Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2011-09-14, n. 201105132

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2011-09-14, n. 201105132
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201105132
Data del deposito : 14 settembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08638/2010 REG.RIC.

N. 05132/2011REG.PROV.COLL.

N. 08638/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8638 del 2010, proposto da:
R I, rappresentato e difeso dagli avv. M T F, F S M e F N, con domicilio eletto presso M T F in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 24;

contro

Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore e Prefettura di Cosenza in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO SEZIONE I n. 00379/2010, resa tra le parti, concernente DINIEGO RILASCIO LICENZA DI PORTO DI PISTOLA


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Cosenza e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2011 il Cons. R C e uditi per le parti l’avvocato Mussari e l’avvocato dello Stato Fedeli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il signor R I esponeva dinanzi al Tar Calabria, sede di Catanzaro di aver presentato alla Prefettura di Cosenza istanza tesa ad ottenere il rilascio della licenza di porto di pistola, sussistendo i presupposti di cui all’art. 42 del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, ma che l’organo del Governo, dopo aver comunicato preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge n. 241/90, con provvedimento di data 11 febbraio 2008, notificato in data 4 marzo 2008, rigettava la domanda proposta.

Avverso tale provvedimento negativo, il ricorrente presentava ricorso gerarchico al Ministero dell’Interno che, con provvedimento di data 17 settembre 2008, lo rigettava confermando le motivazioni del diniego prefettizio.

Avverso entrambi i provvedimenti insorgeva il ricorrente denunciando, con un unico complesso motivo di ricorso: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 R.D. 773/1931. Eccesso di potere sub specie di travisamento ed erronea valutazione dei fatti;
illogicità e contraddittorietà della motivazione;
ingiustizia manifesta, carenza assoluta di motivazione del provvedimento adottato dal Ministero”.

Il Tar respingeva il ricorso.

Con atto di appello ritualmente notificato e depositato il signor Iuele sostiene dinanzi a questo Consiglio di Stato la erroneità della sentenza del Tar in particolare in relazione alla motivazione contraddittoria e erronea.

L’amministrazione si è costituita senza depositare memorie.

All’udienza del 27 maggio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. L’appellante espone di essere titolare della omonima azienda agricola specializzata nella coltivazione e vendita all’ingrosso di generi ortofrutticoli, con un notevole volume d’affari. Parte delle vendite dell’azienda avviene presso i mercati ortofrutticoli, al cui interno, per antica consuetudine, le transazioni avvengono mediante denaro contante per lo più nel cuore della notte, in ambienti notoriamente frequentati da soggetti pericolosi tant’è che più volte imprenditori agricoli sono rimasti vittima di aggressioni.

A fronte di tali ragioni, il Prefetto ha ritenuto di non concedere il titolo abilitativo richiesto, con un provvedimento la cui motivazione, secondo l’appellante, consisterebbe in una mera enunciazione di petizioni di principio. Da qui, il denunciato vizio di violazione di legge e in specie dell’art 42 T.U. 773/1931, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, nonché difetto di motivazione.

L’appellante sostiene che nella fattispecie si verte in una situazione di accertato bisogno che avrebbe dovuto essere adeguatamente apprezzata dal Prefetto.

Il Tar a sua volta ha sottolineato che il rilascio della licenza in questione non costituisce una mera autorizzazione di polizia che rimuove il limite ad una situazione giuridica soggettiva la quale già fa parte della sfera del privato, ma assume contenuto permissivo in deroga al generale divieto per il cittadino di portare armi.

Onde superare tale generale divieto occorre dimostrare le particolari esigenze che determinano la necessità di munirsi dell’arma, così da integrare la motivata eccezione alla generale regola rappresentata dal suddetto divieto.

3. Le argomentazioni del Tar meritano conferma.

Va ricordato che nel nostro ordinamento non sono previste e tutelate posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e porto di armi, costituendo anzi il rilascio del porto d’armi una eccezione circondata da particolari cautele, in cui l'Amministrazione è titolare di un potere ampiamente discrezionale dovendo essa valutare le condizioni soggettive che sorreggono la licenza di porto di armi con le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con la conseguenza che su tale valutazione il giudice amministrativo è titolare di un sindacato sul vizio di eccesso di potere limitato alla valutazione della congruità e della logicità della motivazione.

Da tali premesse deriva che in materia incombe sull’istante l’onere di provare il bisogno dell’arma non incombendo all’Amministrazione l’onere di motivare in ordine alla non necessità della stessa, dovendo essa limitarsi a valutare se i dati allegati dall’istante al fine di ottenere l’eccezionale rilascio della licenza, siano concreti e sufficienti a pervenire a tale risultato (Cons. di Stato, sez. VI, 22 maggio 2008, n. 2450).

Nel caso in esame, il provvedimento del Prefetto fornisce puntuale esternazione delle ragioni che hanno condotto ad assumere il diniego al porto di pistola. Il provvedimento, infatti, ha esplicitamente analizzato i motivi posti a base della richiesta formulata dall’interessato precisando come la mera necessità, evidenziata dallo sesso, di portare somme di denaro, nell’interesse dell’azienda agricola di cui è titolare, non costituisca “ ex se” valido motivo per il rilascio del titolo di polizia, atteso che la connessa esigenza di sicurezza può agevolmente essere soddisfatta mediante il ricorso alle diffuse forme bancarie sostitutive dei pagamenti e incassi in contanti potendosi ben modificare una prassi che non risulta in alcun modo obbligata, ove si ritenga che questa comporti rischi di qualche genere – anche a prescindere dall’ipotesi che il largo impiego di denaro contante abbia in realtà lo scopo non dichiarato di eludere i controlli fiscali o di altro tipo.

Si aggiunga che dalle risultanze istruttorie, risulta che l’appellante non ha mai subito atti di intimidazione o di offesa, idonei ad integrare il prescritto requisito del “dimostrato bisogno”, durante lo svolgimento della propria attività.

4. In conclusione, deve ritenersi legittimo il provvedimento prefettizio di rigetto, dato che il rilascio dell’autorizzazione, in mancanza di precisi elementi fattuali, non può essere concesso sulla base di un’affermata, potenziale e probabilistica sussistenza di pericolo, come conseguenza dell’attività professionale di commerciante svolta dal ricorrente .

L’appello pertanto deve essere respinto e la sentenza del Tar confermata.

5.Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi