Maria Capua Vetere, riconoscendo tuttavia ex art. 2126 C.C. il diritto alle differenza retributive ed alla regolarizzazione contribuiva, salva la prescrizione quinquennale, ai sensi sell’art. 2948, n. 4, C.C. della somme spettanti), ha ritenuto fondato il motivo di gravame concernente la erronea applicazione nel caso di specie dell’eccezione di prescrizione quinquennale e, per l’effetto, ha accertato il diritto di F F, oltre che alla regolarizzazione contributiva, anche all’integrale pagamento delle differenze retributive con riferimento all’intero periodo di servizio prestato presso il Comune di Santa Maria Capua, il tutto con interessi legali e rivoluzione monetaria.

2. Con ricorso notificato l’8 marzo 2012 l’interessata, ricordato che, malgrado la notifica in data 4 ottobre 2010 della citata decisione n. 5826 del 18 agosto 2010, l’amministrazione comunale non aveva provveduto alla sua spontanea esecuzione, ha chiesto al Consiglio di Stato di voler disporre a tale fine la nomina di apposito commissario ad acta per la determinazione e liquidazione delle differenze retributive spettanti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e dell’indennità di fine servizio, nonché per la

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