Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2013-01-02, n. 201300001
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Testo completo
N. 00001/2013REG.PROV.COLL.
N. 01802/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1802 del 2003, proposto da:
U.S.L. N. 2 - Azienda Sanitaria Regionale dell'Umbria, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. L C, con domicilio eletto presso Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58;
contro
Centro Diagnostico Trasimeno S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. ti M C e N S, con domicilio eletto presso il primo di essi in Roma, via Panama, 12;
nei confronti di
Regione Umbria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. P M, con domicilio eletto presso Goffredo Gobbi in Roma, via Maria Cristina 8;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. UMBRIA, n. 820/2002, resa tra le parti, concernente il riparto della quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente esercizio 2002 e quote finalizzate
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione del Centro Diagnostico e della Regione Umbria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2012 il Cons. Hadrian Simonetti, uditi per le parti gli avvocati Rampini su delega di Calzoni, Sbano e Gobbi su delega di Manuali;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Centro Diagnostico, struttura sanitaria privata in regime di accreditamento provvisorio, propose ricorso al Tar Umbria lamentando di essere stato escluso dall’Azienda USL 2 dalla contrattazione ai sensi dell’art. 8-quater co. 2 del d.lgs. 502/1992 ed assumendo che tale esclusione fosse conseguenza delle direttive impartite dalla Regione Umbria con delibera 13.3.2002 n. 298.
Costituitesi la Regione e l’Azienda sanitaria, sollevando diverse eccezioni preliminari, il Tar, ravvisando nella nota del direttore generale dell’Azienda impugnata con i motivi aggiunti un atto immediatamente lesivo, recante un immotivato diniego all’ammissione alla contrattazione, accolse l’impugnazione avverso tale atto e dichiarò inammissibile quella proposta nei confronti della delibera regionale.
2. L’Azienda sanitaria locale ha proposto appello avverso detta sentenza, impugnandone il capo relativo all’annullamento della nota del 24.9.2002, sul fondamentale rilievo che tale atto fosse privo di un contenuto dispositivo e che quindi non avesse natura