Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2025-02-24, n. 202501518
Improcedibile
Sentenza
24 febbraio 2025
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Sentenza
24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 24/02/2025
N. 01518/2025REG.PROV.COLL.
N. 08191/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8191 del 2022, proposto da
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Azienda agricola AN ET, rappresentata e difesa dall'avvocato Catia Salvalaggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 1318/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’azienda agricola AN ET;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Giovanni Pascuzzi e udito per la parte appellante l’avvocato dello Stato Raffaella Ferrando;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso del 2021 l’azienda agricola AN ET ha chiesto al Tar per il Veneto l’annullamento:
- della cartella di pagamento di AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura n. 30020180000011633/000, ruolo n. 2018/000004, ricevuta da azienda agricola AN-ET s.s. in data 14/12/2018 e inerente il pagamento del c.d. “prelievo latte” per gli anni 1998, 2001, 1999, 2000, per una somma intimata complessiva pari ad € 200.805,65;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente atto, ed in particolare avverso l’atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nella cartella sopra descritta, anche se non conosciuto, nella parte in cui in detti atti risulta l’iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dello stesso.
2. A sostegno dell’impugnativa venivano formulati i seguenti motivi di ricorso:
(i) Violazione di legge per violazione dell’art. 36, comma 4- ter , d.l. n. 249/07, convertito con modificazioni in l. n. 31/2008.
(ii) Eccesso di potere e difetto di motivazione della cartella e del ruolo circa i recuperi PAC effettuati nel corso degli anni da AGEA anche tramite gli organismi pagatori territorialmente competenti; per mancata corrispondenza tra gli importi indicati nelle cartelle e gli importi indicati nel registro Sian e nei registri degli organismi pagatori territorialmente competenti; nonché per errata iscrizione a ruolo degli importi a titolo di prelievo supplementare ed interessi – contestazione in ordine al quantum della pretesa e quindi in ordine al diritto a procedere ad esecuzione forzata per gli importi portati dal ruolo e dalla cartella impugnata – mancanza di esigibilità, certezza e liquidità delle somme indicate per omessa considerazione degli importi trattenuti a titolo di contributi PAC.
(iii) Difetto di motivazione in ordine alla quantificazione degli interessi – Violazioni di legge per violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 212/2000, dell’art. 3 della l. n. 241/90 e degli artt. 8- ter e quinquies della l. n. 33/09, nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 25 e 97 Cost.
(iv) Violazione di legge per violazione dell’art. 26, del d.p.r. n. 602/73.
(v) Violazione di legge per violazione degli artt. 136 e ss. c.p.c.; in particolare dall’art. 148 nonché dagli artt. 3 e 14 della l. n. 890/82 e dell’art. 60 del d.p.r. n. 600/73.
(vi) Violazione di legge per violazione dell’art. 12, comma 4, del d.p.r. n. 602/1973 e dell’art. 1, comma 5- ter , lett. S) del d.l. 17/6/2005, n. 106, convertito con modificazioni in legge 31/7/2005 n. 156.
(vii) Violazione di legge per violazione del d.m. n. 321 del 03.09.1999, e successive modifiche ed integrazioni, degli artt. 12 e segg. del d.p.r. n. 602/73, nonché degli art. 1 e 7 della l. n. 212/2000, e degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/90; nonché carenza di motivazione.
(viii) Carenza di motivazione per mancanza degli elementi essenziali – Mancata indicazione degli atti di accertamento presupposti e della data di notifica dei medesimi. Violazione di legge per violazione di d.m. n. 321 del 03.09.1999 (art. 1, 2 e 6), e successive modifiche ed integrazioni, agli artt. 12 e segg. del d.p.r. n. 602/73, delle garanzie imposte dagli artt. 1 e 7 della l. n. 212/2000, dagli artt. 1 e 3 della l. n. 241/90, nonché dagli artt. 2, 3, 24, 25 e 97 della Costituzione.
(ix) Violazione di legge per violazione degli artt. 8- ter e 8- quater l. n. 33/09 – Illegittima duplicazione del ruolo.
(x) Difetto di motivazione circa l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per procedere all’iscrizione a ruolo e per agire in esecuzione.
(xi) Eccesso di potere per intervenuta prescrizione delle pretese di AGEA.
(xii) Eccesso di potere per illegittimo avvio delle procedure di recupero per errata procedura di rateizzazione ex art. 8- quater e quinquies l. n. 33/09 posta in essere da AGEA – Mancanza di esigibilità del debito.
3. Nel giudizio di primo grado si è costituita AGEA chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.
4. Con sentenza n. 1318/2022 il Tar per il Veneto ha accolto il ricorso.
4.1 Il Tar:
- ha considerato assorbente l’intervenuta pronuncia n. 1557/2022 con il quale il Consiglio di Stato ha annullato le comunicazioni inviate dall’MA (ora AGEA) e aventi ad