Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-08-26, n. 202407235

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-08-26, n. 202407235
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202407235
Data del deposito : 26 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/08/2024

N. 07235/2024REG.PROV.COLL.

N. 07034/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7034 del 2020, proposto da Ministero della Giustizia, Corte D'Appello L'Aquila, Tribunale di Lanciano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Tribunale di Vasto, Ordine degli Avvocati di Vasto, rappresentati e difesi dall'avvocato V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

-OMISSIS- in Qualità di Presidente del Tribunale di Vasto, -OMISSIS- in Qualità di Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto, non costituiti in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo n. 302/2020,;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 luglio 2024 il Cons. Sergio Zeuli e uditi per le parti gli avvocati Avvocato dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso, integrato con motivi aggiunti, proposto dalle odierne parti appellate avverso i provvedimenti prot. n. -OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS- del Presidente della Corte d’appello dell’Aquila con i quali quest’ultimo ha, rispettivamente, prorogato per ulteriori sei mesi l’applicazione temporanea della funzionaria -OMISSIS-, titolare presso il Tribunale di Vasto, al Tribunale di Lanciano, ove prestava servizio a detto titolo dal mese di luglio 2011, disponendo per la medesima l’applicazione in via continuativa, in regime di proroga, per anni uno, presso il medesimo Tribunale di Lanciano, con effetto dalla data di immissione in possesso.

Previa tutela cautelare inaudita altera parte , avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi d’appello:

1) Violazione dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.: sulla inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per difetto di legittimazione e/o interesse ad agire del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Vasto.

2) Violazione dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., degli artt. 5 e 11 R.D. 1611/1933: sulla inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per difetto di capacità processuale nonché di legittimazione e/o interesse ad agire del Tribunale di Vasto.

3) Violazione dell’art. 14 dell’accordo sulla mobilità interna del personale del 27.03.2007: sulla legittimità del provvedimento impugnato.

2. Si sono costituite in giudizio le parti appellate, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame e delle relative istanze, anche con memoria depositata il 7 ottobre 2020.

3. Il 23 maggio 2024 le parti appellate hanno depositato diversa documentazione, dichiarando con memoria del 27 maggio 2024 di non aver più interesse alla definizione del giudizio essendo venuta meno, nel corso del giudizio, l’efficacia dei provvedimenti impugnati con il ricorso di primo grado, stante peraltro il trasferimento ad altri uffici della Sig.ra -OMISSIS-.

4. In diritto si osserva che, con l’atto depositato il 27 maggio 2024, le parti appellate, originarie ricorrenti, come ricordato in fatto, hanno rappresentato essere venuto meno il proprio interesse alla coltivazione e definizione del presente contenzioso.

5. Tanto premesso, tale dichiarazione palesa in modo inequivoco una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi del comma 4 dell’art.84 c.p.a., con conseguente declaratoria di improcedibilità dell’appello.

L’esito della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.

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