Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-03-12, n. 201201406

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-03-12, n. 201201406
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201201406
Data del deposito : 12 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00261/2012 REG.RIC.

N. 01406/2012REG.PROV.COLL.

N. 00261/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 261 del 2012, proposto dai signori M R e Z P, rappresentati e difesi dagli avvocati G R, M D G e F P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F P in Roma, via G. Bazzoni, 3;

contro

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 8735/2011, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

visti gli artt. 105, comma 2 e 87, comma 3, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2012 il consigliere R V e udito per gli appellanti l’avvocato Paoletti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I signori M R Z P impugnano la sentenza con cui il Tribunale amministrativo del Lazio ha dichiarato la carenza di giurisdizione amministrativa a decidere il ricorso n. 6911 del 2011, proposto per l’annullamento del decreto ministeriale n. 62 del 13 luglio 2011, recante le modalità di presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo o istituto per l’anno scolastico 2011-2012, nella parte in cui preclude ai ricorrenti l’accesso nelle stesse graduatorie nonostante siano forniti di diploma accademico di primo livello conseguito secondo il nuovo ordinamento.

Con la sentenza in epigrafe il primo giudice ha declinato la propria giurisdizione sulla base della sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 4 luglio 2011, n. 11, che ha ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice ordinario in base alla considerazione della natura dell’attività esercitata dalla pubblica amministrazione nella conformazione delle graduatorie, conseguente all’accertamento di diritti di docenti già iscritti e con effetto sull’ordine dell’assunzione in servizio.

2. Ritiene la Sezione che l’appello sia fondato e vada accolto.

Come sostiene l’appellante, la fattispecie in esame non può essere ricondotta alla fattispecie esaminata dalla richiamata sentenza della Adunanza Plenaria.

Oggetto del presente giudizio non è, infatti, la giusta collocazione nella graduatoria in base ai requisiti posseduti, ma la stessa regola ordinatoria posta a presidio dell’ingresso in graduatoria, regola che il decreto ministeriale impugnato in primo grado (n. 62 del 13 luglio 2011) conforma in un senso ritenuto lesivo dai dei ricorrenti.

Poiché tale decreto è, all’evidenza, espressione e frutto di valutazioni proprie della potestà regolatrice della pubblica amministrazione, e si connota quale atto di macro organizzazione, la cognizione circa la sua legittimità spetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.

3. Pertanto, in accoglimento dell’appello, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al medesimo Tribunale amministrativo del Lazio, affinché sia deciso il ricorso di primo grado n. 6911 del 2011.

Quanto alle spese dei due gradi, in ordine alle stesse il Collegio ritiene equo disporne la compensazione tra le parti.

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