Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-08-25, n. 202307945
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Pubblicato il 25/08/2023
N. 07945/2023REG.PROV.COLL.
N. 09332/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9332 del 2022, proposto da
A G C ed E M, rappresentati e difesi dagli avvocati C A M e D L, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato T C, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
nei confronti
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Regionale - Istituti Riuniti del Lazio, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Lo Russo, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, sez. V, n. 8640/2022, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e di Asp - Istituti riuniti del Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 il Cons. Giovanni Grasso e uditi per le parti gli avvocati Mastromarino, Ciotola e Lo Russo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con atto di appello, ritualmente notificato in data 7 novembre 2022, A G C ed E M impugnavano la sentenza n 8640/2022, con cui il TAR per il Lazio – Roma aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della delibera n. 376 del 18 giugno 2021 della Giunta Regionale del Lazio, con la quale era stata disposta l’estinzione dell’IPAB “ Sodalizio di San Michele Arcangelo ai Corridori al Borgo ” e la individuazione del soggetto destinatario ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 2/2019 e degli artt. 13 e 14 del R.R. n.17/2019.
A sostegno del gravame, gli appellanti premettono di essere “ sodali ” della Congregazione Generale del Raggruppamento delle tre II.PP.AA.BB. Sodalizio di S. Michele Arcangelo a Corridori al Borgo, Opera Pia Luigi Jacobelli e Opera Pia Ambrogio Fonti, di cui le ultime due dirette e amministrate dal primo, dotato di uno Statuto e di un organo assembleare (“ Congregazione Generale )” composto dai soci (denominati appunto “ sodali ”), tra i quali venivano scelti i componenti dell’organo di amministrazione (“ Consiglio di Amministrazione ”).
Con deliberazione della Giunta n. 5 del 15 gennaio 2019, la Regione Lazio aveva disposto il commissariamento del Consorzio dell’IPAB Sodalizio di San Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo, al fine di: a ) accertare la sussistenza dei presupposti per la depubblicizzazione dell’Ente raggruppato; b ) effettuare una compiuta individuazione delle attività istituzionali ed accertare la loro corrispondenza con le finalità statuarie, in conformità anche alle tavole di fondazione delle IPAB amministrate; c ) garantire l’ordinaria e straordinaria amministrazione del Raggruppamento.
Con successivo decreto dell’8 febbraio 2019, n. T00020, la Regione nominava, a tali fini, Commissario straordinario dapprima il dott. A V e poi, dopo le dimissioni quest’ultimo, il dott. I S, le cui funzioni venivano prorogate con decreto presidenziale n.100295 del 6.12.2019.
Con decreto n. 28 del 12 novembre 2019, il Commissario straordinario proponeva, ai sensi dell’art. 4 L.R. n.2/2019, l’estinzione sia dell’Opera Pia A. Fonti (sul presupposto che si fossero esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione e nello Statuto) che dell’Opera Pia Luigi Jacobelli (in quanto inattiva e versante in situazione di mancanza di mezzi economici), censurando la governance del Raggruppamento giacché retta da un Ente Religioso e gestita secondo regole non pubblicistiche.
Con successiva relazione del 24 dicembre 2019, approvata con decreto n. 33, il Commissario proponeva, altresì, l’estinzione del Sodalizio San Michele Arcangelo, in quanto “ non […] più in grado, perchè in situazione di mancanza di mezzi economici e finanziari sufficienti, di perseguire le finalità previste nelle tavole di fondazione e nello statuto o altre finalità assistenziali o educative ”.
Di conserva, la Regione Lazio, con delibera della Giunta Regionale n. 376 del 18 giugno 2021, previo avvertimento di soppressione comunicato al sodale A G C, disponeva l’estinzione dell’IPAB Sodalizio San Michele Arcangelo individuando, al contempo, nell’ASP “ Istituti Riuniti del Lazio ‟ il soggetto destinato al subentro nelle relative risorse finanziarie e patrimoniali.
2.- Avverso tale deliberazione, gli odierni appellanti insorgevano, con ricorso proposto dinanzi al TAR per il Lazio, lamentandone l'illegittimità sia sotto il profilo della violazione delle regole procedimentali, sia per sostanziale ed asserito difetto dei presupposti. Assumevano, in particolare, che non sarebbero state presi nella (necessaria) considerazione sia il parere negativo all’estinzione rilasciato dalla Giunta di Roma capitale nella delibera n.150 del 2 luglio 2021, sia le controdeduzioni e la documentazione svolte a confutazione della relazione commissariale. Evidenziavano, inoltre, che era stato loro negato di accedere agli atti del procedimento, in particolare di quelli attinenti al rapporto e alla esposizione tributaria del Sodalizio nei confronti di Roma Capitale.
3.- Con sentenza n. 8640/22, resa nel rituale contraddittorio delle parti, il TAR rigettava il ricorso, ritenendo complessivamente corretto l’operato commissariale.
Con il proposto appello, i ricorrenti lamentano la complessiva erroneità della statuizione, invocandone l’integrale riforma.
Nella resistenza della Regione Lazio e di ASP – Istituti riuniti del Lazio, alla pubblica udienza del 13 aprile 2023, sulle reiterate conclusioni delle parti, la causa è stata riservata per la decisione.
DIRITTO
1.- L’appello non è fondato e merita di essere respinto.
2.- Importa rammentare, ai fini di una puntuale ricostruzione della vicenda, che, giusta la documentazione in atti, l’IPAB Opera Pia “ S. Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo ”, nata come “ Sodalizio di San Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo ”, aveva come scopo, evidenziato all’articolo 2 dello Statuto, “ l’esercizio della beneficenza con oneri di culto, come […] dichiarato con detto R.D. 17 aprile 1890 ”, da perseguire “ con le rendite del proprio patrimonio ”.
L’Istituto aveva la direzione e l’amministrazione anche dell’” Opera Pia Ambrogi Fonti ” (fondata con un testamento ed un codicillo nel 1683) e dell’” Opera Pia Luigi Jacobelli ” (fondata nel 1705, mediante testamento e con codicilli posteriori a rogito del notaio M, avente fini di beneficienza per oneri di culto ed erogazione doti).
Con L.R. 29.06.2011, la Regione Lazio nominava l’ultimo Consiglio di amministrazione, composto da sette membri in carica per tre anni (e quindi fino al 29 giugno 2014), come previsto dall’art. 9 dello Statuto (peraltro, in contrasto con l’art. 6, comma 5 del D.L. 78/2010, che aveva disposto che tutti gli Enti pubblici dovessero avere gli organi di amministrazione costituiti da un numero non superiore a cinque membri).
Di seguito, la Giunta regionale, con delibera del 26 aprile 2017 n. 212, stabiliva di commissariare l’Ente, al fine non solo di assicurarne l’amministrazione straordinaria e ordinaria, ma anche per svolgere attività di ricognizione e, segnatamente, per appurare se l’Ospizio di San Michele avesse i requisiti necessari, nella prospettiva di procedere alla depubblicizzazione dell’IPAB e di far sì che esso acquisisse personalità giuridica, in virtù del D.P.R. n. 361/2000.
Con decreto del Presidente della Regione Lazio del 15 giugno 2017, n. T00096, A G C, attuale appellante, veniva nominato Commissario straordinario dell’IPAB in questione, con nomina successivamente prorogata.
In tale qualità, egli provvedeva a trasmettere, nell’adempimento dell’incarico affidatogli: 1) nota del 29 novembre 2017, acquisita agli atti della Regione in data 1° dicembre 2017, con prot. 614092, recante una prima relazione sulle attività svolte;2) nota del 5 febbraio 2018, acquisita agli in data 19 febbraio 2018, recante la proposta di un nuovo Statuto dell’Ente (contenente, tra l’altro, la modifica alle disposizioni inerenti alla composizione del C.d.A.) e la relazione sulla sussistenza dei presupposti per la prefigurata depubblicizzazione;3) nota del 29 ottobre 2018, acquisita agli atti in data 30 ottobre 2018, con prot. 676804, con una nuova relazione sullo stato di attuazione dell’incarico.
In particolare, con nota del 5 dicembre 2018 (integrata da successiva nota del 15 dicembre) – su formale richiesta della struttura regionale del 27 novembre 2018, prot. 752091, a sua volta sollecitata dalla ricezione di un’interrogazione consiliare – il Commissario designato trasmetteva una nuova relazione, con la quale evidenziava una gestione piuttosto sommaria del patrimonio, avuto riguardo alla presenza: a ) di contratti di affitto intestati a soggetti deceduti, i cui immobili risultavano occupati da discendenti o coabitanti, stante un rinnovo tacito alla scadenza, senza aggiornamento dei canoni, così come previsto dalla normativa vigente; b ) di canoni di locazione eccessivamente contenuti rispetto alle reali condizioni dei locatari, in grado, invece, di corrispondere canoni più prossimi a quelli del mercato corrente; c ) di consistenti morosità; d ) di occupazione di immobili senza titolo associata alle ridette morosità.
In tale complessa situazione, la Regione disponeva la protrazione dello stato di commissariamento, mercé la nomina di diversi Commissari straordinari. L’ultimo designato, dott. S, con decreto del 12 novembre 2019, n. 28 rappresentava la sussistenza dei presupposti per l’estinzione delle due Opere Pie Amministrate dall’IPAB, ai sensi dell’art. 4 della l. r. 2/2019, avuto riguardo alla inattività degli enti, al mancato perseguimento degli scopi statutari e all’impossibilità di conseguirli.
Quindi, con successivo decreto n. 33 del 24 dicembre 2019, evidenziava la necessità di estinguere il Sodalizio di S. Michele Arcangelo per impossibilità di perseguire le finalità statutarie, stante l’attuale situazione finanziaria determinata dalla sussistenza di una considerevole esposizione debitoria nei confronti dell’erario.
Nel medesimo decreto, il Commissario designato evidenziava, altresì: a ) che le finalità statutarie dell’IPAB non erano di facile individuazione, attesa la commistione esistente tra lo stesso e l’Arciconfraternita di S. Spirito e di S. Michele Arcangelo nell’Oratorio della SS. Annunziata, riscontrabile anche con riferimento alle attività sino allo stato espletate dall’ente pubblico e indirizzate anche alla realizzazione degli scopi di tale ultimo ente ecclesiastico; b ) che, nel corso degli anni, l’IPAB era stata gestito in maniera del tutto privatistica e discrezionale da parte di una ristretta cerchia di soggetti.
Con nota del 3 febbraio 2020, prot. 92794, la Regione sollecitava chiarimenti e quindi, con successiva nota del 10 aprile 2020, prot. 308612 – che faceva seguito ad una diffida, sottoscritta dal legale dei Sodali dell’Arciconfraternita di S. Spirito e S. Michele Arcangelo nell’Oratorio della SS. Annunziata, corredata da una relazione peritale sui rilievi del commissario straordinario – chiedeva al Commissario un’ulteriore integrazione, con specifico riferimento alle osservazioni del legale e del perito.
Con nota del 6 marzo 2020, i Sodali della Congregazione sollecitavano un intervento regionale, rappresentando che in difetto avrebbero convocato la Congregazione Generale – organo vigente ai sensi dell’attuale statuto dell’IPAB – per la nomina del Consiglio di Amministrazione. La missiva era inviata anche al Commissario straordinario, il quale, con nota del 16 marzo 2020, riscontrava la richiesta dei Sodali evidenziando l’ iter che aveva condotto al commissariamento e l’impossibilità di procedere alla nomina del Cda in quanto le previsioni statutarie (art. 10) dell’Ente prevedevano, in contrasto con il D.L. 78/2010 e con la l. r. 4/2013, un Consiglio composto da sette membri (compreso il Presidente).
Con nota in data 7 maggio 2020, prot. reg. 404545, il Commissario straordinario trasmetteva la sollecitata relazione integrativa, la quale – oltre a fornire i chiarimenti richiesti dalla struttura regionale – confutava, nel dettaglio e per quanto di sua competenza, i rilievi difensivi e peritali, con particolare riferimento alle pendenze giudiziarie dell’Ente e alle questioni inerenti alle locazioni di alcuni immobili di proprietà dell’Ente.
Seguiva un articolato scambio epistolare, che – da ultimo – esitava nella risoluzione regionale, affidata alla impugnata delibera di Giunta, n. 376 del 18 giugno 2021 della Giunta Regionale del Lazio, di procedere alla estinzione dell’IPAB ed alla pedissequa individuazione del soggetto destinatario ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 2/2019 e degli artt. 13 e 14 del R.R. n.17/2019.
3.- Tutto ciò premesso, osserva il Collegio che, con il primo motivo di gravame, gli appellanti lamentano – prospettando error in judicando , in relazione alla asserita violazione degli artt. 13 e 14 reg. reg. n. 17/2019 in relazione all’art. 4 l.r. n. 2/2019, una a vizio di incompetenza e di sviamento della causa tipica, nonché di motivazione apparente e contraddittoria – “ l’esorbitanza soggettiva e oggettiva dell’operato commissariale rispetto al mandato ricevuto che aveva come oggetto di Raggruppamento e non le singole IPPABB da cui era composto ”, assumendo che, con la sentenza impugnata, il TAR abbia omesso di rilevare che la delibera di estinzione fosse lesiva degli artt. 13 e 14 del Regolamento regionale n. 17/2019.
3.1.- Il motivo è infondato.
Come correttamente evidenziato dal primo giudice, l’art. 4 della L.R. n. 2/2019 citata ha previsto che siano soggette ad estinzione le IPAB che non siano state più in grado di perseguire gli scopi statutari nel triennio precedente al 30 giugno 2018, perché inattive o perché versanti in situazioni di mancanza di mezzi economici e finanziari, o per le quali siano esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli Statuti, ovvero che non siano più in grado di perseguire altra attività assistenziale o educativa.
Di conserva, il regolamento regionale n. 17/2019 ha disciplinato nel dettaglio il procedimento di estinzione, precisando che lo stesso sia attivato d’ufficio ovvero dall’organo di amministrazione dell’IPAB interessata (art. 13).
Tale disciplina regionale è pienamente conforme ai principi della legislazione statale di riferimento come contenuti nella l. n. 328/2000 ( Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ) e nel d.lgs n. 207/2001.
La prima ha, infatti, prefigurato la possibilità di scioglimento delle IPAB nei casi in cui, a seguito di verifica da parte delle Regioni o degli Enti locali, le stesse risultino essere inattive nel campo sociale da almeno due anni ovvero risultino esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti (art. 10 lett. h ).
Per parte sua, il d. lgs n. 207/2001, recante la disciplina di “ Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della l. 8 novembre 2000, n. 328 ”, ha previsto che la trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona è esclusa, tra le altre ipotesi, “ nel caso di verificata inattività nel campo sociale da almeno due anni ” (art. 5 comma 2 lett. c ) e nel caso “ risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti ” (art. 5 comma 2 lett. d );ciò allo scopo di promuovere e potenziare efficacemente il sistema integrato di interventi e servizi sociali.
In tale complessivo e coerente quadro normativo, va rimarcato che le IPAB sono enti pubblici non economici di livello regionale, caratterizzati da fine altruistico ed assenza di scopo di lucro, ai quali si applicano le norme in materia di contenimento della spesa pubblica, contrattualistica pubblica, prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché assoggettamento alla vigilanza regionale (cfr. Corte Cost., sentenza n. 161/2012).
Se ne deduce che il Commissario straordinario ha espletato il proprio mandato entro i limiti fissati dalla Giunta regionale, applicando i principi dettati dalla legge regionale n. 2 del 22 febbraio 2019 e dal relativo regolamento regionale n. 17 del 9 agosto 2019. In particolare, ha svolto, come da mandato, un accurato controllo della gestione dell’ente al fine di verificare non solo la regolarità della stessa, ma anche la possibilità che il Sodalizio potesse continuare a svolgere le funzioni per cui era stata istituita.
In ogni caso, il provvedimento estintivo non rappresenta il frutto di una mera ed unilaterale determinazione commissariale, essendo stato ritualmente preceduto dalla comunicazione inerente la conclusione del procedimento istruttorio e dalla relativa proposta di deliberazione della Giunta regionale, trasmessa all’Ufficio di Gabinetto e all’Assessore regionale competente in materia di IPAB.
Ne discende, sotto il profilo formale, la completezza procedimentale dell'azione amministrativa e la legittimità della relativa delibera di estinzione, la quale – attenendosi, come importa ribadire, al dettato legislativo di cui all'art. 4 della richiamata L.R. 2/2019 – ha evidenziato in maniera esplicita le motivazioni sottese all’estinzione delle IPAB.
Invero, la valutazione circa l’estinzione delle IPAB si fonda sull’accertamento della sussistenza di elementi oggettivi e non idoneamente confutati. Dalle relazioni depositate in atti è dato evincere, infatti, come giustamente evidenziato dalla sentenza impugnata, una serie di criticità che denotano la violazione dei principi di sana gestione finanziaria, quali l’enorme massa di residui passivi correlata a debiti verso l’erario, l’assenza di adeguati mezzi finanziari per la cattiva gestione del patrimonio immobiliare (come i canoni di locazione non riscossi o riscossi in modo inadeguato rispetto ai correnti valori di mercato), di un doveroso accantonamento in apposito fondo delle risorse corrispondenti ai debiti tributari, in violazione della disciplina contabile in concreto applicabile, dovendo tali enti essere ricompresi nel complesso della finanza pubblica allargata ed essere sottoposti ai vincoli di contenimento della finanza pubblica, secondo i dettami della giurisprudenza costituzionale e contabile.
La Regione ha, quindi, correttamente preso atto delle risultanze dell’attività commissariale diretta al procedimento di estinzione dell’IPAB, tenuto anche conto che le finalità statutarie della medesima, all’attualità, non rispondono più alle esigenze assistenziali indicate dall’art. 1 dalla legge n. 328/2000 (dichiaratamente finalizzata ad assicurare alle persone ed alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali;a promuovere interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione).
4.- Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono che la sentenza impugnata abbia avallato il modus procedendi della Regione in ordine alla separazione degli Enti facenti parte del Sodalizio, con indebita alterazione dell'esito istruttorio che aveva condotto all'estinzione degli stessi, senza una effettiva constatazione della mala gestio e comunque senza avvertire la non sottoponibilità degli stessi al Testo unico degli enti locali (d. lgs. n 267/2000) ed alla normativa in materia di Anticorruzione.
4.1.- Il motivo è infondato.
Invero, la separazione tra il Sodalizio di S. Michele Arcangelo a Corridori al Borgo e le due sottostanti Opera Pia Luigi Jacobelli e Opera Pia Ambrogio Fonti deve ritenersi del tutto lecita, posto che l’Opera Pia Luigi Jacobelli era inattiva e che l’Opera Pia Ambrogio Fonti non era in grado di continuare la propria attività, producendo unicamente rendite che venivano destinate al perseguimento di finalità differenti da quelle previste dal suo statuto.
A diverso esito, non possono essere valorizzate – nella prospettiva di una dimostrazione di solidità economica e correttezza gestionale – le relazioni economiche prodotte dagli appellanti nel corso del giudizio di prime cure, che il primo giudice ha correttamente ritenuto prive di effettivo valore probatorio non solo in relazione alla provenienza unilaterale ma, soprattutto ed essenzialmente, perché basate su valutazioni tecnico-economiche soggettive e smentite dalle evidenze documentali.
D’altra parte – di là dal rilievo che la grave situazione debitoria è, nei fatti, ammessa dagli stessi appellanti, essendo come tale sufficiente a giustificare la ritenuta impossibilità di svolgimento delle attività assistenziali – la determinazione regionale non si è basata esclusivamente sulla relazione del commissario straordinario, ma risulta adottata all’esito di approfondita istruttoria da parte della struttura regionale, come risulta dalla copiosa documentazione allegata.
Ne discende, stante il grave stato di decozione ed irregolarità gestionale del Sodalizio, che il commissario, pur riconoscendo la sussistenza dei presupposti per la trasformazione dell’Ente in persona giuridica di diritto privato, non poteva non evidenziare l’accertamento dei presupposti per effettuare l’estinzione, come previsto dall’art. 4 della l. r. 2/2019.
Importa, altresì, aggiungere che non risulta violato il Testo Unico degli enti locali, posto che le IPAB sono enti pubblici a carattere regionale, ai quali, per tal via, si applicano i principi richiamati nella parte II del ridetto Testo unico riguardanti il sistema finanziario e contabile degli enti locali.
5.- Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti lamentano il non corretto inquadramento, da parte della sentenza, della natura e del conseguente regime giuridico-organizzativo del Sodalizio.
L’assunto che sorregge il motivo è nel senso che “ i beni del Sodalizio erano […] entrati a far già parte dei diritti soggettivi, intangibili e privati, del San Michele Arcangelo in virtù delle pur conosciute e citate, dal commissario e dalla giunta regionale, disposizioni testamentarie, tavolari e statutarie, con l’implicazione che nessun provvedimento amministrativo [avesse] il potere di o è idoneo a incidervi ”.
5.1.- Il motivo è – alla luce del già illustrato dato normativo – del tutto destituito di fondamento. La delibera impugnata trova, invero, il suo fondamento in tutte le norme che hanno devoluto all’Autorità Pubblica ogni potere di vigilanza sulle IPAB, a partire dalla Legge Crispi fino alle disposizioni che hanno devoluto le competenze alle Regioni e alle leggi e regolamenti da queste adottati. La delibera impugnata risulta, come tale, perché pienamente coerente con lo spirito della legge regionale di riordino, nonché delle norme cui essa si ispira, nelle quali assume centralità l’erogazione di servizi alla persona.
6.- Con il quarto motivo di gravame, gli appellanti lamentano, censurando la decisione impugnata, la violazione del principio del contraddittorio.
6.1.- Il motivo non è fondato.
Come esattamente rilevato dalla sentenza impugnata, la documentazione versata agli atti del giudizio dimostra che il procedimento di estinzione non è stato il frutto di una unilateriale ed isolata valutazione della Regione, ma è stata oggetto di ampia partecipazione nel rispetto di tutte le garanzie procedimentali, avendo gli uffici regionali e commissariali sempre riscontrato le richieste dei sodali presso i recapiti indicati e/o da quelli da cui provenivano le relative richieste.
Di là, perciò, della eventuale violazione di formali obblighi partecipativi, gli appellanti sono stati comunque posti in condizione di conoscere gli atti del procedimento, di contraddire alle risultanze istruttorie e di far valere i propri interessi.
7.- Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere complessivamente respinto.
Sussistono, ad avviso del Collegio ed avuto riguardo alle peculiarità della fattispecie, giustificate ragioni per disporre, tra le parti, l’integrale compensazione di spese e competenze di lite.