Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2025-02-26, n. 202501697
Accoglimento
Sentenza
17 giugno 2024
Accoglimento
Sentenza
22 aprile 2020
Accoglimento
Sentenza
26 febbraio 2025
Ordinanza collegiale
26 settembre 2024
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 26/02/2025
N. 01697/2025REG.PROV.COLL.
N. 02939/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2939 del 2024, proposto da
CE RI HI, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paolo Di Caro e Gaetano Di Caro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Matera, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Leonardis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Matera - Settore Gestione del Territorio - Servizio Sassi, non costituito in giudizio;
nei confronti
VI RI IO, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato - Sezione V, n. 02554/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Matera;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la nota in data 10 gennaio 2025 con la quale il Comune di Matera ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione;
Vista la nota in data 18 gennaio 2025 con la quale il commissario ad acta ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 il Cons. Marco Valentini, nessuno è presente per le parti;
Viste le conclusioni del Comune appellato e del commissario ad acta come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso numero di registro generale 2939 del 2024 è stata chiesta l’ottemperanza della sentenza
di questo Consiglio, Sezione V, n. 02554/2020, con la quale è stato accolto il ricorso per l’ottemperanza e, per l’effetto, ordinato al Comune di Matera di rinnovare il procedimento di valutazione delle istanze di concessione di alcune unità immobiliari, dando all’esito, nel provvedimento conclusivo, adeguata motivazione dell’attività compiuta.
Nell’ambito del citato contenzioso, il ricorrente aveva chiesto l’ottemperanza del d.P.R. 29 agosto 2018, di accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso la determinazione dirigenziale del Comune di Matera in data 26 ottobre 2015, di affidamento in subconcessione alla sig.ra IO VI RI di unità immobiliari site nel Rione Vetere n. 9/c, e Gradoni Duomo nn. 7, 7/a, 7/b e 7/c, appartenenti al demanio dello Stato, ma gestite in concessione dal Comune di Matera.
Con sentenza di questo Consiglio n. 5425/2024 il secondo ricorso in ottemperanza è stato accolto ed è stato nominato commissario ad acta il prefetto di Matera con facoltà di subdelega.
In data 28 agosto 2024 il commissario ad acta delegato, dr.ssa Emilia Felicita Capolongo, ha depositato la propria determina.
In pari data il commissario ad acta delegato ha depositato richiesta di liquidazione del compenso.
Con ordinanza collegiale della Sezione n. 7809/2024 è stato disposto il seguente incombente istruttorio:
“Ritenuto necessario, al fine del decidere, acquisire da parte del commissario ad acta una dichiarazione che specifichi se l’attività commissariale è stata svolta o meno al di fuori dell’orario di servizio e la quantificazione del richiesto compenso;
Ritenuto altresì di dover ordinare alla parte ricorrente di notificare entro il termine del 10 ottobre 2024 alle controparti la memoria depositata in data 12 settembre 2024;
Considerato di conseguenza di disporre il rinvio della trattazione della causa alla camera di consiglio del 21 gennaio 2025 ”.
Dagli atti di causa risulta che sia la parte appellante (nota depositata in data 9 ottobre 2024) che il commissario ad acta risultano aver adempiuto all’ordinanza istruttoria sopra richiamata (nota depositata in data 16 ottobre 2024).
Con atto depositato in data 21 ottobre 2024 la parte appellante ha interposto reclamo ai sensi dell’art. 114, comma 6 cod. proc. amm. avverso la determina adottata dal commissario ad acta.
Con atto depositato in data 4 gennaio 2025 il commissario ad acta ha formulato elementi di controdeduzione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Matera.
In data 9 dicembre 2024 ha depositato memoria la parte appellante.
In data 4 gennaio 2025 ha depositato memoria il commissario ad acta .
In data 10 gennaio 2025 ha depositato memoria di replica il commissario ad acta.
In data 10 gennaio 2025 ha depositato memoria di replica il Comune di Matera.
In data 13 gennaio 2025 ha depositato memoria la parte appellante.
Alla camera di consiglio del 21 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con la determina depositata il 28 agosto 2024 il commissario ad acta delegato ha rassegnato le proprie conclusioni determinando “(…) 1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2) che l’istanza di OR CE RI, relativamente agli immobili siti in Gradoni Duomo nn. 7-7a e 7-7/b ovvero “nn. 7, 7/a, 7/b e 7/c”, è inammissibile; 3) che l’istanza di IO RI, relativamente agli immobili siti in Gradoni Duomo nn. 7-7a e 7-7/b ovvero “nn. 7, 7/a, 7/b e 7/c”, è ammissibile; 4) che gli immobili siti in Gradoni Duomo nn. 7-7a e 7-7/b ovvero “nn. 7, 7/a, 7/b e 7/c” vengono assegnati in sub-concessione a IO RI; 5) che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa, salva l’adozione di autonomo provvedimento per la eventuale liquidazione di compenso al Commissario ad acta da parte del Consiglio di Stato adìto(….)”.
Con atto depositato in data 21 ottobre 2024 la parte appellante ha interposto reclamo ai sensi dell’art. 114, comma 6 cod. proc. amm..
In particolare, l’appellante lamenta:
Primo motivo
Il commissario ad acta avrebbe operato solo in presenza e nel contraddittorio del dirigente responsabile del Comune, negando e ignorando il contraddittorio con la parte privata e ricorrente in ottemperanza.
La violazione del diritto al contraddittorio tra le parti comporterebbe, secondo l’appellante, la nullità assoluta di tutti gli atti compiuti e, in specie, del provvedimento finale, da desumere dal principio generale, di natura costituzionale, di cui all’art. 111 Cost.;
Secondo motivo