Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-01-03, n. 202300102

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-01-03, n. 202300102
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300102
Data del deposito : 3 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/01/2023

N. 00102/2023REG.PROV.COLL.

N. 04964/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4964 del 2018, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-, in qualità di eredi di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato C S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L D B in Roma, piazza dei Martiri di Belfiore 2;

contro

Comune di Sorrento, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato E M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G P in Roma, via Suvereto 250;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli (sezione settima) n. -OMISSIS-


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio e l’appello incidentale del Comune di Sorrento;

Viste le memorie e tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 16 dicembre 2022 il consigliere Fabio Franconiero, sull’istanza di passaggio in decisione degli appellanti, e udito per il Comune di Sorrento l’avvocato E M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli il signor -OMISSIS- impugnava l’ordinanza del Comune di Sorrento dell’-OMISSIS-, n. -OMISSIS-, con cui gli era ingiunto di demolire le opere realizzate senza titolo abilitativo sul terreno di sua proprietà, ubicata in -OMISSIS-, consistenti in una strada carraia di accesso al fondo, lunga 12 metri e mediamente larga 4, realizzata mediante riporto di terreno e pietrame per colmare il dislivello di 2 metri con la pubblica strada ed il fondo, e sovrastante getto di calcestruzzo;
ed inoltre di rimuovere la rete metallica delimitante la sede viaria e il cancello scorrevole in ferro largo 4 metri e alto 2 metri di accesso alla proprietà medesima. L’ordinanza impugnata era emessa a definizione della domanda di sanatoria ex art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ( Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie ), respinta sulla base del parere negativo della commissione edilizia integrata in data 25 marzo 1999, recepito dall’amministrazione comunale con decreto sindacale -OMISSIS-.

2. Con la sentenza in epigrafe l’adito Tribunale amministrativo ha accolto in parte il ricorso.

3. Questo era respinto per la parte relativa alla strada di collegamento della proprietà, considerata dalla sentenza come un intervento di « notevole consistenza », non limitato alla mera movimentazione di terra finalizzata « alla migliore praticabilità del tracciato già esistente », come ritenuto nel ricorso, ma di rilevante « impatto sul contesto di riferimento », tale da necessitare del previo rilascio del titolo ad edificare. Il ricorso era invece accolto per il cancello di ingresso alla proprietà del ricorrente e la recinzione metallica ai lati della strada di collegamento con la pubblica via, poiché ritenute opere non subordinate al preventivo rilascio del permesso di costruire.

4. La sentenza i cui contenuti sono stati così sintetizzati è appellata in via principale e incidentale, per quanto di rispettivo interesse, rispettivamente dagli eredi del ricorrente e dal Comune di Sorrento.

DIRITTO

1. Con un primo motivo l’appello principale deduce la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, per mancata comunicazione ad uno dei difensori di parte ricorrente, avvocato C S, l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione ex art. 71 cod. proc. amm. nel domicilio digitale dichiarato in sede di opposizione al decreto di perenzione. La sentenza avrebbe errato non ravvisare alcuna violazione del diritto, sulla base del fatto che l’avviso di udienza è stato recapitato al co-difensore domiciliatario, avvocato L D B.

2. Con un secondo ordine di censure viene dedotta l’omessa pronuncia sul sopravvenuto annullamento del diniego di sanatoria sulla cui base è stata emessa l’ordinanza di demolizione impugnata, pronunciato dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli, con la sentenza del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, che non è stato possibile rappresentare al collegio giudicante a causa del mancato invio dell’avviso di trattazione al difensore.

3. Con un ulteriore censura viene lamentata la carente motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui, a fondamento della legittimità dell’ordine di riduzione in pristino dei luoghi relativamente alla strada di collegamento, si è limitata ad affermare che l’opera avrebbe richiesto un titolo edilizio, tuttavia non specificato, senza considerare invece che lo stesso rientrerebbe invece nell’ipotesi di reinterri e scavi soggette al regime dell’autorizzazione gratuita introdotto dal decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 ( Norme per l’edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti ;
convertito dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
art. 7). Al medesimo riguardo non sarebbe stato considerato il fatto che il provvedimento repressivo impugnato è stato adottato in conseguenza del diniego di condono ex art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sopra menzionato, tuttavia annullato con la sopra citata sentenza del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli.

4. Viene quindi censurato il rigetto del motivo con cui era stata dedotta la violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a causa dell’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.

5. Infine, in relazione all’ipotesi dell’omessa pronuncia, sono riproposte tutte le censure formulate nel ricorso di primo grado.

6. Con appello incidentale il Comune di Sorrento impugna la sentenza nella parte in cui ha accolto il ricorso relativamente alla rimozione del cancello e della recinzione metallica.

7. Tutto ciò premesso, l’appello incidentale è inammissibile, come eccepito da parte appellante principale, perché a questa non notificato, ma solo depositato in segreteria, in violazione della regola generale enunciata dall’art. 92, comma 1, cod. proc. amm., secondo cui le impugnazioni si propongono con ricorso notificato alle altre parti passivamente legittimate, ulteriormente specificate per l’appello incidentale dall’art. 96 del codice del processo.

8. L’appello principale è invece infondato.

9. Come statuito dalla sentenza di primo grado, l’ipotesi della nullità dedotta in via pregiudiziale è smentita dall’art. 136, comma 1, ultimo periodo cod. proc. amm. secondo cui: «(a) i fini dell’efficacia delle comunicazioni di segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo ». A questo riguardo, non è contestato, e del resto risulta dal verbale dell’udienza di discussione in primo grado, in data 27 novembre 2017, che per l’originario ricorrente è comparso un delegato dell’altro difensore, il quale ha chiesto un rinvio, legittimamente negato dalla sentenza di primo grado in applicazione della disposizione di legge da ultimo richiamata.

10. Con essa si presume infatti che la difesa sia stata assicurata, quando l’avviso di fissazione dell’udienza è stato validamente inviato ad almeno uno dei difensori nominati, che nel rapporto processuale sono considerati dal punto di vista giuridico come un’entità unica di natura collegiale. Deve pertanto essere confermato il principio espresso al riguardo dalla sentenza, sulla base del richiamo a precedenti giurisprudenziali conformi, secondo cui la disposizione processuale in esame costituisce « una “sintesi equilibrata fra il diritto di difesa e l’esigenza di economia di atti” », sulla base della quale il collegio difensivo è posto nelle condizioni di esercitare le proprie prerogative, quando l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione è stato regolarmente recapitato ad almeno uno dei suoi componenti. Nello specifico, in questo caso opera il principio di leale cooperazione « per la realizzazione della ragionevole durata del processo » enunciato dall’art. 2, comma 2, cod. proc. amm., che impedisce al difensore nei cui confronti la comunicazione di segreteria è andata a buon fine di chiedere un rinvio per l’assenza di uno o più degli altri codifensori, con i quali si può ragionevolmente presumere che egli abbia concordato la linea difensiva in vista del passaggio in decisione del ricorso.

11. Le censure di merito formulate nell’appello principale sono invece da respinge sulla base del fatto che, come eccepito dall’amministrazione comunale resistente, non è stato dimostrato che il parere negativo di compatibilità paesaggistica espresso dalla commissione edilizia integrata sull’abuso realizzato dal dante causa dei ricorrenti sia mai stato superato o annullato. Inoltre non risultano superate le valutazioni ostative alla sanatoria in allora richiesta da quest’ultimo ed incentrate sulla consistenza del collegamento della proprietà dello stesso con la via pubblica, contraddistinta dalla realizzazione di strada di accesso, le cui dimensioni sono state in precedenza esposte, e che è stata realizzata mediante il riporto di terreno e pietrame, necessario per colmare il dislivello di 2 metri con la pubblica strada e la medesima proprietà, ed infine con il getto di calcestruzzo. Per le caratteristiche ora descritte deve escludersi la fattispecie dello scavo e del reinterro ai sensi del sopra citato art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, ipotizzata dall’appello, la quale postula che non venga alterato il paesaggio nel suo aspetto visivo, e che non siano utilizzati i materiali sopra menzionati per realizzare un’opera avente una sua specifica ed autonoma funzione, necessitante del permesso di costruire, come correttamente statuito dalla sentenza di primo grado.

12. In ragione delle considerazioni di ordine sostanziale ora svolte le censure di ordine procedimentale riproposte in appello devono essere respinte, per la loro inidoneità ai sensi dell’art. 21- octies , comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad invalidare i provvedimenti impugnati.

13. L’appello principale deve pertanto essere respinto. La reciproca soccombenza riportata dalle parti in causa nel presente grado d’appello giustifica la compensazione delle spese di lite.

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