Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-01-08, n. 202400250

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-01-08, n. 202400250
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202400250
Data del deposito : 8 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/01/2024

N. 00250/2024REG.PROV.COLL.

N. 09539/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9539 del 2019, proposto da P P, rappresentato e difeso dall'avvocato S N, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Lessona Nocentini Simone in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;



contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Marciana, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Beni Architettonici, Paesaggistici e Patrimonio Storico Artistico e Etnologico Province Pisa e Livorno, non costituita in giudizio;



nei confronti

Pietro M e Rossana R, rappresentati e difesi dagli avvocati Rossana R e Adriano Giorgini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Nicoletta Felli in Firenze, via delle Mantellate, 8;
Emanuele L e Irene G, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 1149/2019


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Comune di Marciana, e di Pietro M e Rossana R;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 novembre 2023 il Cons. Rosaria Maria Castorina e uditi per le parti gli avvocati S N, L C e Adriano Giorgini;

Viste, altresì, le conclusioni delle amministrazioni statali appellate come in atti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

L’odierno appellante premetteva di essere proprietario esclusivo di un appartamento per civile abitazione (particella 339 sub 1) e comproprietario di altri due appartamenti (particelle 338 e 339 sub 2) facenti parte di un più ampio fabbricato ex rurale sito in località Campo all'Aia della frazione di Procchio in Comune di Marciana.

Esponeva che con distinti atti di compravendita stipulati il 20 dicembre 2014 un appartamento adiacente al suo, facente parte del medesimo edificio, era stato venduto ai coniugi L-G, unitamente ad un magazzino distaccato dal corpo principale e al giardino esclusivo, e un altro era stato venduto ai coniugi M-R unitamente al giardino esclusivo e alla comproprietà della corte adiacente.

In data 30 aprile 2013 i nuovi proprietari dei due immobili presentavano una pratica edilizia (n. 55/2013) avente ad oggetto il rilascio di permesso di costruire per la ristrutturazione e l'ampliamento di tali appartamenti e per la realizzazione di locali accessori, nonché di due garage a servizio di dette unità immobiliari. La Commissione comunale per il paesaggio e la Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio di Pisa, sulla base degli elaborati presentati, esprimevano parere favorevole all'intervento con prescrizioni.

In data 24 ottobre 2013, prima del rilascio dei richiesti titoli paesaggistico ed edilizio, i signori M e L presentavano la SCIA 117/2013 riguardante sempre detti appartamenti, avente ad oggetto " semplici opere di manutenzione straordinaria" dei medesimi, intendendo procedere alla demolizione e successivo rifacimento degli intonaci interni ed esterni, alla tinteggiatura interna ed esterna, alla demolizione e successivo rifacimento delle pavimentazioni interne, alla sostituzione degli infissi interni ed esterni, alla revisione dell'impianto fognario con eventuale sostituzione della fossa biologica ”.

In data 17 febbraio 2014 il Comune di Marciana rilasciava il permesso di costruire n. 9.

L’appellante, ottenuto l'accesso agli atti delle suddette pratiche edilizie e ritenuti viziati i provvedimenti adottati dall'amministrazione, proponeva il ricorso n. 893/2014 chiedendo l'annullamento del permesso di costruire n. 9 del 17 febbraio 2014 rilasciato dal Comune di Marciana, in relazione alla pratica edilizia n. 55/2013 presentata dai Sigg.ri E L e Pietro M ed avente ad oggetto l'ampliamento di un fabbricato residenziale e la realizzazione di n. 2 garage a supporto delle unità immobiliari di proprietà dei medesimi site in località Campo all'Aia della frazione Procchio del suddetto Comune, di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ed in particolare il verbale n. 6 dell'11 settembre 2013 della Commissione Comunale per il Paesaggio, della nota del 23 ottobre 2013 prot. n. 13858 Class. 34.19.07/8.297 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Pisa, dell'Autorizzazione Paesaggistica del 4 dicembre 2013, dell'autorizzazione n. 3 del 23 gennaio 2014.

Successivamente, con i motivi aggiunti depositati il 12 dicembre 2014, l’attuale ricorrente chiedeva l'annullamento anche dell'atto di accertamento di conformità n. 33 del 18 giugno 2014 richiesto dai controinteressati avente ad oggetto la demolizione della copertura dell'unità abitativa di loro proprietà in difformità dalla SCIA n. 117/2013.

Con ulteriori e successivi motivi aggiunti depositati il 10 febbraio 2015 l’odierno appellante chiedeva l'annullamento pure della nota del 7 ottobre 2014, con la quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici per le province di Pisa e Livorno dichiarava che le innovazioni poste in essere dai controinteressati erano pienamente rispondenti alle prescrizioni impartite in data 23 ottobre 2013.

Con successivo ricorso presentato al T.A.R. ed iscritto al NRG. 489 del 2016 il sig. P impugnava la nota prot. n. 0000355/2016 del 13 gennaio 2016 avente ad oggetto " Vs. comunicazione del 16.06.2014 prot. 5547 ad oggetto "SCIA" n. 117/2013 (prot. 11320) - istanza ex art. 19 c. 6 ter legge n. 241/1990 " con la quale il Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Marciana - Area Tecnica ha respinto l’istanza da lui presentata, ex art. 19 c. 6 L. n. 241/1990, in relazione alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) n. 117/2013 (prot. n. 11320) presentata il 24 ottobre 2013 dai sig.ri Pietro M ed Emanuele L e riguardante gli immobili di loro proprietà siti in località Campo all'Aia del Comune di Marciana, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi ancorché non conosciuti, ivi compresa la suddetta SCIA.

Con altro ricorso al T.A.R., iscritto al NRG. n. 639 del 2016 l’attuale appellante impugnava la nota prot. n. 00001453 2016 del 10 febbraio 2016 avente ad oggetto " Vs. comunicazione del 11.06.2014 prot. 5547 ad oggetto "SCIA n. 908 2014 - Signori Emanuele L e Pietro Mloc. Campo all'Aia ", con la quale il Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Marciana - Area Tecnica ha respinto l'istanza, ex art. 19 c. 6 Legge n. 241/1990, inoltrata dal Sig. P in relazione alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) n. 15/Bis/2014 prot. n. 908 20142013 presentata il 20 gennaio 2014 dal Sig. Emanuele L avente ad oggetto " Ristrutturazione ampliamento e cambio di destinazione d'uso di immobile adibito a magazzino " situato nell'area pertinenziale alla sua abitazione sita in località Campo all'Aia del Comune di Marciana, nonché tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi ancorché incogniti, ivi compresa ove occorrer possa detta SCIA.

Infine, con ricorso al T.A.R. iscritto al NRG. 149 del 2019 l’odierno appellante impugnava la nota prot. n. 0011023/2018 in data 10 novembre 2018 con la quale il Responsabile Area Tecnica del Comune di Marciana ha comunicato al medesimo che non vi erano i presupposti per l'annullamento della SCIA n. 104/2016 (rif. Pratica edilizia 113-2015) presentata dai signori Pietro M, Rossana R, Emanuele L e Irene G, riguardante gli immobili di loro proprietà siti in località Campo all'Aia del Comune di Marciana (LI), nonché tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi, ivi compresa la suddetta SCIA n. 104/2016.

Con sentenza n. 1149/2019 pubblicata in data 22 luglio 2019 il T.A.R. per la Toscana, Sezione III, pronunciando sui ricorsi e sui motivi aggiunti, previa loro riunione, respingeva i ricorsi nn. 893/2014, n. 489/2016 e 149/2019 e dichiarava inammissibile il ricorso n. 639/2016, poiché con esso era stato impugnato il medesimo provvedimento già impugnato con il secondo ricorso.

Appellata ritualmente la sentenza resistevano il Comune di Marciana, il Ministero per i beni e le attività culturali, M Pietro e Rossana R.

All’udienza di smaltimento del 10 novembre 2023 la causa passava in decisione.



DIRITTO

1. Con l’appello, notificato in data 8 luglio 2019 e depositato in data 10 luglio 2019, l’odierno appellante deduce:

A) Quanto al ricorso RG 893/2014:

A.1) Erronea decisione. Violazione art. 83 e 88 legge regionale toscana 3.1.2005 n. 1, art. 146 D. Lgs.vo 22.1.2004 n. 42, art. 62 e 70 regolamento edilizio e d’igiene Comune di Marciana. Eccesso di potere per illogicità manifesta, viola-zione del giusto procedimento carenza di istruttoria e dei presupposti perplessità ”.

Lamenta che erroneamente la sentenza di primo grado ha qualificato gli immobili in questione come struttura non condominiale, in quanto l’edificio oggetto dei contestati lavori è un unico immobile, anche se all'interno è frazionato in più proprietà.

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