Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-07-15, n. 202105337

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-07-15, n. 202105337
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202105337
Data del deposito : 15 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/07/2021

N. 05337/2021REG.PROV.COLL.

N. 00515/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 515 del 2020, proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

G.A.I.C. – Gestione Agenzia Ippica Cagliari S.r.l., già G.A.I.C. S.n.c. di RU CO & C°, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Vasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Niccolò Travia in Roma, via del Viminale, 43;



per la riforma, previa sospensione

della sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, sezione II, 19 settembre 2019 n.11092, che ha accolto il ricorso n.9822/2010 R.G. proposto per l’annullamento:

del provvedimento 20 settembre 2010 prot. n.31387/Giochi/SCO/conc. 399, conosciuto in data imprecisata, con il quale l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha richiesto alla GAIC di RU CO & C° S.n.c. ora GAIC S.r.l. quale titolare della concessione di scommesse ippiche n.399 attiva nell’agenzia di Cagliari, via Mameli 108 il pagamento della somma di €15.135,08 a titolo di integrazione per il 2009 del minimo asseritamente dovuto a titolo di quota di incassi destinata, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, alle attività dell’UNIRE – Unione incremento razze equine;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della G.A.I.C. – Gestione Agenzia Ippica Cagliari S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2021 il Cons. Francesco Gambato Spisani e dato atto che nessuno per le parti è presente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente appellata, che è un’agenzia concessionaria per la raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli, ha impugnato il provvedimento meglio indicato in epigrafe, con il quale le è stato richiesto il versamento del cd minimo garantito asseritamente dovuto per l’anno 2009, ovvero, in prima approssimazione, di una quota degli incassi del concessionario delle scommesse che lo Stato preleva per finanziare talune attività nel settore ippico.

2. Vanno delineate per chiarezza le norme applicabili alla fattispecie.

2.1 Com’è noto, in Italia, ai sensi del d. lgs. 14 aprile 1948 n.496, “ L'organizzazione e l'esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato ” (articolo 1); peraltro “ L'organizzazione e l'esercizio delle attività di cui al precedente articolo sono affidate al Ministero delle finanze il quale può effettuarne la gestione o direttamente, o per mezzo di persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneità. In questo secondo caso, la misura dell'aggio spettante ai gestori e le altre modalità della gestione saranno stabilite in speciali convenzioni… ” (articolo 2). Inoltre, per quanto qui direttamente interessa, in origine era previsto che l’esercizio delle scommesse fosse “ riservato … all'Unione nazionale incremento razze equine [UNIRE] … qualora … connesse con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo ” dell’ente stesso, il quale in concreto si era avvalso della facoltà di affidarle a concessionari, tramite le cd “concessioni storiche”, di cui fa parte anche quella di cui è titolare la ricorrente appellata (fatto pacifico).

2.2 Come è noto, l’UNIRE era un ente pubblico istituito originariamente con il r.d. 24 maggio 1932 n.642 con lo scopo di incentivare l'allevamento e il miglioramento dei cavalli da corsa ed organizzare le relative gare sportive; è stato trasformato in Agenzie per lo sviluppo del settore ippico- ASSI con l. 15 luglio 2011 n.111, e quest’ultimo ente è stato a sua volta soppresso con l. 7 agosto 2012 n.135; esso continua attualmente l’ordinaria gestione sotto forma di gestione liquidatoria, mentre le relative competenze sono trasferite al Ministero delle politiche agricole. I fatti di causa, peraltro, si riferiscono al periodo in cui l’ente esisteva ed operava ancora.

2.3 I successivi commi 77 e 78 dell’art. 3 della l. 23 dicembre 1996 n.662 hanno tuttavia sottratto all’UNIRE la gestione delle scommesse, ed hanno previsto che “ L'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, … sono riservate ai Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati (comma 77)”, e ciò dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo previsto dal comma 78, destinato al “ riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli,

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