Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2011-09-14, n. 201105132
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Testo completo
N. 05132/2011REG.PROV.COLL.
N. 08638/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8638 del 2010, proposto da:
TO EL, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Teresa Fantola, Francesco Saverio Mussari e Francesco Noto, con domicilio eletto presso Maria Teresa Fantola in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 24;
contro
Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore e Prefettura di Cosenza in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO SEZIONE I n. 00379/2010, resa tra le parti, concernente DINIEGO RILASCIO LICENZA DI PORTO DI PISTOLA
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Cosenza e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2011 il Cons. TO Capuzzi e uditi per le parti l’avvocato Mussari e l’avvocato dello Stato Fedeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor TO EL esponeva dinanzi al Tar Calabria, sede di Catanzaro di aver presentato alla Prefettura di Cosenza istanza tesa ad ottenere il rilascio della licenza di porto di pistola, sussistendo i presupposti di cui all’art. 42 del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, ma che l’organo del Governo, dopo aver comunicato preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge n. 241/90, con provvedimento di data 11 febbraio 2008, notificato in data 4 marzo 2008, rigettava la domanda proposta.
Avverso tale provvedimento negativo, il ricorrente presentava ricorso gerarchico al Ministero dell’Interno che, con provvedimento di data 17 settembre 2008, lo rigettava confermando le motivazioni del diniego prefettizio.
Avverso entrambi i provvedimenti insorgeva il ricorrente denunciando, con un unico complesso motivo di ricorso: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 R.D. 773/1931. Eccesso di potere sub specie di travisamento ed erronea valutazione dei fatti; illogicità e contraddittorietà della motivazione; ingiustizia manifesta, carenza assoluta di