Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-05-28, n. 201903500

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-05-28, n. 201903500
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201903500
Data del deposito : 28 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/05/2019

N. 03500/2019REG.PROV.COLL.

N. 03665/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 3665 del 2009, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati D B e G A D M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G P in Roma, via Salaria, n. 280;

contro

Comune di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso prima dall’avvocato M T, poi dall’avvocato L C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F F F in Roma, via P. G. da Palestrina, n. 19;

nei confronti

Azienda municipale conservazione patrimonio e servizi, Azienda territoriale per l’edilizia residenziale della Provincia di Vicenza, Commissione di cui all’art. 6 della l.r. Veneto n. 10/1996, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA, SEZIONE II, n. 00-OMISSIS-/2009, resa tra le parti.


Visto il ricorso in appello;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Vicenza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del 14 febbraio 2019 il Cons. A B e uditi per le parti gli avvocati G A D M e F F F, in dichiarata delega dell’avv. L C;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

Con atto n. -OMISSIS- del 2008 il Comune di Vicenza, accertato che nell’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in via-OMISSIS-, assegnato con atto del 19 luglio 2006 al nucleo familiare composto dal sig. -OMISSIS- e dai suoi due figli, viveva stabilmente anche la madre di questi ultimi senza la prescritta autorizzazione del concedente, riteneva integrata la fattispecie della cessione parziale dell’alloggio e disponeva la decadenza dall’assegnazione.

Ciò ai sensi dell’allora vigente art. 27, lett. a) della l.r. Veneto 2 aprile 1996, n. 10, secondo cui “ La decadenza dall’assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del Comune territorialmente competente nel caso in cui l’assegnatario: a) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l’alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d’uso …” e dell’art. 11, lett. a) delle relative disposizioni attuative deliberate con atto n. 158/1998, per il quale “ si intende, per aver ceduto o sublocato l’alloggio, l’aver ospitato stabilmente senza la prescritta autorizzazione persone estranee al nucleo familiare assegnatario ”.

L’interessato impugnava il provvedimento e gli atti presupposti innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, che, con sentenza semplificata della seconda sezione n. -OMISSIS- del 2009, nella resistenza del Comune, respingeva il ricorso.

Il primo giudice, in particolare, respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione comunale e la censura di incompetenza formulata dal ricorrente in quanto il provvedimento era stato firmato da un dirigente comunale e non dal sindaco, rilevava, in sintesi, che l’Amministrazione aveva fatto corretta applicazione della citata norma regionale e delle relative disposizioni attuative, e che l’atto non presentava i vizi istruttori, motivazionali e procedimentali denunziati in ricorso. Compensava tra le parti le spese di lite.

L’interessato ha gravato la predetta sentenza con l’odierno appello, deducendo: I) Vizio di violazione di legge: violazione degli artt. 21, comma 10, e 26 della l. n. 1034/1971, violazione dell’art. 36 del r.d. n. 642/1907, sussistenza del difetto di procedura legittimante l’annullamento della sentenza gravata con rinvio, ex art. 35 della l. n. 1034/1971;
II) Erroneità, sotto molteplici profili, della motivazione della sentenza semplificata, illogicità manifesta dell’ iter motivazionale seguito dal giudicante di prime cure;
III) Quanto al capo della sentenza appellata di rigetto della censura di violazione dell’art. 10 della l. n. 241/1990: vizi di travisamento e non esatta comprensione della fattispecie in punto di fatto, nonché di intrinseca insufficienza e difetto di motivazione della sentenza appellata;
IV) Vizio di violazione di legge: violazione dell’art. 112 Cod. proc. civ. per mancata corrispondenza tra i motivi dell’impugnativa e la motivazione del dictum giurisdizionale gravato con specifico riferimento alla censura di eccesso di potere riscontrabile nella figura sintomatica dello sviamento;
V) Quanto al capo della sentenza appellata di rigetto della censura di violazione dell’art. 27, comma 1, lett. a), della l.r. Veneto n. 10/1996 per incompetenza relativa dell’organo amministrativo deliberante: erroneità della motivazione.

L’appellante ha indi concluso per la riforma della sentenza gravata e, in via principale, per la remissione della causa al primo giudice per difetto di procedura, in via subordinata, per l’accoglimento del ricorso di primo grado e l’annullamento degli atti con esso impugnati.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale, domandando la reiezione del ricorso, di cui ha sostenuto l’infondatezza.

Con ordinanza n. -OMISSIS- del 2009 la Sezione ha respinto la domanda cautelare formulata dall’appellante.

Parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva.

La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 14 febbraio 2019.

DIRITTO

1. Si controverte in ordine al provvedimento n. -OMISSIS- del 2008 con cui il Comune di Vicenza ha disposto la decadenza dell’appellante dall’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica concessa con atto del 19 luglio 2006.

2. Con memoria depositata il 12 gennaio 2019 l’appellante ha eccepito la carenza nella fattispecie della giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario, sollecitando in ogni caso, sul punto, l’accertamento d’ufficio del giudice di appello.

2.1. Al riguardo, si osserva che l’appellante ha impugnato il provvedimento che ha dichiarato la sua decadenza dall’assegnazione innanzi al giudice amministrativo e che nel relativo giudizio di primo grado l’Amministrazione comunale resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione.

L’eccezione è stata respinta dal giudice adito, che, anche alla luce di Cass. Sez. un. 30 luglio 2008, n. 20597, premesso che la materia dell’assegnazione di alloggi pubblici rientra nella nozione di “concessione di beni pubblici”, di cui all’art. 5 della l. n. 1034 del 1971, applicabile ratione temporis , ha rilevato che gli artt. 5 e 7 della predetta legge prevedono per i relativi rapporti la giurisdizione del giudice amministrativo, facendo salva la giurisdizione ordinaria solo per le controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi.

L’appellante non ha gravato il predetto capo di sentenza.

2.2. Tanto premesso, l’eccezione è carente della sottostante legittimazione alla sua proposizione.

Questa Sezione del Consiglio di Stato, in difformità rispetto all’orientamento interpretativo maturato con riferimento al quadro normativo anteriore, ha ritenuto che la parte che, come nel caso di specie, abbia adito la giurisdizione amministrativa con l’atto introduttivo del giudizio non è legittimata alla sollevazione dell’eccezione di difetto di giurisdizione in sede di appello (Cons. Stato, V, 7 febbraio 2012, n. 656).

La conclusione assunta dalla Sezione è stata condivisa sia dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con sentenza 20 ottobre 2016, n. 21260, che dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che, rilevato che la questione in ordine alla legittimazione della parte vittoriosa in primo grado a sollevare per la prima volta in appello questione di giurisdizione era stata risolta dalla ridetta sentenza delle Sezioni Unite n. 21260 del 2016, ha affermato con ordinanza 28 luglio 2017, n. 4, il seguente principio di diritto: “ la parte risultata vittoriosa di fronte al tribunale amministrativo sul capo di domanda relativo alla giurisdizione non è legittimata a contestare in appello la giurisdizione del giudice amministrativo ”.

2.3. Va anche escluso che il Collegio possa autonomamente sollevare la questione di giurisdizione.

Ai sensi dell’art. 9 del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nel primo grado di giudizio il difetto di giurisdizione è rilevabile ex officio mentre nei giudizi d’impugnazione la carenza della giurisdizione amministrativa è rilevabile solo se dedotta con specifico motivo avverso il capo che abbia statuito, in modo implicito o esplicito, sulla giurisdizione.

Tale regola processuale è di immediata applicazione (Cons. Stato, V, n. 656 del 2012, cit.) e pertanto vale anche per l’appello in esame, proposto anteriormente al Codice.

Ne deriva l’impossibilità, in seno al presente giudizio, in carenza di proposizione sul punto di un rituale motivo di appello, di sollevare d’ufficio una questione relativa alla potestas iudicandi .

3. Passando alla disamina del merito della causa, va osservato che l’appellante espone in fatto una serie di elementi afferenti: ai due giudizi amministrativi da lui instaurati innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (r.g.n. nn. 1053/2005 e 1873/2005) nei confronti di provvedimenti a lui sfavorevoli, sempre in tema di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, il primo dichiarato perento (decreto decisorio n. 2333/2011) dopo l’accoglimento della domanda cautelare (ordinanza n. 433/2005), il secondo definito con sentenza del 8 giugno 2008, n. 2307, che, preso atto del già citato provvedimento di assegnazione del 19 luglio 2006, adottato nelle more del giudizio, ha dichiarato, sul punto, la cessazione della materia del contendere;
alle varie iniziative, anche giudiziarie, che egli ha intrapreso, dopo l’assegnazione dell’immobile per cui è causa, per denunziarne le rilevate problematiche strutturali, funzionali ed estetiche;
a due precedenti procedimenti pure finalizzati alla declaratoria della sua decadenza dall’assegnazione, avviati dal Comune nel 2007 e poi non coltivati.

Tali elementi, come meglio in seguito, risultano peraltro irrilevanti nel giudizio in esame.

4. Con il primo motivo di appello il ricorrente sostiene la nullità della sentenza semplificata appellata, perché resa all’esito della camera di consiglio del 18 marzo 2009, fissata antecedentemente al decorso del termine dilatorio di 10 giorni liberi previsto per il deposito di memorie e istanze dall’art. 36 del r.d. 642/1907, applicabile ratione temporis , con conseguente necessità di remissione della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 35 della l. n. 1034 del 1971 (oggi art. 105 Cod. proc. amm.).

4.1. Sul punto, va premesso che l’interessato ha notificato il ricorso originario al Comune di Vicenza, all’Azienda municipale conservazione patrimonio e servizi e all’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale della Provincia di Vicenza il 6 marzo 2009. Ha poi notificato un secondo originale del ricorso il 10 marzo 2009 alla Commissione di cui all’art. 6 della l.r. Veneto n. 10/1996, che, ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 26, comma 6 della stessa legge, esprime parere obbligatorio e vincolante nel procedimento di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio.

Alla data di svolgimento dell’udienza camerale del 18 marzo 2009, all’esito della quale è stata emessa la sentenza semplificata appellata, il termine dilatorio invocato dall’appellante era decorso per il Comune di Vicenza, che si era anche costituito in giudizio (il 16 marzo 2018), ma non per la predetta Commissione.

Ciò posto, il motivo è inammissibile.

Il predetto termine dilatorio è infatti previsto a favore delle parti intimate, sicchè la censura proposta dall’appellante, originario ricorrente, in quanto volta a tutelare il diritto di difesa di una delle parti avverse, non è corredata da un sottostante interesse alla sua proposizione.

5. Con il secondo mezzo l’appellante afferma l’erroneità della sentenza laddove ha ritenuto sussistente la stabile ospitalità nell’alloggio della signora -OMISSIS-.

Al riguardo, l’appellante rappresenta che tale fattispecie non poteva essere rilevata dal giudice di prime cure, perché non adeguatamente comprovata dall’Amministrazione mediante gli atti della Polizia municipale utilizzati nel procedimento.

Su tale premessa, l’appellante passa a contestare gli elementi emergenti da tali atti, evidenziando che non si tratta di verbali, bensì di note, prive di valenza probatoria, e rilevando in ogni caso: che la signora -OMISSIS-non è mai stata fisicamente rinvenuta nell’abitazione;
che gli oggetti “di uso tipicamente femminile” rinvenuti nell’abitazione sono oggetti casalinghi, presenti in ogni abitazione;
che i redattori, nel riferire che la signora -OMISSIS-è uscita dall’abitazione insieme ai propri figli e ha chiuso a chiave la porta, non potevano essere certi della sua identità, e potrebbero averla indi scambiata con la sorella dell’appellante, di aspetto molo somigliante, che è solita prendersi cura dei nipoti;
che anche le fonti confidenziali, citate a conferma della dimora della signora -OMISSIS-nell’alloggio sin dal momento del trasloco, non possiedono rilevanza probatoria in quanto anonime.

5.1. Tale linea argomentativa è priva di qualsiasi forza persuasiva.

In primo luogo, è lo stesso appellante che, seppur circoscrivendola nell’ambito di una ospitalità “temporanea e saltuaria” (pag. 29 dell’atto di appello), ammette la frequentazione dell’immobile de quo da parte della signora -OMISSIS-, sicchè tutte le argomentazioni qui spese per affermare l’erroneità degli accertamenti aventi a oggetto tale frequentazione risultano irrilevanti.

Inoltre, il primo giudice, nel giungere alla qui contestata conclusione, non ha preso in esame gli atti della Polizia municipale considerati nel motivo, in quanto ha ritenuto decisivo il fatto che la signora -OMISSIS-risultasse anagraficamente residente nell’alloggio in parola a decorrere dal 2 aprile 2008.

E il rilievo, in linea generale, è corretto.

La residenza anagrafica in un determinato immobile è infatti, come noto, elemento idoneo a legittimare la presunzione che il soggetto considerato vi abbia posto la propria dimora abituale.

Ne deriva la recessività, anche sotto tale aspetto, di ogni questione inerente il grado di attendibilità degli esiti degli accertamenti effettuati in merito alla presenza nell’alloggio del predetto soggetto: essa, che viene come visto ammessa anche dall’appellante, non rileva infatti come fatto in sé, bensì nella misura in cui possa essere qualificata in termini di stabilità e abitualità della dimora.

5.2. Chiarito quanto sopra, occorre valutare se la presunzione, applicata dal primo giudice, di coincidenza tra residenza anagrafica e dimora abituale può essere qui superata alla luce del principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza e invocato dall’appellante nel motivo in trattazione, secondo cui il soggetto può comprovare con altri elementi idonei di avere un luogo di dimora abituale e volontaria diversa da quella presunta dalla residenza anagrafica.

La risposta deve essere negativa per due ordini di ragioni.

Il primo è che tale dimostrazione non pertiene né alla sfera giuridica dell’appellante né alla giurisdizione del giudice amministrativo. Le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono infatti situazioni di diritto soggettivo, e non di mero interesse legittimo, attesa la natura vincolata dell’attività amministrativa a essa inerente, con la conseguenza che la cognizione delle stesse è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ., Sez. un., 19 giugno 2000, n. 449).

Il secondo è che, pur volendo considerare che la questione si riflette anche sull’interesse azionato dall’appellante nell’odierno giudizio, e va pertanto affrontata nei limiti di quanto strettamente inerente allo stesso interesse, è che l’unico elemento che l’appellante si limita a evidenziare, sul punto, è che la residenza anagrafica della signora -OMISSIS-nell’immobile per cui è causa è stata fissata d’ufficio.

Ma tale circostanza, afferendo esclusivamente alle modalità con cui si è pervenuti alla relativa iscrizione, è neutra, e non vale, quindi, da sola, a comprovare alcunchè.

Il Collegio può quindi limitarsi a rilevare, al riguardo, che il relativo provvedimento, come riferisce l’Amministrazione comunale, è stato adottato nei confronti della signora -OMISSIS-, che risultava anagraficamente irreperibile, all’esito del relativo procedimento, che si è avvalso degli accertamenti della Polizia locale.

L’Amministrazione riferisce anche di aver dato tempestivamente comunicazione all’interessata sia dell’avvio dello stesso procedimento che dell’adozione del provvedimento di iscrizione, e che la medesima nulla ha al riguardo contestato, né in via amministrativa né in sede giudiziale.

Né tali ultime affermazioni possono essere poste in dubbio da quanto esposto dall’appellante, che sostiene che nessuna comunicazione è stata inviata all’interessata.

Infatti, l’appellante, soggetto estraneo al procedimento in parola, non può essere identificato come soggetto destinatario delle relative comunicazioni, e non può pertanto opporne la carenza.

Quanto, poi, alla pure censurata carenza di comunicazioni a lui dirette, basti rilevare che l’appellante non poteva vantare alcun titolo al riguardo.

5.3. Sempre in relazione a quanto strettamente attinente all’interesse azionato nell’odierno giudizio, va ulteriormente osservato che la correttezza delle conclusioni assunte dall’Amministrazione emerge inoltre anche da ulteriori elementi acquisiti nell’ambito del procedimento sfociato nella declaratoria di decadenza per cui è causa.

Ci si riferisce, in particolare:

- all’attestazione resa dalla signora -OMISSIS-all’Ufficio scolastico provinciale di Vicenza, quale insegnante, e sotto la propria responsabilità, in occasione della “domanda di aggiornamento di inclusione in graduatoria permanente presentata in data 17 aprile 2007”, di avere il proprio recapito nell’alloggio di cui trattasi;

- alla dichiarazione resa dalla signora -OMISSIS-a “Il giornale di Vicenza" del 28 febbraio 2008 in ordine alla sostanziale inabitabilità dell’alloggio in parola.

Non sono infatti al riguardo condivisibili i rilievi dell’appellante che, quanto all’attestazione di cui sopra, pongono un distinguo tra il concetto di “recapito” e quello di “dimora”, “residenza” e “domicilio”, e, quanto alla pure citata dichiarazione, evidenziano trattarsi di una mera notizia giornalistica, imprecisa (in quanto la signora -OMISSIS-è ivi definita “moglie” dell’appellante, ciò che non è) e riportante vizi e difetti dell’immobile che potevano essere conosciuti da chiunque.

Gli elementi considerati dall’Amministrazione sono infatti sicuramente significativi, in quanto la dichiarazione resa all’Ufficio scolastico di Vicenza è idonea ad attestare l’intendimento della dichiarante di fornire indicazioni circa il luogo in cui ricevere le comunicazioni e la corrispondenza di lavoro e risulta coerente con le risultanze anagrafiche, mentre la notizia giornalistica, che l’appellante non afferma essere stata smentita, nella parte qui saliente, riferisce come rilasciati dalla signora -OMISSIS-, e non da terzi, i giudizi resi sullo stato dell’immobile.

Infine, quanto al fatto, pure lamentato dall’appellante, che il predetto Ufficio scolastico abbia reso disponibili dati personali e riservati della signora -OMISSIS-, si osserva che la questione è estranea al presente giudizio, in quanto, sussistendone i presupposti, la violazione del diritto alla privacy non può che essere fatta valere nelle sedi competenti e dal soggetto interessato, nei confronti del responsabile della violazione stessa.

5.4. Non è poi ravvisabile alcuna illegittimità in relazione al silenzio serbato dall’Ente concedente sull’istanza di ospitalità temporanea della signora -OMISSIS-presentata dall’appellante il 30 novembre 2007, che, secondo l’appellante medesimo, è stato preordinato a costituire la causa di decadenza.

In realtà, come emerge dagli atti di causa, l’Ente ha provveduto tempestivamente, per quanto possibile, sulla predetta istanza, rilevandone l’irritualità (perché presentata via fax e senza la documentazione reddituale a corredo) e richiedendo all’interessato, con atto n. 9328 del 7 dicembre 2007, la sua regolarizzazione.

L’appellante ha riscontrato (peraltro parzialmente) la richiesta solo il 3 aprile 2008.

Nelle more, peraltro, era sopravvenuta la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, datata 2 aprile 2008.

Sicchè è privo di mende che il procedimento relativo all’istanza di ospitalità temporanea si sia arrestato alla comunicazione interna n. 312G del 21 aprile 2008, che aveva dato avvio all’apertura dell’istruttoria.

5.5. Infine, sempre con il secondo mezzo, l’appellante contesta il riferimento fatto dal primo giudice all’ampliamento del nucleo familiare risiedente nell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, rilevando che tale fattispecie non è gli è mai stata contestata e segnalandone la diversità da quella dell’ospitalità temporanea, che egli rivendica.

La doglianza non è conducente.

Il giudice di prime ha avuto ben presente il presupposto della declaratoria di decadenza in esame, e ha richiamato l’ampliamento del nucleo familiare solo per rimarcare che l’inquilino non autorizzato “ fruisce pro quota dell’alloggio ” come “ nel caso di ampliamento autorizzato del nucleo familiare ”, differenziandosene peraltro perché in questo ultimo caso “ la cessione pro quota è lecita ”.

L’esclusione nella fattispecie dell’ipotesi dell’ospitalità temporanea consegue inoltre a tutto quanto sopra rilevato.

5.6. In definitiva, il secondo motivo di appello deve essere respinto.

6. Il terzo mezzo avversa la parte della sentenza che, nel respingere le censure di carenza istruttoria e di motivazione del provvedimento gravato, ha affermato che “ L’Amministrazione ha tenuto adeguatamente conto delle memorie prodotte dal ricorrente nel corso del procedimento.

L’Amministrazione ha tenuto adeguatamente conto della vicenda nel suo complesso ”.

In particolare, l’appellante afferma che l’Amministrazione non ha in nessun modo confutato le corpose memorie difensive da lui presentate il 9 aprile e il 18 giugno 2018, che, a suo dire, ove attentamente valutate, avrebbero dovuto condurre all’archiviazione del procedimento.

6.1. Sul punto, va rammentato che per costante giurisprudenza, a fronte di controdeduzioni procedimentali dell’interessato, il provvedimento a questo sfavorevole può legittimamente fondarsi su di una motivazione sintetica, non essendo invece richiesta un’analitica confutazione delle osservazioni (tra tante, Cons. Stato, V, 30 ottobre 2018, n. 6173;
IV, 3 ottobre 2014, n. 4967).

Ciò posto, il motivo, involvendo sostanzialmente nella pretesa a che l’Amministrazione accogliesse le tesi difensive endoprocedimentali dell’appellante, è infondato.

Emerge infatti dal relativo verbale, che vi fa espresso riferimento, che la Commissione di cui all’art. 6 della l.r. Veneto n. 10/1996, officiata dell’espressione del parere relativo alla pronunzia della decadenza dall’assegnazione per cui è causa, nella seduta del 18 luglio 2008, proprio tenendo conto delle controdeduzioni presentate dall’appellante il 18 giugno 2008, sinteticamente riassunte, ha disposto lo svolgimento di un supplemento di indagine, all’esito del quale ha espresso, nella successiva seduta dell’11 dicembre 2008, il proprio favorevole avviso.

Il conseguente provvedimento ha altresì citato, oltre ai predetti verbali del 18 luglio 2008 e dell’11 dicembre 2008, le controdeduzioni dell’appellante datate 9 aprile 2008.

Ben ha fatto, pertanto, il primo giudice a rilevare che l’Amministrazione aveva tenuto conto delle difese procedimentali svolte dall’appellante.

7. Con il quarto mezzo l’appellante afferma che il primo giudice, violando il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato di cui all’art. 112 Cod. proc. civ., non ha statuito sul vizio di eccesso di potere, nella figura sintomatica dello sviamento della funzione amministrativa, da lui dedotto in primo grado, che ha pertanto riproposto ai fini di consentire la delibazione della censura.

Il motivo non può trovare favorevole considerazione.

7.1. Al riguardo, deve essere anzitutto rilevato che la sentenza appellata ha respinto espressamente l’infondatezza della censura di sviamento.

Il primo giudice ha infatti riferito che il ricorrente lamentava, tra altro, “ insufficiente istruttoria e difetto di motivazione, sviamento ”, ritenendo immediatamente dopo l’infondatezza di tali doglianze sul presupposto che “ ai fini della pronuncia di decadenza dell’assegnazione dell’alloggio, l’avere ospitato stabilmente senza la prescritta autorizzazione, persone estranee al nucleo familiare assegnatario, configuri un’ipotesi di cessione parziale dell’alloggio ”.

In altre parole, la ritenuta legittimità del provvedimento, adottato sulla base dell’accertamento della stabile ospitalità non autorizzata di cui sopra, ha assorbito, per il primo giudice, ogni rilievo afferente al vizio di sviamento.

La conclusione deve trovare conferma anche in questa sede.

Come già accennato al precedente capo 2, l’appellante ha esposto in fatto una serie di elementi che risultano estranei a quelli di rilievo nella presente sede, e ha riproposto nel motivo in esame alcuni di essi, al fine di dimostrare per il loro tramite l’atteggiamento persecutorio e ritorsivo asseritamente serbato dall’Amministrazione nei suoi confronti.

Ma tale via, una volta accertata la correttezza delle valutazioni in fatto e in diritto effettuate dalla medesima Amministrazione in punto di sussistenza della causa di decadenza, non è praticabile, risultando priva di qualsiasi fondamento.

Restano, dunque, del tutto privi di rilevo nel presente giudizio: le questioni relative alla legittimità delle precedenti esclusioni dell’appellante dall’assegnazione di alloggio E.R.P., che peraltro il medesimo ha anche provveduto a impugnare, senza che, sul punto, si sia formato alcun accertamento, atteso che, come sopra detto, i relativi giudizi sono stati definiti in primo grado con pronunzie in rito;
i tempi e i modi con cui quali l’Amministrazione ha provveduto a ottemperare alla pronunzia cautelare favorevole all’appellante, intervenuta nell’ambito di uno dei predetti giudizi;
l’incidenza degli stessi tempi sull’accrescimento, nelle more verificatosi, del nucleo familiare dell’appellante;
l’avvio di due procedimenti precedenti a quello esitato con l’atto impugnato, pure volti a disporre la decadenza dell’appellante dall’assegnazione, poi non portati a compimento;
le iniziative, anche giudiziarie, che l’appellante ha adottato per far constare le manchevolezze dell’immobile assegnatogli.

8. Con l’ultimo motivo di appello l’interessato contesta il capo della sentenza di primo grado che ha respinto la censura di incompetenza del dirigente comunale ad adottare l’atto gravato, fondata sull’art. 27, lett. a) della l.r. Veneto 2 aprile 1996, n. 10, applicato nella fattispecie, che pone tale competenza in capo al sindaco.

La censura, nell’escludere l’applicabilità alla fattispecie del riparto di competenze sopravvenuto a opera del Testo unico degli enti locali di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fa leva su una asserita specialità della legge regionale in parola, con la conseguente applicazione del canone secondo cui lex posterior generalis non derogat priori speciali .

8.1. Per la giurisprudenza, la sopravvivenza della lex prior specialis in tanto può essere affermata in quanto non debba venir esclusa alla luce di una corretta interpretazione della lex posterior , dal modo di essere della quale dipende, in definitiva, l’applicabilità o meno in concreto del canone stesso (Cons. Stato, V, 17 luglio 2014, n.3823, che richiama sul punto Corte Cost. 19 febbraio 1976, n. 29 e Cass.. Sez. lavoro 20 aprile 1995, n. 4420).

Alla luce di tali coordinate, si osserva che l’art. 107 del d.lgs. 267/2000, che riserva ai dirigenti la competenza all’adozione degli atti di gestione, novero cui va ascritto il provvedimento qui in rilievo, ha valenza generale, e che non vi è alcuna ragione, che del resto l’appellante non indica, limitandosi ad asserire per un verso la specialità della legge regionale e per altro verso l’inapplicabilità del ridetto Testo unico, per ritenere che la legge regionale in parola sia sottratta al suo raggio di azione.

Ben ha fatto, pertanto, il primo giudice a concludere che “ non sussiste l’incompetenza dell’organo amministrativo deliberante, trattandosi di atto riservato alla competenza dei dirigenti dall’art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, che supera la previsione della competenza sindacale prevista dall’art. 27 della legge regionale n° 10 del 1996, così come espressamente previsto dal quinto comma dell’art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, secondo cui le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti ”.

9. Alle rassegnate conclusioni consegue la reiezione dell’appello.

10. Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi