Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-04-12, n. 202102947

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-04-12, n. 202102947
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202102947
Data del deposito : 12 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/04/2021

N. 02947/2021REG.PROV.COLL.

N. 08404/2017 REG.RIC.

N. 02230/2018 REG.RIC.

N. 02231/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8404 del 2017, proposto da
V R, rappresentato e difeso dagli avvocati V A P, F V, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Pappalepore in Roma, via Guglielmo Calderini 68;

contro

Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C L B, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Caiaffa in Roma, via Nizza, 53;

nei confronti

Enel Servizio Elettrico Spa non costituito in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 2230 del 2018, proposto da
Daniele Aprile, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Cozzi, Andrea Nencha, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Lattanzi in Roma, via G. P. Da Palestrina n.47;

contro

Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C L B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Caiaffa in Roma, via Nizza n.53;



sul ricorso numero di registro generale 2231 del 2018, proposto da
Anna Angela Leonia Losito, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Cozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Lattanzi in Roma, via G. P. Da Palestrina n.47;

contro

Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C L B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Caiaffa in Roma, via Nizza n.53;

per la riforma

quanto al ricorso n. 8404 del 2017:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per La Puglia (sezione Terza) n. 00835/2017, resa tra le parti, concernente per la riforma

della sentenza n. 835 del 2017 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Bari, Sezione III.

quanto al ricorso n. 2230 del 2018:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per La Puglia (sezione Terza) n. 00836/2017, resa tra le parti, concernente con il ricorso introduttivo

annullare

- l'ordinanza di ingiunzione alla demolizione n. 2012/0004 2012/130/00014 adottata dal Comune di Bari, Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata nel procedimento amministrativo n. 79/11, comunicata in data 10/2/2012;

- l'ordinanza di sospensione lavori n. 2011/00651 – 2011/130/00124 del 22/6/2011;

- il verbale di violazione urbanistico edilizia n. 114/11 del 25/5/2011 del servizio Polizia Edilizia;

- l'ordinanza dirigenziale n. 2012/0019 2012/130/0004 del Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata;

con il primo ricorso per motivi aggiunti

annullare

- l'ordinanza n. 2015/00740 – 2015/130/00263 notificata in ata 15/7/2015 della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia privata del Comune di Bari recante annullamento tutorio delle concessioni edilizie in sanatoria, in conseguenza del procedimento avviato con ordinanza 2012/00019 – 2012/130/00004 del 10/1/2012;

- ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente anche non noto, ivi compresa la predetta ordinanza 2012/00019 – 2012/130/00004 del 10/1/2012, nonché il verbale di accertamento violazione urbanistico edilizia prot. 114/07 del 25/5/2011 del Servizio Polizia Edilizia;

con il secondo ricorso per motivi aggiunti

annullare

- l'ordinanza di demolizione del Comune di Bari n. 2016/00927 – 2016/130/00265 del 30.6.2016, comunicata al ricorrente in data 27.7.2016;

- ogni atto ivi richiamato, connesso e conseguente, anche non noto;

quanto al ricorso n. 2231 del 2018:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per La Puglia (sezione Terza) n. 00837/2017, resa tra le parti, concernente R.G. 589/2012

annullare

- l'ordinanza dirigenziale della Ripartizione urbanistica ed edilizia privata del Comune di Bari n. 2012/00043 – 2012/130/00013 del 18/1/2012 (procedimento amministrativo n. 80/2011), recante ordine di demolizione delle opere asseritamente abusive e di ripristino dello stato dei luoghi nonché di ingiunzione di pagamento dell'importo ivi indicato, conosciuta dalla ricorrente in data 13/2/2012;

- l'ordinanza dirigenziale della Ripartizione urbanistica ed edilizia privata del Comune di Bari n. 2012/00185 – 2012/130/00057 del 15/2/2012 (procedimento amministrativo n. 22/2012), recante sospensione lavori edili nonché apertura di procedimento amministrativo sanzionatorio e del pedissequo “verbale di accertamento di violazione urbanistico-edilizia” VUE 247 – 2011 del 22/12/2011, conosciuta dalla ricorrente in data 9/3/2012;

- il verbale di accertamento di violazione urbanistico-edilizia n. 108 del 24/5/2011 stilato dalla Polizia edilizia comunale, nonché della relazione di servizio della P.M. prot. n. 1760 del 30/7/2010 e, ove occorra, del verbale di accertamento di violazione urbanistico-edilizia n. 217 del 20/12/2007 ivi richiamati;

- il provvedimento dirigenziale dello Sportello unico per l'edilizia del Comune n. 122417 del 17/5/2011, recante divieto di prosecuzione delle attività indicate nella s.c.i.a.;

- l'ordinanza dirigenziale della Ripartizione urbanistica ed edilizia privata del Comune n. 2011/00647 – 2011/130/00120 del 22/6/2011, recante sospensione lavori edili nonché apertura di procedimento amministrativo sanzionatorio;

- il verbale di accertamento di violazione urbanistico-edilizia VUE 247 – 2011 del 22/12/2011 e delle ignote relazioni di sopralluogo della Polizia edilizia del 5/12/2011 e del 20/12/2011, ivi richiamate e ove occorra;

- ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché ignoro ivi compresa – ove occorra – l'ordinanza dirigenziale della Ripartizione urbanistica ed edilizia privata del Comune n. 2012/00019 – 2012/130/00004 del 10/1/2012, recante comunicazione di avvio del procedimento amministrativo teso all'annullamento delle concessioni edilizie in sanatoria ivi specificate per asserita lottizzazione abusiva, nonché del verbale di accertamento di violazione urbanistico edilizia della Polizia edilizia prot. n. 217 del 20/12/2007, dell'ordinanza dirigenziale di apertura del procedimento sanzionatorio e sospensione lavori prot. n. 23315 del 29/1/2008 e di tutti gli altri atti e verbali di accertamento richiamati.

R.G. 1363/2016

annullare

- l'ordinanza di demolizione del Comune di Bari – Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata n. 2016/00927 – 2016/130/00265 del 30.6.2016, comunicata al ricorrente in data 26.7.2016;

- la nota del Comune di Bari – Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata prot. n. 212224 del 16.9.2015 avente ad oggetto “Ordinanza Dirigenziale di annullamento in autotutela di concessioni edilizie a seguito dell'accertamento della lottizzazione abusiva n. 2015/00740-2015/130/0263. Riscontro nota del 6.8.2015”;

- l'ordinanza di annullamento della concessione edilizia in sanatoria del Comune di Bari – Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata n. 2015/00740 2015/130/00263 del 29.6.2015.


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari e di Comune di Bari e di Comune di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2021 il Cons. D P;

L’udienza si svolge ai sensi degli artt. 4, comma 1 del Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020 e 25 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa. L’udienza si svolge ai sensi degli artt. 4, comma 1 del Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020 e 25 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa. L’udienza si svolge ai sensi degli artt. 4, comma 1 del Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020 e 25 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il primo degli appelli di cui in epigrafe l’odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 835 del 2017 del T B, di rigetto dell’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dalla stessa parte, avverso il silenzio dell’amministrazione comunale per l'omessa conclusione del procedimento amministrativo avviato per l'annullamento di atti di concessione edilizia in sanatoria (n. 1368/98 e n. 1369/98 pratica n. 2975 del 20.10.1998, n. 2080/99 pratica n.2976 del 12.07.1999, n.809/99 pratica n. 5084 del 05.07.1999, n.808/99 pratica n. 5082 del 05.07.1999) a seguito dell'accertamento della trasformazione urbanistica dei suoli e conseguente lottizzazione abusiva, avviato con ordinanza 2012/130/00004, nonché per la condanna del Comune di Bari a provvedere all'assunzione delle definitive determinazioni sul procedimento avviato nel lontano 2012, a mezzo archiviazione dell'avviato procedimento, e per il risarcimento dei danni;
con motivi aggiunti il ricorso era stato poi esteso avverso l’ordinanza n. 2015/00740 - 2015/130/00263 datata 29 giugno 2015, recante annullamento tutorio delle concessioni edilizie in sanatoria, l’ordinanza n. 2016/00927740 - 2016/130/00263 datata 30 giugno 2016, recante ingiunzione di demolizione di interventi asseritamente abusivi a cagione dell'annullamento tutorio.

Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante censurava la sentenza impugnata e deduceva i seguenti motivi di appello:

- errores in iudicando, erroneità della sentenza di prime cure per avere ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, violazione degli art. 3, 7, 8 e 10, l. 7 agosto 1990 n. 241 e dei principi in tema di partecipazione effettiva al procedimento amministrativo, eccesso di potere per carente ed erronea istruttoria, erronea presupposizione ed illogicità manifesta, per non aver valutato gli elementi forniti in sede procedimentale dalla parte;

- erroneità della sentenza di prime cure per avere ritenuto infondato il secondo motivo di ricorso, violazione dell’art. 21 nonies l. 241 cit., in relazione all’art. 39, dPR n.380/2001 e all’art. 21 octies, stessa legge 241, violazione del principio di buona fede, affidamento e ragionevolezza, eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, carente ed erronea istruttoria, carente ed erronea motivazione, sviamento, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art.112 cpc, applicabile in forza del rinvio esterno ex art. 39 cpa per consumazione del potere di annullamento;

- erroneità della sentenza di prime cure per avere ritenuto infondato il terzo motivo di ricorso, violazione degli artt. 30 dPR n.380/2001, 21 octies e nonies cit. in relazione agli artt. 18, L. n.47/1985 e 30 cit. 39 l. n. 724/1994 e 33, L. n. 1985/47, nonché diversi profili di eccesso di potere, per insussistenza della lottizzazione abusiva.

Il Comune parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.

Con ordinanza cautelare n. 5573 del 2017 veniva accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata, al solo scopo di mantenere inalterata la situazione di fatto nelle more della decisione di merito.

Con ordinanza n. 3688 del 2020, previa riunione con gli altri due appelli in epigrafe, veniva disposta verificazione sui seguenti quesiti: a) descrivere gli immobili (indicandone il numero) realizzati sul foglio di mappa n. 44, particella 618, sub.

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