Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2016-11-02, n. 201602259
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Testo completo
Numero 02259/2016 e data 02/11/2016
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 20 ottobre 2016
OGGETTO:
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
Schema di decreto recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide.
LA SEZIONE
Vista la nota con la quale il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio - ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere F B;
PREMESSO
Il Ministero ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di decreto in oggetto, adottato in base all’art. 290, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Stabilisce detta disposizione che: “ Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico sono disciplinati i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore, con priorità per quelli aventi potenza termica nominale inferiore al valore di soglia di 0,035 MW, alimentati con i combustibili individuati alle lettere f), g) e h) della parte I, sezione 2, dell’allegato X alla parte quinta del presente decreto ”.
Il regolamento disciplina un sistema volontario di certificazione ambientale dei generatori di calore ad uso di riscaldamento civile alimentati con legna da ardere, carbone legna e biomasse combustibili, stabilendo i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio della certificazione ed individuando le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi di qualità assegnabili con la certificazione, i relativi metodi di prova e le verifiche da eseguire nonché gli adempimenti relativi alle indicazioni da fornire sulle corrette modalità di installazione e gestione dei generatori di calore che hanno ottenuto la certificazione.
In particolare il decreto individua, per il rilascio della certificazione ambientale, le seguenti categorie di generatori di calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili: caldaie fino a 500 kW, camini chiusi, caminetti aperti, stufe a legna, stufe ad accumulo, cucine a legna e stufe, inserti e cucine a pellet. Per ciascuna categoria di generatore è indicata la specifica norma tecnica di riferimento. La certificazione dei generatori di calore è rilasciata sulla base di specifiche prestazioni emissive definite con riferimento alle emissioni di polveri, carbonio organico totale, ossidi di azoto e monossido di carbonio. In relazione ai livelli prestazionali assicurati, si assegna una specifica classe di qualità al generatore di calore. Nel decreto sono state quindi individuate 5 classi di qualità, da 1 a 5 stelle.
Il decreto prevede altresì la definizione della procedura per il rilascio della certificazione ambientale al produttore da parte di un organismo notificato, che effettua le prove secondo i pertinenti metodi riportati nell’allegato 2, rilascia i rapporti di prova relativi alle prestazioni emissive del generatore di calore ed individua la pertinente classe di qualità.
Infine il decreto individua alcuni adempimenti relativi alle indicazioni da fornire circa le corrette modalità di installazione e gestione dei generatori di calore. Il produttore che ha ottenuto la certificazione ambientale è tenuto ad indicare nel libretto