Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2020-05-14, n. 202000901
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Testo completo
Numero 00901/2020 e data 14/05/2020 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 22 aprile 2020
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società Caronte & Tourist Isole Minori S.p.A. per l’annullamento:
- del provvedimento n. 8938 del 27 marzo 2018 adottato dalla Capitaneria di porto di Trapani avente ad oggetto "Mt Caronte. Circolare n. 10/SM del 4.1.2007. Persone a mobilità ridotta. Esito Commissione di visita di cui all'art. 25 della legge 616/1962";
- del verbale in data 12 marzo 2018 della Commissione compartimentale di visita di cui all'art. 25 della legge 616/1962, istituita presso la Capitaneria di porto diTrapani, che ha valutato l'unità "Caronte" non idonea al trasporto di persone a mobilità ridotta;
- della nota n. 14829 del 22 maggio 2018 della Capitaneria di porto di Trapani, avente ad oggetto "Mt Caronte. Circolare n. 10/SM del 4.1.2007. Persone a mobilità ridotta";
- "ove occorra e per quanto di interesse, ove lesivi, degli atti presupposti e/o connessi richiamati negli atti impugnati comprese le note adottate il 4 aprile 2017, 18 ottobre 2017 nonché il 4 dicembre 2017 dall'intimato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti".
LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota del 5 dicembre 2018 n. 31216, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
visto il ricorso, datato 9 luglio 2018;
viste le deduzioni difensive della ricorrente del 13 dicembre 2018;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antimo Prosperi.
Premesso.
1. La società ricorrente rappresenta di svolgere in modo continuo e regolare, per il tramite di proprie navi traghetto in grado di trasportare sia passeggeri che autoveicoli, il servizio pubblico di collegamento marittimo tra il porto di Milazzo, le isole Eolie ed il porto di Napoli nonché tra il porto di Trapani, Palermo, Porto Empedocle e le isole Egadi, Ustica e Pelagie. Tra le navi di proprietà impiegate dalla società ricorrente su dette linee di navigazione, abilitate ai viaggi nazionali, “vi sono oggi le seguenti unità tutte quante costruite anteriormente al 1° ottobre 2004: l'Archimede, l'Ulisse, la Villa S. Giovanni, la Zancle, la Tremestieri, l’Helga, la Caronte, la Stretto Messina, la Giano, la Bridge, la Giuseppe Franza, e la Vestfold”.
La Caronte & Tourist afferma di essersi adeguata a quanto stabilito dall'art. 4 ter ( Requisiti di sicurezza per le persone a mobilità ridotta ) del d.lgs. 4 febbraio 2000, n. 45 ( Attuazione della direttiva 98/18/CE, relativa alle disposizioni di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali ) – come modificato dal d.lgs. n. 52/2005 - e agli orientamenti indicati nell'allegato III richiamato dallo stesso art. 4 ter , riportati anche nel Piano d’azione nazionale e nella Circolare 10/SM del 4 gennaio 2007 e di aver trasmesso al Ministero la relazione tecnica economica relativa alle motonavi della propria flotta, “illustrando l'avvenuta realizzazione degli adeguamenti possibili e, in particolare, la predisposizione di una saletta riservata per le persone a mobilità ridotta ubicata a quota passarella e ricavata da due locali dapprima dedicati all'equipaggiamento”.
2. Al riguardo, giova precisare che il d.lgs. n. 45/2000, all’art. 1, comma 1, lettera bb- quater , definisce: “ persona a mobilità ridotta: chiunque abbia una particolare difficoltà nell'uso dei trasporti pubblici, compresi gli anziani, i disabili, le persone con disturbi sensoriali e quanti impiegano sedie a rotelle, le gestanti e chi accompagna bambini piccoli ”.
3 . La società ricorrente ha impugnato gli atti in oggetto per i seguenti motivi:
I.) Abuso e/o straripamento di potere. Violazione dell'art.3 della legge n.241/1990. Motivazione carente. Difetto di istruttoria. Violazione del principio di esecutività dell'atto amministrativo e del divieto di disapplicazione dell’atto amministrativo .
La ricorrente sostiene che i provvedimenti impugnati non terrebbero conto che l'unità navale in esame (la Caronte) “ha posto in essere adeguamenti in linea con l'approntato piano di sistemazione PRM previsto per legge, piano debitamente trasmesso per conoscenza al Ministero competente e non contestato né invalidato”; la Commissione di visita avrebbe dovuto tenere conto della vigente conformità e dichiarare idonea l'unità navale. Nessuna contestazione sarebbe stata opposta dal Ministero il quale avrebbe preso atto degli adeguamenti operati e, successivamente, le navi oggetto della relazione sarebbero state sottoposte a verifica con esito positivo da parte dell'Organo tecnico per le modifiche delle unità effettuate per l'adeguamento richiesto. Pertanto, gli atti impugnati sarebbero illegittimi per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e violazione del vigente piano di sistemazione trasmesso al Ministero, redatto dalla ricorrente in conformità alla normativa di settore.
II.) Violazione dell'art.4 ter del d.lgs. n.45/2000 con relativo allegato III nonché della Circolare ministeriale del 4.1.2007. Eccesso di potere. Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto. Sviamento dalla causa tipica. Violazione del principio di adeguatezza e ragionevolezza.
Secondo la ricorrente, l'intera impostazione dell'istruttoria condotta dall'Autorità marittima periferica tradirebbe una palese erroneità dei presupposti ed un grave sviamento di potere in quanto le criticità individuate negli atti non terrebbero conto della prescrizione di legge secondo cui, per le navi costruite prima del 2004, si tratta di osservare "orientamenti" e di porre in essere "adeguamenti solo per quanto ragionevole e possibile in termini economici”; l’art. 4 ter del d.lgs. n. 45/2000 avrebbe quindi correttamente "graduato" l’invasività degli adeguamenti tecnici da eseguire tenendo conto, quale parametro di riferimento, della vetustà delle navi, nel rispetto del principio costituzionale di adeguatezza, ragionevolezza e di non discriminazione tra operatori economici.
III.) Violazione dell'art.4 ter del d.lgs. n.45/2000 e del relativo allegato III nonché della successiva Circolare ministeriale del 17.12.2012 di adozione delle relative Linee Guida. Eccesso di potere. Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto. Sviamento dalla causa tipica.
La ricorrente evidenzia che il Ministero con la circolare del 17 dicembre 2012 ha inteso chiarire agli operatori di settore, relativamente alle prescrizioni tecniche di dettaglio, “che esse riguardano esclusivamente le navi ‘esistenti’ costruite dopo il 2004 e non quelle costruite prima, come nel caso in esame”; pertanto, afferma che “tutte le prescrizioni tecniche di dettaglio che sono state opposte alla ricorrente dalla Commissione di visita prima e dalla Capitaneria di Porto di Trapani poi (la quale erroneamente richiama a fondamento dell’azione amministrativa esercitata proprio le non applicabili Linee Guida del 2012) che implicitamente ed esplicitamente si agganciano alle citate Linee Guida, non sono utilizzabili per la MT Caronte: l’istruttoria espletata è dunque errata. E ciò per espressa ammissione dell’Autorità marittima”.
IV.) Violazione dell'art.4 ter del d.lgs. n.45/2000 e della Circolare ministeriale n. 10/SM del 4.1.2007, lettera I. Eccesso di potere. Sviamento della causa tipica. Difetto di motivazione. Contraddittorietà. Violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza sotto ulteriore profilo.
Sostiene la ricorrente che il verbale e le determinazioni della Commissione locale e della Capitaneria di porto sarebbero state assunte dall'organo periferico sull'erroneo e fuorviante presupposto secondo cui le considerazioni