Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2025-03-14, n. 202502118

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Rigetto
Sentenza
14 marzo 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2025-03-14, n. 202502118
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202502118
Data del deposito : 14 marzo 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/03/2025

N. 02118/2025REG.PROV.COLL.

N. 05256/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5256 del 2023, proposto dall’azienda IN LM - Associazione agraria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Meinhard Durnwalder, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Orsini, n. 34;



contro

la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Fadanelli, Jutta Segna, Shida Galletti e Lukas Plancker, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale regionale di Giustizia amministrativa, Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, 13 dicembre 2022 n. 316, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano e i documenti prodotti;

Esaminate le ulteriori memorie e documenti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 il Cons. Stefano Toschei e uditi per le parti gli avvocati Meinhard Durnwalder e Lukas Plancker;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso indicato in epigrafe l’associazione agraria IN Gasserwald propone appello nei confronti della sentenza del Tribunale regionale di Giustizia amministrativa, Sezione autonoma della Provincia di Bolzano 13 dicembre 2022 n. 316, che ha respinto il ricorso (n. R.g. 103/2020) teso ad ottenere l’annullamento dei seguenti atti e/o provvedimenti: A) il decreto del direttore di Ripartizione per energia e tutela del clima della Provincia autonoma di Bolzano n. 3398/2020, comunicato in data 26 marzo 2020, recante la “ Revoca parziale del contributo concesso alla IN AL di Naturno – pratica nr. BE310.18 ”; B) la precedente comunicazione dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima della Provincia autonoma di Bolzano del 29 luglio 2019.

2. – I fatti che hanno dato luogo alla presente vicenda contenziosa, tenuto conto degli atti processuali e dei documenti versati dalle parti in giudizio nel fascicolo digitale del processo sia di primo che di secondo grado e da quanto emerge dalla parte “in fatto” della sentenza di primo grado qui oggetto di appello, possono essere sintetizzati come segue:

- l’Associazione agraria IN LM ebbe a presentare domanda alla Provincia autonoma di Bolzano, in data 7 marzo 2018 e ai sensi dell’art. 2, comma 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, al fine di ottenere un contributo in conto capitale per eseguire la costruzione di un impianto idroelettrico per la fornitura di energia elettrica in autoconsumo per la malga “LM”, di sua proprietà tavolare, sita nel Comune di Naturno. Detta malga non risultava essere allacciata alla rete elettrica e l’allacciamento si presentava realizzabile soltanto a costi molto elevati;

- la Provincia autonoma di Bolzano accoglieva la suddetta domanda con decreto del direttore di Ripartizione n. 7015 del 19 aprile 2018, sicché concedeva il contributo in conto capitale di € 139.889,79 pari alla misura del 80% sulla spesa ammessa che era stimata in € 174.862,24;

- il decreto concessorio n. 7015 del 2018, in particolare all’art. 3, disponeva espressamente che il costruendo impianto idroelettrico avrebbe potuto essere utilizzato esclusivamente per la fornitura di energia elettrica alla malga “LM”, con la conseguenza che l’energia prodotta dall’impianto era destinata soltanto all’autoconsumo, anche perché l’impianto non era allacciato alla rete elettrica;

- a ciò si aggiunga (segnala la odierna parte appellante) che il decreto concessorio n. 7015 del 2018 aveva espressamente concesso il contributo sulla base della delibera della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Bolzano n. 1804 dell’8 novembre 2010 e del regime d’aiuto SA.32113 (2010/N), che autorizzavano la concessione di un contributo nella misura dell’80% della spesa ammissibile;

- l’IN LM, quindi, iniziava i lavori per la costruzione dell’impianto idroelettrico e ultimava gli stessi entro i termini assegnati, depositando, sempre nei termini prescritti, la documentazione per la liquidazione del contributo, ma quest’ultimo non veniva erogato;

- ciò in quanto, con comunicazione di avvio del procedimento del 29 luglio 2019 la Provincia autonoma di Bolzano comunicava di voler procedere alla “revoca parziale” del contributo, di talché l’Ufficio provinciale per l’energia e la tutela del clima avvisava l’associazione interessata di procedere alla rideterminazione del contributo concesso, riducendolo da € 139.889,79 ad € 111.673,49;

- detto ufficio motivava la “revoca parziale” del contributo sul presupposto che il regime d’aiuto SA.32113 (2010/N) era già scaduto in data 31 dicembre 2016 e, quindi, molto prima dell’epoca in cui era stata rilasciata la concessione del contributo in data 19 aprile 2018. Inoltre, l’ufficio comunicava che con Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, in vigore dall’1 luglio 2014, l’intensità del contributo potuto avere, come limite massimo, il 65% della spesa ammissibile, anziché l’80%, come invece concesso con il decreto. Per la normativa europea citata, infatti, dalla spesa ammessa andrebbe ulteriormente detratto il costo figurativo per l’investimento alternativo in un generatore di energia elettrica a combustione. L’Ufficio informava, quindi, che per i motivi esposti la Giunta provinciale aveva adeguato la disciplina provinciale alle nuove indicazioni della Commissione Europea mediante la nuova delibera n. 1385 del 18 dicembre 2018;

- in ragione di quanto sopra, dunque, ad avviso della Provincia autonoma di Bolzano, tutti i contributi concessi dopo il 31 dicembre 2016, sarebbero incompatibili con il mercato interno dell’Unione europea, con la conseguenza che si presentava necessario adeguare il contributo alla “nuova disciplina” rideterminandolo nella misura del 65% della spesa ammissibile, previa detrazione del costo figurativo per l’investimento alternativo in un generatore di energia elettrica a combustione;

- nel corso del procedimento di rideterminazione del contributo concesso l’Associazione agraria oggi appellante ha presentato controdeduzioni nel corso dell’audizione avvenuta presso l’ufficio competente in data 30 settembre 2019. Nondimeno, il direttore della ripartizione dell’Agenzia per l’ambiente e la tutela del clima adottava il decreto n. 3398 del 2020 con il quale disponeva quanto segue: “ a) di revocare parzialmente, per i motivi indicati nelle premesse, il contributo concesso alla IN AL (…) con il decreto n. 7015/2018 del 19 aprile 2018, per un ammontare pari a 30.378,60 Euro; b) accertare l’importo di 30.378,60 Euro in economia sul capitolo U17012.0240 dell’esercizio finanziario 2020; c) il contributo ricalcolato, e che rispetta le indicazioni del regolamento (UE) n. 651/2014, può venire liquidato, ove non sussistano altri motivi ostativi ”;

- posto che per effetto del decreto di “revoca parziale” e di accertamento in economia dell’importo di € 30.378,60 IN AL avrebbe subito la perdita definitiva, seppur parziale, della sua pretesa al pagamento del contributo, la predetta associazione proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per il Trentino-Alto Adige, Sezione Autonoma di Bolzano, ritenendo il provvedimento di revoca parziale e gli atti ad esso presupposti illegittimi, in quanto affetti da numerosi vizi e chiedendo, seppure in subordine, il risarcimento dei danni subiti.

3. – In particolare il ricorso dinanzi al T.R.G.A. era assistito dai seguenti motivi:

- con il primo motivo, era dedotta la violazione degli artt. 107 e 108 del TFUE nel combinato disposto con l’art. 11 della Costituzione, nonché la violazione dell’art. 2 della legge provinciale n. 9/2010 e della delibera della Giunta provinciale n. 1804/2010, rilevando che il contributo concesso non costituirebbe aiuto incompatibile con il mercato interno perché la Commissione Europea non avrebbe mai deciso sul punto ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015, con la conseguenza che la revoca definitiva di una parte del contributo sarebbe da ritenersi illegittima. Contestualmente l’associazione IN richiedeva il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’unione europea ai sensi dell’art. 267 del TFUE circa la qualificazione del contributo concesso in ordine alla compatibilità con il mercato interno ai sensi degli art. 107 e 108 TFUE;

- con il secondo motivo l’associazione agraria eccepiva la violazione dei principi dell’affidamento legittimo e della certezza del diritto, in quanto la revoca parziale e definitiva sarebbe intervenuta dopo l’ultimazione dei lavori per la costruzione dell’impianto idroelettrico e sarebbe pertanto illegittima;

- con il terzo, quarto e quinto motivo la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 21- quinquies e 21- nonies l. 7 agosto 1990, n. 241, rilevando che non sarebbero state rispettate le norme di diritto interno per il recupero e in quanto il provvedimento di revoca parziale non avrebbe previsto la corresponsione di un indennizzo ed subordine chiedeva la condanna della Provincia autonoma di Bolzano al risarcimento dei danni, deducendo la lesione del legittimo affidamento e la violazione del principio di buona fede, anche in ordine al danno derivante dall’annullamento del provvedimento favorevole ma illegittimo. Secondo la ricorrente la pretesa attorea si fonderebbe anche sull’art. 2043 c.c. o sull’art. 1337 c.c. ovvero sulla responsabilità sui generis di matrice giurisdizionale del danno derivante dall’annullamento del provvedimento favorevole ma illegittimo: senza l’aiuto

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