Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-01-07, n. 202000117

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-01-07, n. 202000117
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202000117
Data del deposito : 7 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/01/2020

N. 00117/2020REG.PROV.COLL.

N. 06502/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6502 del 2018, proposto dal Ministero dell'interno, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza in forma semplificata del T.a.r. per il Lazio – Roma – Sez. I quater n.-OMISSIS-, resa tra le parti, concernente esclusione per inidoneità fisica dal concorso per direttore tecnico ingegnere della Polizia di Stato.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2019, il consiglere Giuseppa Carluccio e uditi per le parti gli avvocati Alessandro Pace, su delega di A N, e l'avvocato dello Stato Maria Letizia Guida.


FATTO e DIRITTO

1. La controversia ha ad oggetto il giudizio di non idoneità psicofisica comportante l’esclusione dell’appellato dal concorso per l’assunzione di direttori tecnici ingegneri della Polizia di Stato.

2. L’appellato è stato escluso dal reclutamento a causa del suo indice di massa grassa (P.B.F.) che, secondo il computo dell’Amministrazione, alla data dell’accertamento concorsuale (26 settembre 2017), è risultato pari a 29%, e dunque superiore rispetto al valore massimo consentito (≤ 22%, oltre il 10% di tolleranza), ai sensi dell’art. 3 del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 17 dicembre 2015, Tabella A dell’allegato.

2.1. In considerazione dell’esito degli accertamenti effettuati dall’interessato, il T.a.r. ha disposto una verificazione, presso il Policlinico Militare Celio, che si è svolta il 15 gennaio 2018 ed ha accertato un indice di massa pari a 23,3%.

3. Il T.a.r. ha così essenzialmente argomentato l’accoglimento del ricorso:

a) alla luce delle risultanze della disposta verificazione, è fondato il motivo di ricorso con cui il ricorrente sostiene che il giudizio di non idoneità espresso dalla competente Commissione sarebbe viziato da difetto di motivazione e di istruttoria, oltre che da travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, atteso che, dalle diverse verifiche effettuata presso altri centri medici, egli sarebbe risultato con un indice di massa grassa pienamente compatibile con la normativa di legge e concorsuale;

b) secondo il ricorrente, raffrontando i diversi risultati ottenuti in tali visite, sempre al di sotto del limite previsto aumentato della soglia di tolleranza del 10%, emergerebbe una discrepanza troppo netta con il valore riportato nel provvedimento impugnato, il quale sarebbe frutto di errore, ridondante in mancanza di adeguata istruttoria.

4. Il Ministero ha impugnato la sentenza con un unico articolato motivo, richiamando i principi elaborati dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio in forza dei quali:

a) l’esito della verificazione e la discrepanza tra questa e l’accertamento concorsuale, non tengono conto della temporalità dell’accertamento e della facile mutabilità del requisito psico fisico;

b) il giudizio collegiale di inidoneità al servizio nelle Forze di Polizia non può essere inficiato dalle risultanze dì accertamenti sanitari eseguiti in altra sede e in momenti successivi, atteso che detto giudizio è fondato su presupposti di fatto che sono soggetti a variazioni;
nella specie il peso corporeo era diminuito di ben 10 Kg nei 4 mesi intercorrenti tra il momento dell’accertamento concorsuale e quello della verificazione;

c) il requisito della corretta proporzione tra massa magra e massa grassa non può essere valutato alla stregua di una patologia cronica immutabile nel tempo, ma deve essere posseduto alla scadenza del termine stabilito dal bando, a tutela della par condicio dei concorrenti ed a presidio della trasparenza delle procedure selettive;

d) il giudizio della commissione medica del concorso è basato su consolidate conoscenze scientifiche in materia, cristallizzate nel rigido protocollo adottato in comune tra tutte le Forze di polizia (ad ordinamento civile e militare);
nella sentenza non è stata dimostrata alcuna carenza di correttezza nelle operazioni tecniche eseguite dall’Amministrazione.

4.1. L’appellato si è costituito in giudizio ed ha insistito per il rigetto del gravame.

In particolare, ha dedotto:

a) che, con l’appello, l’amministrazione avrebbe introdotto un nuovo parametro, costituito dal peso corporeo, oramai escluso dallo stesso legislatore con l’introduzione dell’esame bioimpedenziometrico;

b) che, comunque, le risultanze degli accertamenti privati attestanti un indice di massa grassa nei limiti, anche in presenza dello stesso peso corporeo (in un caso addirittura maggiore), dimostrerebbero un’erronea valutazione in sede di accertamento concorsuale, indipendentemente dal valore nei limiti risultante in sede di verificazione, in presenza della riduzione del peso nei 4 mesi intercorrenti;

c) che il principio di parità di trattamento varrebbe soprattutto per quei requisiti psico-fisici legati per “ natura al momento in cui sono verificati e soprattutto strettamente connessi all’esercizio di specifiche mansioni…che il candidato sarà chiamato a ricoprire ” e non per la massa corporea, costituito da un dato squisitamente numerico.

4.2. Con l’ordinanza n. -OMISSIS-del 2018 questo Consiglio, accogliendo la domanda cautelare, ha sospeso l’esecutività della sentenza gravata, in ragione della violazione sostanziale della par condicio tra i concorrenti, stante la modifica della situazione fisica dell’appellato a circa 4 mesi dalla data di espletamento degli accertamenti medici in sede concorsuale.

4.3. All’udienza pubblica del 12 dicembre 2019, la causa è stata discussa e trattenuta dal Collegio in decisione.

5. L’appello è fondato e va accolto.

5.1. Deve preliminarmente rilevarsi che l’appellato non ha riproposto l’impugnazione dell’art. 3, comma 1 lett. e), n. 2 del bando di concorso, nella parte in cui prevede il possesso da parte dei concorrenti di una “ percentuale di massa grassa nell’organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento per i candidati di sesso maschile ”.

5.2. Le tesi prospettate dall’appellante collidono con la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (tra le tante, sez. IV, n. 638 del 2018;
n. 4039 del 2016;
ord. n. 1409 del 2018;
n. 5615 del 2017;
n. 2870 del 2016), secondo la quale, le valutazioni delle Commissioni tecniche in ordine ai requisiti fisici per il reclutamento:

a) sono espressione di discrezionalità tecnica che non può essere superata da pareri pro veritate di segno contrario;

b) sono sindacabili solo ove affette da macroscopici vizi di legittimità;

c) per loro natura sono irripetibili e non surrogabili con esami svolti presso strutture estranee all’Amministrazione (non dotate delle specifiche competenze del settore e non provviste della necessaria strumentazione), sia per la generale riserva delle valutazioni tecnico-discrezionali in punto di idoneità all’arruolamento, a favore delle preposte strutture, sia per la tutela della par condicio fra gli aspiranti;

IV) sono soggette al principio tempus regit actum , per cui eventuali risultanze di segno difforme rese in epoca successiva non valgono ad inficiare l’attendibilità del dato tecnico reso dalla Commissione all’uopo preposta.

6.2. Nella fattispecie, a distanza di 4 mesi dall’accertamento di segno negativo in sede concorsuale, la verificazione ha accertato un valore nei limiti in presenza di una considerevole variazione di peso corporeo.

E’ evidente che se si fondasse l’ammissione alla procedura su tale dato si metterebbe in crisi l’intero sistema di reclutamento - fondato sul criterio “della infungibilità”, anche sotto il profilo temporale, degli accertamenti eseguiti – che sarebbe permanentemente “esposto” ad esiti di segno contrario, accertati a distanza di tempo e sulla scorta di dati che possono essere stati modificati dalla condotta del soggetto interessato;
ciò in contrasto con il principio per cui i requisiti, anche fisici, vanno posseduti al momento della scadenza del termine del bando, e comprovati allorché l’Amministrazione ne promuove l’accertamento.

6.3. Né può condividersi la tesi dell’appellato, secondo cui in tal modo si reintrodurrebbe surrettiziamente il parametro del peso corporeo, oramai irrilevante con il nuovo sistema di valutazione mediante esame bioimpedenziometrico. Infatti, il peso corporeo non opera come dato di fatto idoneo a misurare la massa grassa, ma, piuttosto, come indice idoneo ad escludere ragionevolmente l’ipotizzabilità di un difetto istruttorio, di un errore, di un travisamento nell’accertamento concorsuale.

6.4. Al fine di ipotizzare un macroscopico vizio nell’accertamento concorsuale, non sono idonee neppure le misurazioni effettuate dal candidato in prossimità dello stesso, con indice di massa grassa nei limiti pur in presenza dello stesso peso corporeo, addirittura maggiore. Tanto, perché le valutazioni delle Commissioni tecniche non sono surrogabili con esami svolti presso strutture estranee all’Amministrazione di settore, sia per la generale riserva, a favore delle preposte strutture, delle valutazioni tecnico-discrezionali in punto di idoneità all’arruolamento, sia per la tutela della par condicio fra gli aspiranti.

6.5. Né, infine, ha pregio la tesi dell’appellato - secondo cui il principio di parità di trattamento varrebbe soprattutto per quei requisiti psico-fisici legati per loro “natura” all’esercizio di specifiche mansioni che il candidato è destinato a ricoprire, non riscontrabili nella fattispecie nella quale il candidato avrebbe dovuto svolgere il lavoro di ingegnere – atteso che la tutela della par condicio ha valenza generale e non ammette eccezioni.

6.6. In definitiva, le doglianze circa lo svolgimento degli accertamenti concorsuali sono generiche e non supportate da evidenze oggettive.

7. I principi affermati dalla giurisprudenza di questo Consiglio, e qui ribaditi, trovano conforto nel recente parere (n. 2862 del 2019, cfr. § 6.3.) reso dalla Sezione atti normativi sullo schema di decreto delegato recante il correttivo alla riforma dei ruoli delle Forze di polizia (che sta per introdurre una disciplina normativa che li recepisce, cristallizzandoli).

8. Le spese processuali - comprensive della somma di euro 500,00 a favore del verificatore - seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55.

9. L’appellato, ai sensi dell’art. 13, comma 6- bis .1., del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, dovrà rimborsare all’Amministrazione appellante le spese del contributo unificato pagato per la proposizione del gravame;
rimane a carico dello stesso, il costo del contributo unificato relativo al giudizio di primo grado.

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