Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-03-02, n. 201101282
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Testo completo
N. 01282/2011REG.PROV.COLL.
N. 10529/2005 REG.RIC.
N. 10530/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10529 del 2005, proposto dal Comune di RI, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Di Pardo e Antonio Di Pietro, con domicilio eletto presso il signor AN EG in Roma, via della Conciliazione, n. 44;
contro
Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, CIPE - Comitato Interministeriale per la programmazione economica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costitutosi nel secondo grado del giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
sul ricorso numero di registro generale 10530 del 2005, proposto dall’Ing. TO Luciano, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Di Pardo, con domicilio eletto presso il signor AN EG in Roma, via della Conciliazione, n. 44;
contro
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, CIPE - Comitato Interministeriale per la programmazione economica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi nel secondo grado del giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Entrambi gli appelli per la riforma della sentenza del T.A.R. Molise – Campobasso, n. 947/2005, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE DI UN FINANZIAMENTO PER OPERA INFRASTRUTTURALE CON I FONDI FAS
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e del CIPE - Comitato Interministeriale per la programmazione economica;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2010 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l’Avvocato Damonte, per delega dell'Avvocato Di Pardo, e l'Avvocato dello Stato Bruni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comune di RI (appellante nell’ambito del ricorso n. 10529/2005) e l’ing. Luciano TO (appellante nell’ambito del ricorso n. 10530/2005) riferiscono che nell’agosto del 2001 il Consorzio di bonifica integrale larinese ebbe a trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un progetto relativo all’irrigazione del basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore ai fini di ottenerne il finanziamento con i fondi per le aree sottoutilizzate (d’ora innanzi: ‘FAS’).
Risulta agli atti che con delibera in data 21 dicembre 2001 il Comitato interministeriale per la programmazione economica (d’ora innanzi: ‘il CIPE’ - organo competente all’esame e all’approvazione dei progetti relativi alla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai sensi della l. 21 dicembre 2001, n. 443 -) ebbe ad approvare il progetto preliminare dell’intervento, ponendolo in quota alla regione Molise.
Nel corso dell’istruttoria prodromica all’approvazione definitiva del progetto in parola, il Commissario ad acta della gestione ex Agensud, dichiarando di agire per conto del Ministero delle politiche agricole, intervenne nel procedimento sollevando una serie di interventi critici in ordine all’intervento.
Gli appellanti riferiscono che “ in realtà le osservazioni del Commissario – Ministero erano finalizzate a modificare integralmente il progetto originario trasformandolo da intervento per l’irrigazione del basso Molise (…) ad un intervento radicalmente diverso che, collegandosi alla rete idrica di acqua potabile della Regione Puglia, ha la precipua finalità di trasferire in Puglia l’acqua del Molise a fini potabili ed irrigui ”.
Con la delibera CIPE in data 29 settembre 2004 (fatta oggetto di impugnativa nell’ambito del primo giudizio), fu stabilito di ammettere l’opera in questione al finanziamento con i fondi FAS, ma fu al contempo prescritto che “ per quanto attiene all’intervento [per cui è causa] resta inteso, su richiesta del Ministero delle politiche agricole e forestali, che, prima della delibera di assegnazione delle risorse ai sensi della legge n. 443/2001, si dovrà procedere ad un approfondimento dell’istruttoria tecnica che tenga conto delle interconnessioni degli schemi idrici ”.
Con i ricorsi di primo grado nn. 44 e 45 del 2005, la delibera CIPE fu impugnata innanzi al Tribunale amministrativo