Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-05-28, n. 201803161
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Pubblicato il 28/05/2018
N. 03161/2018REG.PROV.COLL.
N. 10282/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10282 del 2008, proposto da
U R, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G B, con domicilio eletto presso lo studio Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104;
contro
Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio eletto presso lo studio Claudia De Curtis in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 142;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 08925/2008, resa tra le parti, concernente diniego concessione edilizia in sanatoria ed ordine di demolizione opere
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2018 il Cons. A A e uditi per le parti gli avvocati G B e A S;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe indicata il TAR Napoli ha respinto il ricorso proposto dalla parte appellante avverso il provvedimento col quale il comune di Pozzuoli ha respinto istanza di condono e ingiunto la demolizione di opere realizzate senza titolo in immobile di proprietà, insistente in area inedificabile.
La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dalla parte soccombente la quale ne ha chiesto la integrale riforma previa sospensione dell’esecutività.
In prossimità della data fissata per la trattazione del merito l’appellante ha depositato memoria nella quale ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione, avendo presentato al comune istanza di accertamento di conformità delle opere abusive.
L’appello va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Peraltro, come richiesto a verbale dalla difesa del comune, l’appellante va condannata al pagamento delle spese di giudizio in virtù del principio di soccombenza virtuale, attesa la evidente e manifesta infondatezza del gravame.
In proposito va altresì considerato che l’appellante avrebbe ben potuto rappresentare alla Sezione tale condizione di improcedibilità dell’appello senza attendere la fissazione dell’udienza di merito, in modo da consentire un più proficuo utilizzo degli spazi processuali disponibili.