Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-01-22, n. 201400282
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N. 00282/2014REG.PROV.COLL.
N. 05705/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5705 del 2013, proposto dal signor G C, rappresentato e difeso dagli avvocati G A P e L L, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Giangiacomo Porro n. 26;
contro
Regione Molise, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Campobasso, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Isernia, Ufficio Centrale Elettorale Regionale presso la Corte di Appello di Campobasso, Consiglio Regionale del Molise, Ministero dell'interno;
nei confronti di
A F e Pia M, rappresentati e difesi dall'avvocato Mariano Prencipe, con domicilio eletto presso l’avvocato Marcello De Vito in Roma, via Ettore Romagnoli n. 23;
Valerio Fontana, non costituito;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Molise - Sezione I - n. 433 del 24 giugno 2013.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di A F e di Pia M;
Viste le memorie difensive depositate dall’appellante (in data 31 dicembre 2013 e 3 gennaio 2014) e dagli appellati (in data 27 dicembre 2013 e 3 gennaio 2014);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2014 il consigliere Vito Poli e uditi per le parti gli avvocati Cinti, su delega dell’avvocato Pugliese, Liberatore, e Di Pardo, su delega dell’avvocato Prencipe;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dai provvedimenti - relativi all’elezione del Presidente della giunta regionale e del consiglio regionale del Molise del 24 e 25 febbraio 2013 -
concernenti:
a) l’ammissione della lista “MOVIMENTO 5 STELLE. BEPPEGRILLO.IT” e del suo candidato (signor A F), alla carica di presidente della giunta regionale, da parte dell’Ufficio centrale regionale (verbale del 27 gennaio 2013);
b) la riammissione, da parte dell’Ufficio centrale regionale (verbale del 31 gennaio 2013), della medesima compagine in quanto collegata alla lista provinciale di Campobasso;
c) l’ammissione, da parte dell’Ufficio centrale circoscrizionale di Isernia, della medesima compagine in quanto collegata alla lista provinciale di Isernia;
d) le dichiarazioni dei delegati alla presentazione delle liste aventi ad oggetto il collegamento della lista regionale con le liste provinciali di Campobasso e Isernia;
e) l’atto di proclamazione degli eletti.
2. Il signor G C, cittadino elettore della regione Molise e candidato consigliere nella lista civica “FARE MOLISE” collegata alla lista regionale “VINCERE PER CAMBIARE” con candidato presidente M R, ha impugnato i sopra indicati provvedimenti chiedendo:
a) la correzione del risultato elettorale relativo all’elezione del presidente della giunta e del consiglio regionale del Molise nella parte in cui sono stati dichiarati eletti due candidati della lista provinciale “MOVIMENTO 5 STELLE. BEPPEGRILLO.IT”;
b) l’esclusione dalla predetta competizione elettorale della lista regionale “MOVIMENTO 5 STELLE. BEPPEGRILLO.IT” e delle liste provinciali di Campobasso ed
c) la correzione del verbale riassuntivo dei voti di lista validi (compresi i voti contestati e provvisoriamente assegnati), risultanti dal verbale degli uffici elettorali delle sezioni della provincia di Campobasso e di Isernia, con il conseguente decremento dei voti di lista del “MOVIMENTO 5 STELLE.BEPPEGRILLO.IT” dal totale dei voti validi ed il ricalcolo del nuovo quorum circoscrizionale, dei nuovi resti e del nuovo quorum intercircoscrizionale con il conseguente ricalcolo dei seggi spettanti a ciascuna lista;
d) la correzione del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Campobasso con il decremento del totale dei voti validi della lista regionale “MOVIMENTO 5 STELLE.BEPPEGRILLO.IT”, di tutti i voti assegnati ai sensi dell’art. 2 della l. n. 43 del 1995 in quanto provenienti dal voto di lista espresso alle liste provinciali di “MOVIMENTO 5 STELLE.BEPPEGRILLO.IT”;
e) la proclamazione degli altri candidati a consigliere regionale, scaturente dal rifacimento dei calcoli delle sommatorie di voti validi per ciascuna lista.
3. L’impugnata sentenza - T.a.r. per il Molise - Sezione I - n. 433 del 24 giugno 2013 -:
a) in considerazione della infondatezza del ricorso, ha accantonato l’esame delle plurime eccezioni di rito sollevate dall’interventore in giudizio (signor Valerio Fontana, debitamente evocato nel presente giudizio di appello ma non costituito), rilevando, in limine , come anche <<…. la questione dell’integrità del contraddittorio deve ritenersi assorbita dalla decisione di rigetto del ricorso per infondatezza, per lo stesso principio di economia processuale recato dall’art. 49 c.p.a. …. È appena il caso di notare che non sussiste alcun presupposto per ipotizzare che i controinteressati, non costituitisi in giudizio, abbiano tenuto una condotta fraudolenta, volta ad impedire la regolare instaurazione del contraddittorio nei loro confronti, rilevato che gli stessi hanno, lecitamente ed insindacabilmente, trasferito la propria residenza ad altro indirizzo in data precedente il deposito del ricorso elettorale, per cui è evidente l’inesistenza di alcuna scorrettezza processuale>> ;
b) ha respinto il primo motivo nel decisivo presupposto che <<non deve ritenersi essenziale, invece, l’indicazione delle modalità di identificazione, trattandosi di elemento che nulla aggiunge alla certezza dell’operazione compiuta dal pubblico ufficiale…..Ciò che rileva, al fine del perfezionamento del procedimento di autenticazione delle sottoscrizioni, è che l’identità dei sottoscrittori sia stata, in un modo o nell’altro, effettivamente accertata e che di tale accertamento sia dato atto. La prescrizione, pure contenuta nel testo della disposizione normativa, secondo cui “l’autenticazione è redatta … indicando le modalità di identificazione”, pertanto, non va intesa alla lettera, non essendo compresa l’indicazione delle modalità di identificazione tra le cosiddette forme sostanziali, essenziali per la validità del procedimento di autenticazione>>;
c) ha respinto il secondo motivo;
d) ha compensato integralmente fra le parti costituite le spese di lite.
4. Con atto notificato il 16 luglio 2013 e depositato il successivo 24 luglio 2013, il signor C ha interposto appello;in particolare:
a) con il primo motivo (pagine 8 - 14 dell’atto di gravame), ha contestato l’asserita erronea trattazione, da parte del T.a.r., della questione inerente l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei signori M e F;
b) con il secondo complesso motivo (pagine 14 – 24 dell’atto di gravame), ha reiterato criticamente le doglianze disattese dall’impugnata sentenza.
5. Si sono costituiti i signori A F e Pia M concludendo per l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame in fatto e diritto.
6. La causa è stata assunta in decisione all’udienza pubblica del 16 gennaio 2014.
7. L’appello è in parte inammissibile e in parte infondato e deve essere respinto nella sua globalità.
Preliminarmente il collegio rileva che:
a) è inammissibile, per difetto del presupposto della soccombenza, il primo motivo di appello perché rivolto contro una statuizione del T.a.r. costituente mero obiter dictum e in quanto tale insuscettibile di passare in giudicato;tale statuizione, in alcun modo, può essere considerata lesiva della sua sfera giuridica o morale;
b) attesa la palese infondatezza del gravame nel merito, può prescindersi dall’esame delle eccezioni di irricevibilità e inammissibilità del ricorso di primo grado diffusamente illustrate dagli intimati in sede di costituzione e nelle memorie difensive e di replica;
c) per la medesima ragione non deve essere esaminata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10, l. n. 108 del 1968 (sollevata dagli appellati alle pagine 37 – 47 della memoria di costituzione);
d) per comodità espositiva, saranno esaminate direttamente le censure articolate in prime cure che, come noto, delimitano il perimetro del thema decidendum in appello a mente dell’art. 104 c.p.a.
7.1. Con il primo motivo (pagine 9 – 18 del ricorso di primo grado), si lamenta la violazione della norma sancita dall’art. 21, co. 2, t.u. n. 445 del 2000, nella parte in cui impone al pubblico ufficiale, che procede all’autenticazione della sottoscrizione, di indicare <<…le modalità di identificazione…>> del dichiarante;nella specie, si assume che il pubblico ufficiale incaricato dell’incombente (Assessore al commercio del comune di Campobasso), dopo aver attestato che era stata apposta in sua presenza la firma ed aver indicato le generalità del sottoscrittore, si è limitato a dichiarare <<…della cui identità sono certo>> , senza fornire l’indicazione della modalità della identificazione.
7.1. Il motivo è infondato.
7.1.2. La sezione osserva in diritto, sulla scorta di consolidati principi da cui non intende decampare ed a cui, anzi, rinvia a mente dell’art. 88, co.2, lett. d), c.p.a. (cfr., ex plurimis e da ultimo Cons. St., sez. V, 11 febbraio 2013, n. 779;sez. V, 29 ottobre 2012, n. 5504, entrambe relative alle elezioni regionali del Molise), che:
a) le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura o che presentano come delegati le liste, non assumono un rilievo meramente formale poiché le minute regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni, con la conseguenza che l’autenticazione, seppur distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale – non integrabile aliunde - della presentazione della lista o delle candidature e non un semplice elemento di prova volto ad evitare che le sottoscrizioni siano raccolte antecedentemente al 180° giorno fissato per la presentazione delle candidature;
b) le firme sui modelli di accettazione della candidatura a cariche elettive e di presentazione delle liste, devono essere autenticate nel rispetto, previsto a pena di nullità, di tutte le formalità stabilite dall’art. 21, t.u. n. 445 del 2000, sicché la mancata indicazione di tali modalità rende invalida la sottoscrizione;
c) sono elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione: l’apposizione del timbro, l’indicazione del luogo e della data della sottoscrizione del pubblico ufficiale procedente, le modalità di identificazione del sottoscrittore, l’accertamento della sua identità e dell’apposizione della sottoscrizione in sua presenza, il nome, il cognome e la qualifica rivestita dal pubblico ufficiale che procede all’autenticazione, la legittimazione di quest’ultimo (da rinvenirsi anche aliunde e non necessariamente all’interno della autenticazione), infine, la redazione della autenticazione di seguito alla sottoscrizione;
d) le modalità di identificazione sono le seguenti: I) “per esibizione di valido documento di identità con indicazione degli estremi del documento stesso”;II) “per conoscenza personale”;quest’ultima modalità è da ritenersi assolta ed integrata attraverso l’uso della dicitura <<della cui identità sono certo>> (non a caso inserita nella pertinente modulistica ministeriale), avente come unico possibile significato quello del riscontro, da parte del pubblico ufficiale, dell’identità del sottoscrittore mercé la conoscenza personale e diretta del medesimo;
e) l’art. 14, co. 3, l. n. 53 del 1990, non prevede, come unica causa di nullità, l’anteriorità dell’accettazione della candidatura e della relativa autenticazione al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature, in quanto quella in esame è, con tutta evidenza, una nullità aggiuntiva a quelle ordinarie per inosservanza della forma dell’atto e non già sostitutiva;dunque, ogni argomento circa la prova della non anteriorità di sottoscrizioni e autenticazioni al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature è inconferente.
7.1.3. Tanto premesso in diritto, si rileva in fatto che in tutte le contestate autenticazioni, il pubblico ufficiale ha identificato il candidato (o il delegato di lista), seguendo pedissequamente la modulistica ministeriale, attraverso la formula <<…della cui identità sono certo>> .
Tale formula, sulla base di quanto illustrato nel precedente paragrafo, rappresenta una delle due valide modalità identificative del sottoscrittore della dichiarazione, nella specie quella c.d. “per conoscenza personale”.
In definitiva, l’impugnata sentenza, in parte qua, deve essere confermata quanto al dispositivo di rigetto del motivo ma deve essere corretta avuto riguardo alla corrispondente motivazione.
7.2. Con il secondo motivo (pagine 18 – 19 del ricorso di primo grado), si contesta la violazione della norma sancita dall’art. 21, co. 2, cit., nella parte in cui esige che <<…l’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione…>> ;si deduce che, in violazione di tale preciso obbligo, tutte le impugnate autentiche sono state apposte nella parte retrostante del foglio contenente la dichiarazione di accettazione della candidatura (o di presentazione delle liste).
7.2.1. Il mezzo è infondato.
7.2.2. Nessuna norma impedisce al pubblico ufficiale di verbalizzare l’operazione di autenticazione della dichiarazione sul retro del foglio contenente la dichiarazione stessa, trattandosi, materialmente, di un documento unico ed indissolubile. La norma prevede, semplicemente e necessariamente, che l’autenticazione sia redatta di seguito alla dichiarazione;essendo la facciata posteriore del foglio situata, materialmente, di seguito a quella anteriore, deve ritenersi perfettamente valida l’operazione di autenticazione redatta sul retro del foglio.
Tale modalità, del resto, soddisfa in pieno le esigenze di certezza che la norma intende tutelare attesa l’unicità fisica e la saldatura fra sottoscrizione e autenticazione insita nell’uso del medesimo foglio.
8. Sulla scorta delle rassegnate conclusioni è giocoforza respingere l’appello.
9. Nella parziale novità e complessità delle questioni sottese alla presente causa, il collegio ravvisa eccezionali ragioni, a mente del combinato disposto degli artt. 92, co. 2, c.p.c. e 26, co. 1, c.p.a., per compensare integralmente fra le parti costituite le spese di giudizio.