Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-08-08, n. 202307672
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Testo completo
Pubblicato il 08/08/2023
N. 07672/2023REG.PROV.COLL.
N. 03168/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3168 del 2022, proposto dall’Università degli Studi Gabriele D'Annunzio - Chieti, in persona del Rettore
pro tempore
, e dal Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
F C P, rappresentato e difeso dagli avvocati D V e A V D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato D V in Roma, Lungotevere Marzio, 3;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 90/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di F C P;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2023 il Cons. D D C e udito per la parte appellata l’avvocato Giuseppe Pecorilla su delega dichiarata dell’avvocato D V;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per l’Abruzzo – sez. staccata di Pescara, il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento col quale la Segreteria studenti dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara ha rigettato la sua istanza di iscrizione ad anni successivi al primo del Corso di Medicina e Chirurgia, avente ad oggetto la richiesta di nulla osta al passaggio/trasferimento al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia (classe LM-41) dell’Università di Chieti-Pescara.
2. Con la sentenza di cui all’epigrafe, il Tar ha dichiarato cessata la materia del contendere, compensando le spese di lite, con la motivazione che “ il Collegio ritiene, conformemente a parte della giurisprudenza, che il c.d. principio dell’assorbimento di cui all’art. 4 comma 2 bis del d.l. n.115 del 2005 conv. in l. n. 168 del 2005, operi anche nel caso, come quello in esame, di studenti universitari ammessi con riserva e che abbiano superato alcuni esami di profitto nelle more del giudizio ( cfr T.a.r. Napoli sez. IV n.4319/2021;Cons. St. 6/2016;T.a.r. Aquila 429/2016);che la parte ricorrente è stata ammessa con riserva a seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare;che la medesima nelle more del presente giudizio ha superato alcuni esami del corso di studio, così dimostrando nei fatti ed in modo ancor più specifico la propria idoneità al cui accertamento era deputata la procedura comparativa per l’iscrizione ad anni successivi;che, in ragione del decorso dell’anno accademico e della esigenza di assicurare effettività alla tutela giurisdizionale, resta superato il profilo ostativo relativo alla programmazione dei posti disponibili stante la mancata ottemperanza della amministrazione alle numerose decisioni di questo T.a.r. passate in giudicato (cfr ex plurimis T.a.r. Pescara n.283/2020) con cui veniva ordinata la rinnovazione della istruttoria per la quantificazione dei posti effettivamente disponibili;che è pertanto cessata la materia del contendere essendosi consolidata la posizione della parte ricorrente, che deve ritenersi ormai definitivamente ed irrevocabilmente iscritta a pieno titolo nel corso di laurea che sta frequentando ”.
3. L’Università di Chieti e il Ministero dell'Università e della Ricerca hanno impugnato la sentenza del T.A.R. Abruzzo, sede di Pescara, censurando la pronuncia che “ha accolto il ricorso” ritenendola affetta dai seguenti vizi:
I) Vizio di ultrapetizione;mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;violazione degli artt. 34 c.p.a. e 112 c.p.c.;
II) Illegittimità della sentenza in ordine all’asserita carenza istruttoria circa la determinazione dei posti;
III) Sull’ottemperanza della sentenza n. 5429 del 28 giugno 2020 di annullamento parziale del D.M. n. 524 del 28 giugno 2018 per l’a.a. 2018/2019;ininfluenza sui decreti ministeriali di determinazione del contingente per l’accesso a medicina per l’a.a. 2019/2020 e 2020/2021;
IV) Illegittimità della sentenza impugnata in ordine all’asserita disponibilità dei posti;
V) Divieto di iscrizioni in sovrannumero e di iscrizioni con la qualifica di ripetente;
VI) Sul riconoscimento dei C.F.U. e sulla validità dei criteri elaborati dall’Ateneo ai fini dell’ammissione nella graduatoria degli studenti idonei al trasferimento.
4. L’appellato si è costituito nel presente grado di giudizio eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello in ragione della mancata specifica contestazione delle rationes decidendi sottese alla sentenza gravata. In subordine, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
5. Alla udienza pubblica del 4 luglio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello è inammissibile.
Nel giudizio di primo grado, diretto ad impugnare la nota con cui la Segreteria studenti dell'Università “G. d'Annunzio” di Chieti subordinava l'iscrizione agli anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina alla presenza di posti liberi a seguito di riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari conseguiti in precedente carriera, il TAR, dopo avere disposto l’ammissione con riserva della ricorrente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti, con la sentenza impugnata, rilevato che la ricorrente nelle more del giudizio aveva superato alcuni esami del corso di studio, ha applicato il cd. “principio dell’assorbimento” di cui all’art. 4, comma 2 bis, del decreto legge n. 115 del 2005 (convertito in legge n. 168 del 2005) e, quindi, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.
Con l’atto di appello, invece, le Amministrazioni censurano la sentenza come se si trattasse di una pronuncia di accoglimento del ricorso di primo grado (come in effetti è avvenuto in altre fattispecie analoghe) che, tuttavia, nel caso di specie non è stata pronunciata, essendo il dispositivo di cessazione della materia del contendere, motivata con l’applicazione dell’art. 4, comma 2 bis, del decreto legge n. 115 del 2005: motivazione, quest’ultima, non fatta oggetto in alcun modo di censure.
Ne discende che l’appello va dichiarato inammissibile, conformemente del resto a quanto già deciso dalla Sezione con analoghi precedenti, ai sensi degli artt. 74, comma 1 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
7. Le spese del presente grado di giudizio possono essere eccezionalmente compensate tenuto conto della parziale novità delle questioni trattate.