Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-05-19, n. 202203951
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Testo completo
Pubblicato il 19/05/2022
N. 03951/2022REG.PROV.COLL.
N. 04790/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4790 del 2015, proposto da
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
S F, E C, G D L, P D N, M D R, C F, M F, V F, A F, S F, M G, E M, G R, P S, S S, B T, G V, rappresentati e difesi dagli avvocati M F e L A, con domicilio eletto presso lo studio L A in Roma, piazza Giuseppe Mazzini, 13;
Andrea Malandra, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 05530/2015, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di S F, E C, G D L, P D N, M D R, C F, M F, V F, A F, S F, M G, E M, G R, P S, S S, B T e di G V;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2022 il Cons. Stefano Filippini;
udito per le parti l’avvocato L A;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l'appello in esame il Ministero della Difesa ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'esecutività.
1.1. La sentenza appellata ha accolto il ricorso di un gruppo di appartenenti all'Arma dei Carabinieri che avevano chiesto l’annullamento, previa sospensione, del bando di concorso interno (decreto n. 228/1D) del 18 agosto 2014 per titoli ed esami per l’ammissione di 210 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri al 13° corso annuale; i ricorrenti, tutti appartenenti al ruolo degli Appuntati e Carabinieri dell’Arma dei Carabinieri, hanno premesso di aver partecipato alla procedura concorsuale di avanzamento a scelta per esami per l’ammissione al 9° corso annuale di 210 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri, risultando idonei non vincitori nell’ambito dell’apposita graduatoria, approvata in data 5 maggio 2011. L’Amministrazione della Difesa, al fine di coprire ulteriori identici posti nel suddetto ruolo, invece di procedere allo scorrimento della precedente e recente graduatoria, ha indetto con il bando impugnato un nuovo identico concorso per l’ammissione di 210 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri al 13° corso annuale.
2. Il Tribunale adito, con la sentenza oggetto di appello, ha accolto l'impugnazione, annullando il bando di concorso per quanto di ragione e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza della Pubblica Amministrazione.
2.1. In sintesi, il primo giudice ha ricordato il proprio orientamento volto al progressivo ampliamento delle tipologie di concorsi da assoggettare all'obbligo di motivazione, sulla base dell'insegnamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 28 luglio 2011 (secondo cui, qualora la P.A. onde coprire posti resisi vacanti opti per l'indizione di un nuovo concorso, invece dello scorrimento di una graduatoria concorsuale ancora efficace, deve fornire una motivazione specifica a supporto di tale scelta).
2.1.1. Nel caso di specie - osserva il T.A.R. - il provvedimento di indizione della nuova procedura concorsuale è inficiato dal dedotto difetto di motivazione, non recando esso un'adeguata motivazione circa le ragioni del mancato scorrimento della graduatoria ancora valida ed efficace del precedente identico concorso.
2.2. Nell'appello il Ministero della Difesa propone specifiche censure avverso la sentenza impugnata, sostenendo che, al contrario di quanto in essa affermato, vi sarebbero molteplici ragioni che giustificherebbero il mancato scorrimento, nel caso ora in esame, della preesistente graduatoria.
2.2.1. In particolare, tali ragioni andrebbero individuate:
-nel fatto che il bando impugnato non è un vero concorso pubblico volto a procurare assunzioni a tempo indeterminato, trattandosi di bando riservato, rivolto solamente a personale già facente parte dell'Amministrazione;
-le speciali norme di riferimento sulla validità ed efficacia delle graduatorie sono rappresentate dall’art. 51, co.8, 1. 388/2000 (secondo cui "Per le Forze armate la validità delle graduatone è disciplinata dalla normativa di settore"); dall'art. 625, co. 1 d.lgs. 66/2010 (come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248/2012, recante "Specificità e rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali") secondo cui "Al personale militare si applicano i principi e gli indirizzi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183. nonché le disposizioni contenute nel presente codice"; dall'art. 643 d.lgs. 66/2010, che prevede, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria, la possibilità di scorrimento per coprire i posti messi a concorso rimasti vacanti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, precisando che detti posti devono essere coperti entro 30 giorni dalla data di inizio del corso (entro 1/12 della durata del corso, se inferiore a un anno);
-ad ogni buon conto, l'Amministrazione, nelle premesse al bando oggetto di impugnativa, ha comunque motivato le ragioni del proprio comportamento. Infatti, una volta accertato il carattere periodico delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale militare, la motivazione della scelta di indire un nuovo concorso deve - osserva la difesa erariale - considerarsi in re ipsa , trattandosi dell'adempimento di un obbligo imposto dallo stesso Legislatore: ne deriverebbe l'assenza di violazioni dell'obbligo di motivazione ex art. 3 della l. n. 241/1990 in merito alla scelta della P.A. di indire un nuovo concorso, invece dello scorrimento della graduatoria. Il T.A.R. avrebbe quindi errato nel non considerare che, rispetto alla regola dello scorrimento sono configurabili - come riconosciuto dalla stessa Adunanza Plenaria n. 14 cit. - diverse deroghe e che nel caso di specie si verserebbe in una di queste deroghe (quella relativa alla sussistenza di una normativa speciale di settore del personale militare ed alla codificata cadenza periodica delle procedure concorsuali).
3. Si sono costituiti in giudizio gli appellati che hanno contrastato il gravame.
4. L'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata è stata accolta dalla Quarta Sezione con ordinanza del 23 giugno 2015.
5. Sulle memorie e difese in atti il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
L'appello è fondato.
1. Preliminarmente occorre disattendere l’eccezione degli appellati in tema di difetto di notifica dell’atto di appello poiché è stata effettuata notificazione di un'unica copia per tutti i destinatari. Infatti, secondo l’orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio, nel processo amministrativo è valida la notificazione del ricorso effettuata in unica