Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-03-20, n. 202402732

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-03-20, n. 202402732
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202402732
Data del deposito : 20 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/03/2024

N. 02732/2024REG.PROV.COLL.

N. 07337/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7337 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Diego De Carolis e dall’Avvocato Donatello Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , C.S.M. – Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del vicepresidente pro tempore , entrambi rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per la riforma

della sentenza n. -OMISSIS- del 14 febbraio 2023 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante e integrato da successivi motivi aggiunti contro:

a) del D.M. del 9 febbraio 2021, notificato con nota della Corte d’appello di -OMISSIS- del 24 febbraio 2021, col quale è stata disposta la revoca dell’appellante da giudice onorario di pace ai sensi dell’art. 21 del d. lgs. n. 116 del 2017;

b) della conforme delibera, immediatamente lesiva, del Consiglio Superiore della magistratura del 20 gennaio 2021, comunicata con nota del segretario F.F. del C.S.M. del 22 gennaio, notificata dalla Corte di Appello di -OMISSIS- in data 27 gennaio 2021;

c) della proposta del 29 settembre 2020 e dei precedenti atti in essa richiamati, della Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello di -OMISSIS-;

d) di ogni altro atto, anche interno, presupposto, istruttorio, strumentale e/o conseguenziale relativo ai provvedimenti impugnati e in essi espressamente e/o implicitamente richiamati, nonché di ogni altro atto generale e/o puntuale, ancorché non conosciuti, nella parte in cui siano stati utilizzati per l’adozione dell'atto impugnato e possano essere interpretati in maniera lesiva della posizione dell’appellante.

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del C.S.M. – Consiglio Superiore della Magistratura;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2024 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito per l’odierno appellante l’Avvocato Donatello Genovese;

viste le conclusioni delle parti come da verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellante, il dott. -OMISSIS-, dal 1990 presta servizio quale segretario comunale, attualmente con qualifica di segretario generale, presso gli enti locali della -OMISSIS-.

1.1. Dall’anno 2003, fino all’anno 2021, ha svolto, altresì, le funzioni di magistrato onorario, prima come giudice onorario di tribunale e, da ultimo, come giudice onorario di pace presso il Tribunale di -OMISSIS-.

1.2. Purtroppo, nel novembre 2011, il dott. -OMISSIS- restava coinvolto in una vicenda penale, in -OMISSIS-, che, in data 7 maggio 2019, è sfociata in una sentenza di condanna a suo carico da parte del Tribunale di -OMISSIS- che, va detto subito, veniva riformata dalla Corte d’appello di -OMISSIS- la quale, con la sentenza n. -OMISSIS-/2022 del 7 aprile 2022, ha assolto l’appellante dal reato ascrittogli.

1.3. Venuta a conoscenza della sentenza penale del Tribunale di -OMISSIS-, la Presidente della Corte di Appello di -OMISSIS-, con nota del 19 dicembre 2019, ha proposto alla Sezione autonoma per la magistratura onoraria del Consiglio giudiziario di -OMISSIS- la revoca dell’incarico giudiziario esercitato dall’appellante.

1.4. Tale proposta è stata accolta dalla Sezione, che, dopo avere sentito a sua difesa l’appellante, l’ha rimessa al Consiglio superiore della magistratura – C.S.M. (di qui in avanti, per brevità, solo C.S.M.).

1.5. In data 20 gennaio 2021 il C.S.M. ha deliberato la revoca dell’appellante « dall’incarico di giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di -OMISSIS- ».

1.6. E, con il successivo decreto del 9 febbraio 2021, il Ministro della Giustizia ha disposto, in conformità alla delibera, la revoca dall’incarico.

2. L’appellante ha impugnato la delibera del C.S.M. con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, notificato il 9 febbraio 2021 ed iscritto, il dì seguente, al n. R.G. -OMISSIS-.

2.1. Con motivi aggiunti al ricorso notificati il 25 febbraio 2021 e depositati il giorno stesso, l’appellante ha impugnato anche il DM del 9 febbraio 2021.

2.2. Nel primo grado del giudizio si sono costituiti il Ministero della Giustizia e il C.S.M. per resistere al ricorso.

2.3. L’adito Tribunale, dopo avere disatteso la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati, con la sentenza n. -OMISSIS- del 13 febbraio 2023 ha respinto l’impugnazione ed ha compensato le spese.

3. Avverso tale sentenza ha proposto appello -OMISSIS-, lamentandone l’erroneità per due motivi che di seguito saranno esaminati, e ne ha chiesto la riforma.

3.1. Si sono costituiti il Ministero della Giustizia e il C.S.M. per chiedere la reiezione dell’appello.

3.2. Nella pubblica udienza del 14 febbraio 2023 il Collegio, sentito il difensore dell’odierno appellante, ha trattenuto la causa in decisione.

4. L’appello è infondato.

5. Con il primo motivo di appello (pp. 5-13 del ricorso), anzitutto, il dott. -OMISSIS- assume che sarebbe stato leso il proprio diritto di difesa in quanto egli non è stato regolarmente sentito dal C.S.M. nell’ambito di un procedimento che avrebbe sostanzialmente valenza disciplinare.

5.1. A nulla varrebbe il fatto che appellante sia stato sentito dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario di -OMISSIS- il 16 settembre 2020, come si assume nella delibera del 20 gennaio 2021 del C.S.M., poiché l’incolpato dev’essere sentito dall’organo decidente e deliberante, non dall’organo istruttore, che non ha competenza all’emanazione del provvedimento finale (il quale può risolversi, come nel caso di specie, nella grave sanzione della revoca dell’incarico).

5.2. Il motivo è infondato perché, come ha bene rilevato la sentenza impugnata, si basa sull’erroneo assunto che il provvedimento impugnato in prime cure abbia carattere disciplinare, il che non è.

5.3. Correttamente il Tribunale ha rilevato che la notitia criminis relativa alla condotta del ricorrente, come emergente della sentenza penale, è stata valutata ai sensi dell’art. 21, comma 5, del d. lgs. n. 116 del 2017 e il procedimento relativo è stato condotto in linea con le disposizioni di cui ai commi 9 e ss. del medesimo decreto.

5.4. Il primo giudice ha condivisibilmente osservato che, pur se il provvedimento di revoca assume una connotazione sanzionatoria della violazione dei doveri professionali da parte del magistrato onorario, esso non è di carattere disciplinare, posto che il legislatore delegato non ha inteso esercitare la delega che gli è stata conferita con riferimento a questo settore.

5.5. A conferma di ciò, l’art. 32, comma 11, del d. lgs. n. 116 del 2017 ha previsto che i procedimenti disciplinari pendenti nei confronti di magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto continuano ad essere regolati dalle disposizioni vigenti prima della predetta data.

5.6. Al comma 12 è stato stabilito, invece, che, fermo quanto disposto dal comma 11, « non possono essere promosse nuove azioni disciplinari a carico dei magistrati già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto per fatti commessi prima della medesima data » e che « in relazione ai predetti fatti si applicano le disposizioni di cui all’art. 21, co. da 3 a 10 », che disciplinano per l’appunto la revoca dalle funzioni.

5.7. La ratio della disposizione è dunque chiara, come ha ben esplicitato il

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